CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26163/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, in Roma PiazzaCavour. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2069/34/2016, depositata in data 11aprile 201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 febbraio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il contribuente riceveva notifica di due distinti avvisi di accertamentoai fini IRPEF , n. T9D013C01463 e n. T9D013C01465, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2007 –2008 rispettivamente per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior redditodi € 124.568,00 sia per l’anno 2007 che per l’anno 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni indicativi di capacità contributiva, sintomi di anomalie rispetto alla posizione fiscale dichiarata. 2. Avverso detti avvisi di accertamento, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Milano ; si costituiva in giudizio l’ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 7360/17/2014, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente , compensando le spese di lite. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche il contribuente con gravame incidentale. 5. Con sentenza n. 2069/34/2016, depositata in data 11 aprile 2018, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’ufficio, respingeva l’appello incidentale e condannava la parte soccombente alla rifusione delle spese processuali. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato acinque motivi. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 06 febbraio 2023 per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e conseguente nullità della sentenza ex art. 156 cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha predisposto un dispositivo incompleto ed erroneo cui si affianca una parte motiva contraddittoria e non in grado di chiarire con certezza il dictum giudiziale, con conseguente nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 38, sesto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 vigente all’epoca dei fatti ossia anno 2007 (laddove asserisce la necessità di prova del nesso di causa tra redditi esenti e spese rilevate), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che il contribuente, nel caso dell’accertamento sintetico, deve dare prova e dimostrazione non solo del possesso di redditi esenti, ma anche dell’impiego di tali redditi nelle spese rilevate dall’ufficio come indice di redditività, così prevedendo in capo al contribuente un onere probatorio non previsto dalla norma. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti circa il rimpatrio dall’Egitto di redditi esenti nell’anno 2007 quale prova di possesso di redditi sufficienti per far fronte alle spese rilevatedall’Agenzia per l’anno d’imposta 2007 ed a comprova l’illegittimità dell’avviso di accertamento reddito Irpef e addizionali anno di imposta 2007 (e non anno di imposta 2008), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta il difetto di motivazione nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia il fatto che l’accertamento verteva su due periodi d’imposta differenti (2007 e 2008), così pronunciando su fatti inesatti e non considerando la contestualità del possesso dei redditi esenti emergenti dalle dichiarazioni doganali dell’anno 2007 prodotte dal contribuente, rispetto alle spese rilevate dall’ufficio per lo stesso arco temporale. 1.4. Con il quartomotivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti circa il possesso di redditi esenti (quelli rimpatriati dall’Egitto dal ricorrente nell’anno 2007) in misura sufficiente alle spese rilevate dall’ufficio per l’anno d’imposta 2007, con conseguente omesso esame dell’appello incidentale di caducazione dell’accertamento induttivo per l’anno 2008 (in conformità al comma quarto dell’art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il ricorrente ripropone la medesima doglianza di cui al motivo n. 3, ma sotto il profilo dell’erroneo assorbimento dell’appello incidentale sulla base delle motivazioni fornite in punto di mancato assolvimento dell’onere della prova. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 38, quarto comma d.P.R. n. 600 del 1973 (necessità che il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva per due o più periodi di imposta) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., non avendo correttamente valutato l’idoneità e sufficienza delle dichiarazioni doganali a comprovare redditi esenti sufficienti a far fronte alle spese contestate per l’anno d’imposta 2007, non ha dichiarato nullo l’accertamento per assenza delle dueannualità di scostamento dei redditi. 2. Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico-giuridico di trattazione delle questioni, vanno esaminati ed accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: «a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 11458, Cass.28/05/2014, n. 12002, Cass. S.U. 08/05/2014, n. 9936). 2.1. Invero, si legge testualmente nella motivazione della sentenza «Il collegio esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le ragioni di fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso in appello infondato e quindi da respingersi» salvo successivamente poi affermare « L a commissione osserva come corretto risulti l'operato dell'ufficio contrariamente alla sentenza di primo grado che deve essere riformata». Questa evidente contraddizione motivazionale viene, poi, aggravata dal dispositivo, rispetto al quale la motivazione si pone in evidente contrasto perché nella sentenza così si legge « P.Q.M. La C ommissione T ributaria Regionale di Milano, in riforma della sentenza impugnata respinge , il ricorso introduttivo»; pertanto, non è espostocon chiarezza quale ricorso introduttivo è respinto se quello in appello dell’ufficio - laddove, invece, costui è risultato vittorioso – o quello introduttivo del contribuente. 2.2. Di poi, con riferimento alla doglianza esposta nel terzo motivo e relativa al fatto che la C.t.r. ha omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, ossia il fatto che l’accertamento verteva su due periodi d’imposta differenti (2007 e 2008), così pronunciando su fatti inesatti e non considerando la contestualità del possesso dei redditi esenti emergenti dalle dichiarazioni doganali dell’anno 2007 prodotte dal contribuente, rispetto alle spese rilevate dall’ufficio per lo stesso arco temporale, la C.t.r. ha del tutto obliterato la valutazione degli elementi offerti in prova contraria e relativi al fatto che il contribuente per l'anno d'imposta oggetto di contestazione, ossia il 2007 , aveva rimpatriato dall' E gitto , in tre distinti momenti, (ossia marzo, giugno e agosto 2007 ) l'importo complessivo di € 134.000 ,00, a cagione della ven dita di un immobile, dando così prova del possesso di redditi esenti , nello stesso arco temporale, delle spese rilevate dall'ufficio e cioè il mantenimento di numero 3 autovetture e il pagamento del mutuo ipotecario così diventando ultronea la prova in mer ito alla durata del possesso di redditi esenti attesa la contestualità del possesso dei redditi e delle spese. 3. In conclusione, vanno accolti il primo ed il terzo motivo, assorbiti i restanti, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributar