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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08993/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Como sezione per il riesame delle misure cautelari reali respingeva !istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, in relazione al sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un immobile ritenuto nella disponibilità dell'indagato (per truffa aggravata ai danni dello Stato), ovvero il convivente [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 321, comrna 2, cod. proc peri., art. 640 -quater cod. pen.): la motivazione relativa alla disponibilità dell'immobile in capo all'indagato sarebbe apparente: non sarebbe stato considerato che il prezzo dell'immobile ed il mutuo dello stesso erano stati pagati dalla ricorrente e che la cessione del 50% dell'immobile effettuata dall'indagato a favore della convivente non sarebbe pertanto "apparente", come ritenuto dal Tribunale.

Si deduceva che, peraltro non sarebbe rilevante neanche il fatto che erano stati effettuati lavori di ristrutturazione per 400.000 euro, tenuto conto della pacifica natura di società cartiere delle società "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:SOCIETA].".

2.2. Il collegio ribadisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez.

U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Nel caso in esame contrariamente a quanto dedotto, la motivazione censurata non è affatto apparente.

Il Tribunale prendeva in considerazione le doglianze difensive ritenendole non rilevanti.

In particolare: l'iniziale pagamento della abitazione da parte della Alcamo veniva ritenuto non sufficiente a dimostrare che la stessa non fosse nella disponibilità di Scifo, tenuto conto che le modalità della cessione della quota del 50% da Scifo ad Alcarno risultavano sospette; infatti dall'atto emergeva che il prezzo di vendita era di circa 80.000, di cui circa 18.000 sarebbero stati versati contestualmente, mentre per la restante quota vi sarebbe stato un accollo del mutuo da parte della Alcamo.

TutIvia non vi era prova del versamento dell'assegno di 18.000 euro, mentre l'accollo del mutuo era rimasto "interno"iin quanto entrambi i mutuatari risultano ancora intestatari del contratto con la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, sicché Scifo è rimasto civilmente responsabile nei confronti dell'istituto.A ciò si aggiungeva che l'immobile sarebbe stato oggetto di una ristrutturazione del costo di circa 400.000 euro, sicché sarebbe irragionevole ritenere che la metà della quota dello stesso ammontasse a soli 80.000 euro; tali circostanze, unitamente ai gravi indizí emersi in ordine a [OSCURATO:PERSONA] circa la ~II, consumazione di una serie di truffe aggravate ai danni dello Stato nella gestione del cosiddetto "Superbonus" rendono la motivazione rispettosa degli oneri motivazionali richiesti dalla Corte di legittimità per la individuazione del fumus commissi delicti. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Como sezione per il riesame delle misure cautelari reali respingeva !istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, in relazione al sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un immobile ritenuto nella disponibilità dell'indagato (per truffa aggravata ai danni dello Stato), ovvero il convivente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 321, comrna 2, cod. proc peri., art. 640 -quater cod. pen.): la motivazione relativa alla disponibilità dell'immobile in capo all'indagato sarebbe apparente: non sarebbe stato considerato che il prezzo dell'immobile ed il mutuo dello stesso erano stati pagati dalla ricorrente e che la cessione del 50% dell'immobile effettuata dall'indagato a favore della convivente non sarebbe pertanto "apparente", come ritenuto dal Tribunale. Si deduceva che, peraltro non sarebbe rilevante neanche il fatto che erano stati effettuati lavori di ristrutturazione per 400.000 euro, tenuto conto della pacifica natura di società cartiere delle società "[OSCURATO:SOCIETA]." e "[OSCURATO:SOCIETA].". 2.2. Il collegio ribadisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo e probatorio è ammesso solo per violazione di legge ed in tale nozione si devono comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Tale principio, enucleato già nel 2004 con una pronuncia a Sezioni Unite (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710), è stato ulteriormente sviluppato e chiarito, sempre con pronuncia a Sezioni Unite, nel 2008 (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), e successivamente ribadito in numerose pronunce provenienti dalle sezioni semplici (tra le altre, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Chiesi, Rv. 252430; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Nel caso in esame contrariamente a quanto dedotto, la motivazione censurata non è affatto apparente. Il Tribunale prendeva in considerazione le doglianze difensive ritenendole non rilevanti. In particolare: l'iniziale pagamento della abitazione da parte della Alcamo veniva ritenuto non sufficiente a dimostrare che la stessa non fosse nella disponibilità di Scifo, tenuto conto che le modalità della cessione della quota del 50% da Scifo ad Alcarno risultavano sospette; infatti dall'atto emergeva che il prezzo di vendita era di circa 80.000, di cui circa 18.000 sarebbero stati versati contestualmente, mentre per la restante quota vi sarebbe stato un accollo del mutuo da parte della Alcamo. TutIvia non vi era prova del versamento dell'assegno di 18.000 euro, mentre l'accollo del mutuo era rimasto "interno"iin quanto entrambi i mutuatari risultano ancora intestatari del contratto con la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, sicché Scifo è rimasto civilmente responsabile nei confronti dell'istituto.A ciò si aggiungeva che l'immobile sarebbe stato oggetto di una ristrutturazione del costo di circa 400.000 euro, sicché sarebbe irragionevole ritenere che la metà della quota dello stesso ammontasse a soli 80.000 euro; tali circostanze, unitamente ai gravi indizí emersi in ordine a [OSCURATO:PERSONA] circa la ~II, consumazione di una serie di truffe aggravate ai danni dello Stato nella gestione del cosiddetto "Superbonus" rendono la motivazione rispettosa degli oneri motivazionali richiesti dalla Corte di legittimità per la individuazione del fumus commissi delicti. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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