CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 febbraio 1963 avverso la sentenza n. 469/2022 emessa il 7 febbraio 2022 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza del 6 luglio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, con cui si è chiesto di accogliere il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Bari, decidendo in fase di rinvio a seguito della sentenza emessa da questa Corte il 12 novembre 2019, ha confermato la confisca disposta con sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di usura. 2. La Corte di cassazione aveva annullato la sentenza della Corte di appello di Bari, avendo ritenuto che tale pronuncia e quella di primo grado fossero prive di motivazione in ordine alla disposta confisca ex art. 12 sexies L. n. 356 del 1992. 3. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1 violazione di legge e motivazione carente e illogica in relazione alla disposta confisca, in quanto la Corte territoriale sarebbe partita da un presupposto erroneo, ossia che, essendo il ricorrente stato condannato per il delitto di usura, i beni, da lui acquistati, hanno necessariamente una natura illecita e, per tali ragioni, deve disporsi la confisca. Tale impostazione sarebbe in contrasto con l'art. 2 sexies citato, che esige che il giudice accerti in concreto sia l'esistenza della sproporzione tra i redditi dichiarati e gli acquisti effettuati sia la natura lecita o illecita di questi ultimi sulla base delle prove offerte in tal senso dall'imputato, che, se prese in considerazione, possono determinare il superamento della presunzione relativa, posta dalla norma. Nel caso in esame, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe riportato sinteticamente i redditi dichiarati negli anni 2002 - 2007 e l'ammontare complessivo degli investimenti effettuati, affermando in maniera stringata che vi era la sproporzione, senza fare alcuna menzione dei dati risultanti dalla documentazione fiscale e contabile, prodotta dal ricorrente, in cui sono stati indicati analiticamente i redditi, derivanti dalle attività societarie e dalle vincite al lotto che, di fatto, farebbero venir meno il requisito della sproporzione; 3.2 violazione di legge e vizi della motivazione, per essersi la Corte di appello discostata dalle conclusioni a cui era giunto il Tribunale del riesame in merito al dato della sproporzione, senza neanche effettuare una perizia tecnico - contabile (espressamente richiesta), che avrebbe potuto definitivamente accertare l'esistenza o meno della sproporzione tra redditi e acquisti e, successivamente, la natura lecita di questi ultimi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è privo di specificità. 2.1 Giova premettere che l'istituto della confisca disciplinato dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. nella L. n. 356 del 1992, è stato delineato dal legislatore quale misura di sicurezza patrimoniale atipica, replicante i caratteri della misura di prevenzione antimafia disciplinata dalla L. n. 575 del 1965 e la stessa finalità preventiva (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001, Derouach, Rv. 219221). La norma in esame innesta, dunque, nel sistema una misura di sicurezza atipica che, sulla base di predeterminati presupposti, aggredisce entità patrimoniali evocando una presunzione relativa di ingiustificata locupletazione, rispetto alla quale la tutela del bene-patrimonio si affievolisce nel bilanciamento di valori che privilegiano esigenze di soddisfacimento di istanze diffuse, tese all'espropriazione di beni sottratti in maniera illecita alla collettività, cui vanno restituiti, salvo giustificazione, una volta eliminata con la condanna l'apparenza della disponibilità legittima. Si è precisato che il condannato, titolare o detentore di beni, ha l'onere di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare l'anzidetta presunzione, perché dimostrativi della loro origine lecita e idonei ad elidere in tal modo l'efficacia probatoria dei dati contrari, offerti dall'accusa. Si è, invece, escluso che la disposizione di legge pretenda, sia un collegamento tra i beni del condannato ed il delitto "presupposto" quale profitto o provento dello stesso, sia un nesso pertinenziale tra i beni sottoposti a confisca e il reato per il quale è stata riportata condanna, restando, quale conseguenza di tali premesse, indifferente il suo valore, nel senso che la confisca opera anche nel caso in cui il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490 - 01). 2.2 Nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato che vi è sproporzione tra i redditi dichiarati dall'imputato, pari a C 100.000, e gli investimenti effettuati per C 1.700.000, del tutto sproporzionati rispetto alle proprie capacità reddituali e, quindi, presuntivamente derivanti dalle attività illecite, oggetto di accertamento in sede penale. La Corte di appello ha aggiunto che la documentazione, offerta dall'imputato, non costituiva una prova compiuta dell'origine lecita degli investimenti, oggetto di accertamento. Le attività societarie e aziendali, dedotte dal ricorrente come prove a favore, non potevano essere considerate fonti reddituali lecite, in ragione del fatto che le stesse erano state finanziate attraverso i proventi derivanti dai reati, oggetto di imputazione. La menzionata Corte, inoltre, ha sottolineato che gli investimenti erano stati effettuati attraverso risorse personali di cui, allo stato, risultava sconosciuta la provenienza, ma aventi natura diversa dalle attività societarie e aziendali, privando così di valore gli elementi probatori presentati dal ricorrente. 2.3 Siffatta motivazione sfugge a ogni rilievo censorio.La Corte di appello di Bari, infatti, ha correttamente applicato l'art. 12 sexies L. n. 356/1992, avendo esplicitato le ragioni della ritenuta sussistenza sia dei presupposti applicativi della confisca disposta sia degli elementi per cui non ha reputato superata la presunzione iuris tantum in ordine alla provenienza lecita dei beni. 3. Il secondo motivo non è consentito. Questa Corte (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A e altro, Rv. 270936 - 01) ha già avuto,modo di affermare che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività. 4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.