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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 32210/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12938-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA,

V. G. CAMOZZI 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 16986/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a un preavviso di fermo amministrativo ottenendone l'annullamento dal Giudice di Pace con condanna alle spese dell'agente per la riscossione; il Tribunale, pronunciando sull'appello in ordine alla corretta quantificazione delle spese di lite liquidate in prime cure, lo rigettava osservando che lo scaglione era stato correttamente individuato, la controversia era di semplice trattazione e senza istruttoria; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un motivo; nessuno si è difeso per l'ente titolare del credito, [OSCURATO:PERSONA], e per l'Agenzia delle Entrate Riscossione; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la nullità della sentenza per aver deciso una fattispecie del tutto differente, come desumibile dalle affermazioni del giudice di merito che riportavano di una sentenza gravata con differente identificazione numerica e riferita a differente procedura di esecuzione forzata, nonché menzionando importi di spese differenti da quelli liquidati dal Giudice di pace nella decisione impugnata con il ricorso del deducente; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il motivo è fondato; quanto dedotto nella censura è desumibile dagli atti processuali richiamati e prodotti; RG n 12938 del 2020 la sentenza del Tribunale qui impugnata riferisce di una sentenza del Giudice di Pace diversa per numero, per riferimento a una differente esecuzione forzata, e che riferisce aver liquidato spese per importi diversi rispetto a quelli fatti propri dalla decisione di prime cure dell'odierno giudizio; la sentenza qui gravata: afferma di avere per oggetto l'appello alla sentenza n. 44324/15, mentre la decisione gravata era la n. 28253/17 (che in motivazione richiama la n. 44324/15 a supporto della statuizione); afferma che la sentenza appellata aveva liquidato spese per 500,00 euro di cui 150,00 euro per costi, mentre la sentenza effettivamente gravata ha liquidato spese per 430,00 euro di cui 130,00 euro per costi; ne deriva l'impossibilità di individuare univocamente una motivata decisione effettivamente tale sull'appello allora proposto, e dunque la nullità insanabile, peraltro rilevabile anche officiosamente, per radicale inidoneità al raggiungimento dello scopo dell'atto processuale (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7516, che richiama il combinato disposto degli artt. 156, secondo comma, 161, secondo comma, e 132, secondo comma, n. 4, 118, primo comma, disp. att., cod. proc. civ.; cfr. nello stesso senso Cass., 17/11/2020, n. 26126); spese al giudice del rinvio; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perché pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021 Il P id nte (Enric. °ditti) [OSCURATO:PERSONA] oggi, 0 5 A/0Y

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12938-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, V. G. CAMOZZI 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 16986/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che [OSCURATO:PERSONA] si opponeva a un preavviso di fermo amministrativo ottenendone l'annullamento dal Giudice di Pace con condanna alle spese dell'agente per la riscossione; il Tribunale, pronunciando sull'appello in ordine alla corretta quantificazione delle spese di lite liquidate in prime cure, lo rigettava osservando che lo scaglione era stato correttamente individuato, la controversia era di semplice trattazione e senza istruttoria; avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un motivo; nessuno si è difeso per l'ente titolare del credito, [OSCURATO:PERSONA], e per l'Agenzia delle Entrate Riscossione; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la nullità della sentenza per aver deciso una fattispecie del tutto differente, come desumibile dalle affermazioni del giudice di merito che riportavano di una sentenza gravata con differente identificazione numerica e riferita a differente procedura di esecuzione forzata, nonché menzionando importi di spese differenti da quelli liquidati dal Giudice di pace nella decisione impugnata con il ricorso del deducente; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il motivo è fondato; quanto dedotto nella censura è desumibile dagli atti processuali richiamati e prodotti; RG n 12938 del 2020 la sentenza del Tribunale qui impugnata riferisce di una sentenza del Giudice di Pace diversa per numero, per riferimento a una differente esecuzione forzata, e che riferisce aver liquidato spese per importi diversi rispetto a quelli fatti propri dalla decisione di prime cure dell'odierno giudizio; la sentenza qui gravata: afferma di avere per oggetto l'appello alla sentenza n. 44324/15, mentre la decisione gravata era la n. 28253/17 (che in motivazione richiama la n. 44324/15 a supporto della statuizione); afferma che la sentenza appellata aveva liquidato spese per 500,00 euro di cui 150,00 euro per costi, mentre la sentenza effettivamente gravata ha liquidato spese per 430,00 euro di cui 130,00 euro per costi; ne deriva l'impossibilità di individuare univocamente una motivata decisione effettivamente tale sull'appello allora proposto, e dunque la nullità insanabile, peraltro rilevabile anche officiosamente, per radicale inidoneità al raggiungimento dello scopo dell'atto processuale (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7516, che richiama il combinato disposto degli artt. 156, secondo comma, 161, secondo comma, e 132, secondo comma, n. 4, 118, primo comma, disp. att., cod. proc. civ.; cfr. nello stesso senso Cass., 17/11/2020, n. 26126); spese al giudice del rinvio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perché pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 24 giugno 2021 Il P id nte (Enric. °ditti) [OSCURATO:PERSONA] oggi, 0 5 A/0Y
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