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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20364/2026

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o [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 900/2022depositata il 17/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 900/2022, pubblicata il 17 marzo 2022, la Corted’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, a seguito dell’ordinanzadi questa Corte n. 8992/2021 pubblicata il 31 marzo 2021, nellaregolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] E LAGHI – [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di CreditoCooperativo di Lesmo – [OSCURATO:PERSONA]), ha respinto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di Monza n. 1970/2011, pubblicata il 13 luglio20112. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adito il Tribunale di Monza, premettendo di avere concluso nel1992 con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Lesmo – SocietàCooperativa (poi [OSCURATO:PERSONA] E LAGHI– [OSCURATO:PERSONA]) un contratto di negoziazione,sottoscrizione, collocamento e raccolta di valori mobiliari, secondo itermini e le condizioni degli ordini di acquisto e di vendita cheavrebbero di volta in volta impartito.Sez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 2 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sulla base di questa premessa avevano in particolare contestatodue operazioni, e cioè l’acquisto nel febbraio 2000 di obbligazioniargentine per un valore di 1,4 miliardi di vecchie Lire (ISINDE0003045357 "Argentina 99/26.05.09 9% EUR” per un importo di €331.625,00; obbligazioni Argentina denominate ISIN XS0080809253"Argentina 97/18.03.04 7,0% ITL" per un importo di € 373.010,00) edil successivo acquisto nel novembre 2000 di obbligazioni Cirio (ISINXS0119755428 CIRIO F.00/03.1 1.02 7,5%) per un importo di €399.481,51.Gli originari attori – evidenziato il default delle due emittenti ededotto di avere a causa di ciò subito ingenti perdite – avevanoconvenuto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Lesmo – SocietàCooperativa, contestando la violazione dei doveri professionali didiligenza e correttezza previsti dall’art. 21 T.U.F. a carico degliintermediari finanziari nonché, la violazione degli obblighi diinformazione sulle caratteristiche, sui rischi e sull’andamentodell’investimento, disciplinati dagli artt. 26 e 28, [OSCURATO:PERSONA]. 11522/98.Avevano quindi chiesto, in principalità, di accertare e dichiarare lanullità e/o comunque l'inefficacia, totale o parziale, dei tre contratti diacquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e da CIRIOcon condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'importo di €1.118.449.19 dedotta la somma d € 103.213,43 derivante dallavendita di alcuni dei titoli argentini, oltre accessori, e, in viasubordinata, di accertare e dichiarare la risoluzione dei medesimi trecontratti, anche per la violazione dell'obbligo di astensione, e dicondannare la convenuta alla restituzione del già citato importo di €1.118.449,19, sempre dedotta la somma di € 103.213,43, oltreaccessori, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti.Sez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 3 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Il giudizio si era poi sviluppato:− nella sentenza del Tribunale di Monza n. 1970/2011 -pubblicata il 13 luglio 2011 – la quale, accertata la violazionedegli obblighi di cui all’art. 21 TUF da parte della [OSCURATO:PERSONA] conriguardo alla sola operazione di acquisto di obbligazioni Cirio,aveva dichiarato la risoluzione del contratto, condannando laBanca al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – essendo nelle more decedutoPaolo [OSCURATO:PERSONA] – della somma di € 345.632,00, oltreinteressi legali dalla predetta data al saldo, respingendo invecela domanda quanto alle obbligazioni argentine;− nella sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4149/2015 del29 ottobre 2015, la quale aveva respinto il gravame propostodagli odierni ricorrenti, accogliendo parzialmente l’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Lesmo quantoalla condanna degli odierni ricorrenti alla restituzione in favoredella [OSCURATO:PERSONA] dei titoli Cirio oggetto del contratto dichiaratorisolto;− nell’ordinanza di questa Corte n. 8992/2021, pubblicata il 31marzo 2021, la quale, in accoglimento del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],aveva cassato la decisione della Corte d’appello, accogliendo idue motivi con i quali gli odierni ricorrenti avevano impugnatoil mancato accoglimento del gravame riferito all’acquisto diobbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, e rimettendoal giudice di rinvio la valutazione in ordine alla verifica siaSez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 4 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell’adempimento degli obblighi informativi sia della ricorrenzadel nesso di causalità.3.

La Corte d’appello di Milano, ricostruita la vicenda processuale edelimitati i punti oggetto del giudizio di rinvio, ha, in sintesi, ritenutoche:− emergeva una violazione, da parte dell’odiernacontroricorrente, degli obblighi informativi sull’investimento,non essendo stato fornito “il benché minimo dettaglioinformativo sui titoli proposti, omettendo qualsiasi notizia sullanatura e sulle implicazioni che caratterizzavano le obbligazioniargentine, ivi comprese quelle attinenti al rischio, seppur non“consegnato (…) il documento sui rischi generali degliinvestimenti in strumenti finanziari, la cui consegna èespressamente richiesta dall’art. 28, comma 1, lettera b) delReg.

Consob n. 11522/98” e non essendo state fornite “notiziesul rischio specifico dell’operazione di investimento”;− risultavano invece infondate le deduzioni in ordine allainadeguatezza dell’operazione e all’obbligo di astensione, inquanto, da un lato, “alla data dell’acquisto, stando alle agenziepiù accreditate, il rating del titolo argentino era ancora stimatoBB, ossia un livello speculativo medio, considerando che leincertezze dell'investimento erano principalmente correlate aduna obbiettiva indisponibilità di informazioni sulla futuraaffidabilità del debitore, nonché alla difficoltà di poter liquidareil titolo anche in conseguenza di provvedimenti restrittiviemanati dalla autorità del Paese emittente, senza che alcunocontemplasse l’ipotesi che, nel volgere di pochi mesi, sipotesse verificare - come di fatto si è verificato - il default dellaSez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 5 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026Repubblica Argentina” e, dall’altro lato, “ritenuta la pluriennaleesperienza finanziaria, la significativa consistenza patrimonialee, soprattutto, i mutati obiettivi di investimento” degliinvestitori i titoli potevano ritenersi congruenti con le relativeinclinazioni al rischio;− doveva altresì essere escluso il nesso di causalità tral’inadempimento agli obblighi informativi ed il danno lamentatodagli odierni ricorrenti, in quanto, per essendo tale nesso dicausalità presunto in linea generale, nello specifico l’odiernacontroricorrente aveva superato tale presunzione, essendoemerso che gli investitori anche dopo l’acquisto delleobbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, avevano“effettuato investimenti comportanti rischi e rendimentipiuttosto alti, tra di loro eterogenei, ma che possono ritenersianaloghi a quelli di cui si discute (titoli obbligazionari ad altorendimento, nonché fondi azionari di paesi in via di sviluppocomportanti notevoli margini di rischio)”, e potendosi quindidesumere "con alto grado di probabilità, che l’investimentosarebbe stato comunque eseguito”.La Corte ambrosiana è quindi pervenuta alla conclusione della“verosimile irrilevanza, sul piano della efficienza causale, della specificainformazione omessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla luce del contesto temporale diriferimento” ed ha affermato che “in un contesto negozialecaratterizzato dalla esecuzione ravvicinata di ordini sovrapponibili peroggetto e rischiosità, l’omissione informativa, pur in sé rilevante, nonabbia differentemente orientato la condotta del contraente, atteso cheanche la successiva ricezione di informazioni simili non ha assuntoparticolare rilevanza per l’acquirente, al punto da non dissuaderlo dallareiterazione di ordini analoghi”.Sez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 6 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/20264.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milanoricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] E LAGHI – [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n.4), c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; 111 Cost.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haritenuto superata la presunzione di sussistenza dell’esistenza del nessocausale tra omessa informazione e danno ed ha affermato che, ancheove informati, gli investitori avrebbero comunque posto in esserel’operazione.Deduce il ricorso che la Corte d’appello avrebbe fornito sul puntouna motivazione solo apparente in quanto non sarebbe possibilecomprendere le “informazioni” cui la decisione fa riferimento - nonessendo indicata la fonte di tali informazioni – e non risultando provatoche gli investitori avessero ricevuto, in epoca successiva, informazionicomparabili a quelle omesse al momento dell’acquisto dei bondargentini.Il motivo conclude affermando che “La sentenza è affetta da nullitàperché è impossibile determinare le ragioni specifiche, da cui derival’affermazione (motivazionale) che “anche la successiva ricezione diSez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 7 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026informazioni simili non ha assunto particolare rilevanza perl'acquirente”, tenuto conto che non è affatto indicato a qualiinformazioni si riferisca il giudice e da quale fonte derivi, non avendo isig.ri Rovagnati mai ricevuto le cc.dd. informazioni simili che hannogiustificato la decisione di respingere le domande” e che “la sentenzareca dunque una motivazione meramente apparente che non consentel’individuazione delle concrete ed effettive ragioni alla base deldecisum”.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375, 1453, 1455, 1458, 2033, 2727, 2728 e 2729 c.c., 1218 c.c.; 6e 21, D. Lgs. n. 58/1998; 26 e 28 Delibera CONSOB n. 11522.Si censura la decisione della Corte d’appello di Milano, in quanto lastessa, pur avendo accertato che la controricorrente non avevaadempiuto agli obblighi informativi, omettendo di fornire informazionispecifiche su natura, rischi e caratteristiche dei bond e pur essendostato accertato che alcuni documenti asseritamente sottoscritti dagliinvestitori non erano autentici, avrebbe nondimeno ha escluso larisoluzione dei contratti negando la gravità dell’inadempimento eritenendo superata la presunzione di nesso causale.Argomenta il ricorso che, alla luce del carattere essenziale degliobblighi informativi - direttamente connessi alla causa del contratto –l’omissione degli stessi non può essere valutata come inadempimentodi scarsa importanza ex art. 1455 c.c., risultando violato il sinallagmacontrattuale e deduce, quindi, che “(…) parrebbe che l’apprezzamentodell’azione di risoluzione prescinda e non sia influenzata dalle questionirelative al danno risarcibile ed al nesso causale richiamati che, dunque,dovrebbero essere valutati con riferimento e limitatamente alla diversaSez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 8 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026ed ulteriore questione di risarcimento del danno in senso proprio.”(pag. 37).Si imputa alla Corte territoriale di avere operato una confusione trail piano della risoluzione, che verrebbe a dipendere al soloinadempimento degli obblighi informativi, ed il piano del risarcimentodel danno, che richiede l’accertamento del nesso causale.Si argomenta che la risoluzione avrebbe dovuto essere pronunciataindipendentemente dall’esito dell’indagine causale sul danno e sicensura la decisione impugnata per avere superato la presunzione dicausalità sulla base di presunzioni prive di gravità, precisione econcordanza.1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c.; 26e 29 Delibera CONSOB n. 11522, “[in concorrenza con la già denunziataviolazione degli articoli 1453, 1455, 1458, 2033 e 1218 c.c., 6 e 21(applicabili ratione temporis) D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, oltre chedegli articoli 2727, 2728 e 2729 c.c., nonché degli articoli 1175 e 1375c.c.]”.Si censura la decisione impugnata per avere ritenuto “adeguata”l’operazione di acquisto delle obbligazioni valorizzando la consistenzapatrimoniale, l’esperienza ed il sopravvenuto mutamento degli obiettividi investimento degli investitori.Il ricorso richiama il profilo di investimento prudente tenuto daquesti ultimi sino al 2000, contestando che la successiva scelta diinvestire in titoli con alto profilo di rischio costituiva indicedell’adeguatezza dell’investimento ed argomentando che proprio ilmutamento nella scelta degli investimenti avrebbe imposto alla bancadi segnalare la non adeguatezza e di attivare la procedura di cui all’art.29 Reg.

Consob.Sez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 9 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Si deduce la violazione dell’obbligo di astensione della banca e sideduce che quest’ultima avrebbe dovuto astenersi dal procedereall’operazione in assenza di informativa qualificata; di avvertimentosulla non adeguatezza; di un ordine scritto consapevole.1.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.Si censura la statuizione assunta dalla Corte d’appello in ordine alregolamento delle spese di lite – compensate per un terzo e poste acarico degli odierni ricorrenti per i residui due terzi – deducendo unaerrata ricostruzione della soccombenza ed argomentando che ladecisione della Corte d’appello è venuta a violare il principio disoccombenza, ignorando sia l’esito complessivo del giudizio sia il profilodella falsità – accertata in primo grado – delle sottoscrizioni su tredocumenti.2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per un duplice ordinedi ragioni.In primo luogo, questa Corte è costantemente chiamata a ribadireil principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacatodi legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d.

"minimocostituzionale", con la conseguenza che è denunciabile in Cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e,da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1,Sez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 10 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusaqualunque rilevanza sia del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Ora, premesso che dalla decisione impugnata non emerge nessunadelle carenze estreme appena enumerate e che anzi la stessa esponeil proprio percorso argomentativo in modo completo, univoco,comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili, si osserva che la censura motivazionale viene ad essereirritualmente denunciata mediante il raffronto con circostanze esternealla motivazione medesima.In secondo luogo, il mezzo omette di censurare almeno duerationes decidendi esposte dalla sentenza impugnata, nel momento incui quest’ultima ha posto in rilievo, da un lato, il comportamento delleparti in relazione ad investimenti rischiosi (cfr. la sentenza a pag. 19,nota 9: “Quelli contestati nonché il titolo Fantuzzi, quest'ultimonotoriamente speculativo e ad alto rischio (circostanza questa che nonsarebbe stata contestata da controparte nel corso del giudizio), comeconfermato, in effetti, dal mancato rimborso degli investitori allascadenza; nel primo trimestre del 2005 gli attori hanno liquidato dettotitolo, evidentemente resisi conto della non vantaggiositàdell'investimento”) e, dall’altro lato, gli elementi non contestati daiquali era desumibile che l’investimento sarebbe stato comunqueeffettuato (cfr. la sentenza a pag. 20: “ Sono pertanto emersielementi, non smentiti dagli odierni attori, dai quali inferire, con altogrado di probabilità, che l’investimento sarebbe stato comunqueeseguito, quali: - l’assortimento del portafoglio titoli degli investitori, iquali, dopo il default Argentina, hanno continuato ad investire in fondiazionari a valuta estera ad alto tasso di volatilità”).Sez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 11 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Rationes, queste, idonee a sorreggere il percorso motivazionale equindi tali da rendere il motivo inammissibile per difetto di interesse(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n.22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del24/05/2006).3.

Il secondo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.Infondate, infatti, sono le argomentazioni con le quali si censura lasentenza della Corte meneghina, deducendo che la stessa, nonostantel’accertata inadempienza all’obbligo informativo, avrebbe disatteso ladomanda di risoluzione ed argomentando che, acclarata la gravitàdell’inadempimento, inevitabile sarebbe stata la declaratoria dirisoluzione con il relativo effetto restitutorio, inerendo l’esclusione delnesso causale al solo profilo risarcitorio.Come evidenziato dai ricorrenti anche in memoria ex art. 380-bis.1,c.p.c., questa Corte, in effetti, ha reiteratamente affermato lasussistenza di una presunzione in ordine all’esistenza del nesso dicausalità fra inadempimento e danno ove risulti un inadempimento agliobblighi informativi (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 7905 del 17/04/2020;Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 16126 del 28/07/2020; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 33596 del 11/11/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 12990del 12/05/2023).Ora, premesso che tale presunzione non è comunque assoluta epuò essere superata sulla scorta di elementi che depongano in sensocontrario – e così la citata Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 33596 del11/11/2021 ebbe a confermare la sentenza impugnata, che avevaritenuto esistente la menzionata prova contraria, avendo gli investitoriacquistato, in un momento successivo e presso un altro intermediario,gli stessi titoli rispetto ai quali avevano lamentato il danno daSez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 12 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026inadempimento degli obblighi informativi – la tematica delleconseguenze del mancato rispetto degli obblighi informativi da partedell’intermediario finanziario sembra necessitare di una maggiorepuntualizzazione e di un più approfondito confronto con i precedenti diquesta Corte.Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, occorrerammentare, in primo luogo, che, in relazione a tale responsabilità, ildanno evento coincide in generale con l’inadempimento, facendoeccezione la responsabilità contrattuale del professionista ove èconfigurabile il danno evento scisso dalla condotta e dunque unrapporto di causalità con quest’ultima.Alla luce di tale considerazione preliminare si deve ritenere che ildanno che viene presuntivamente ricollegato da questa giurisprudenzaall’inadempimento degli obblighi informativi sia il danno-conseguenzadi cui all’art. 1223 c.c. e non il danno-evento.Ciò sembrerebbe condurre – ed ha condotto – alla conclusione percui – per tornare all’ipotesi in rilievo – ove risulti provato che il clientecomunque avrebbe compiuto l’investimento pur in presenzadell’adempimento dell’obbligo informativo, risulti esclusa la sussistenzadel danno-conseguenza ma non venga di per sé ad essere esclusol’inadempimento inteso come danno-evento.Conseguirebbe, quindi, che l’inadempimento dell’obbligoinformativo, in quanto danno-evento ex se esistente, valga agiustificare la risoluzione contrattuale, fondando i conseguenti obblighirestitutori.Tuttavia, una simile lettura rigida, e cioè una lettura che giunga allaconclusione per cui, in tema di intermediazione finanziaria, laviolazione degli obblighi informativi di per sé configura uninadempimento di non scarsa importanza, sul postulato che laSez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 13 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026violazione degli obblighi informativi determina ipso facto la pienainconsapevolezza dell'investimento in capo all’investitore (quale èquella di Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7757 del 24/03/2025, peraltronell’ambito di una decisione di radicale inammissibilità del ricorso), nonappare pienamente convincente.all’investitore una scelta consapevole ma, proprio per tale motivo, laconsapevolezza dell’investimento non può essere fattaformalisticamente dipendere unicamente dall’assolvimento degliobblighi informativi, ben potendo la consapevolezza medesimadiscendere da fattori esterni quali, solo per citarne uno, l’accertataelevata esperienza dell’investitore.In tali ipotesi – in ipotesi, cioè, nelle quali si ritenga provato chel’investitore, anche se pienamente informato avrebbe comunque postoin essere l’investimento, in quanto aveva comunque acquisito aliundela necessaria consapevolezza – la tematica del corretto assolvimentodegli obblighi informativi finisce per essere assorbita dallaconstatazione della ininfluenza di tali obblighi sul meccanismodeliberativo dell’investitore e quindi risulta priva di incidenza causale,non sul prodursi dei danni, ma sulla stessa condotta decisionaledell’investitore.In simili ipotesi, quindi, l’inadempimento degli obblighi informativi,proprio perché privo di concreta incidenza sulla scelta dell’investitore,ben può essere valutato, pur sussistendo formalmente comeinadempimento, come rientrante nell’ipotesi della scarsa importanzaex art. 1455 c.c., traducendosi in un danno-evento sostanzialmenteinconsistente.Se è vero, infatti, la “gravità” dell’inadempimento ai sensi dell'art.1455 c.c. va sempre commisurata all'interesse che la parte adempienteSez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 14 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del negozio(così Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 8212 del 27/04/2020 richiamata dairicorrenti in memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c.), risulta consequenzialeconcludere che tale gravità non può essere affermata in via generaleed astratta in tutti i casi di violazione degli obblighi informativi –giacché in tal modo sarebbe esclusa la stessa applicabilità dell’art. 1455c.c. – ma deve poter essere accertata sempre con riferimento al casoconcreto, ben potendosi concludere che in specifiche ipotesi chel’investitore “non aveva interesse” al regolare adempimento degliobblighi informativi, perché già autonomamente informato e comunquelucidamente determinato all’investimento.Non è inopportuno precisare che, con ciò, non si vuole affermare inlinea generale l’irrilevanza degli obblighi informativi dell’intermediariofinanziario.Va anzi ribadito che la violazione di tali obblighi dovrà in lineagenerale presumersi di “non scarsa importanza”, ma tale valutazionepresuntiva dovrà ritenersi comunque superabile qualora l’intermediarioassolva all’onere – su di esso gravante – di dare adeguata prova dellaconcreta ininfluenza delle informazioni non trasmesse sulla scelta finaledell’investitore e quindi della scarsa importanza dell’inadempimentomedesimo.In sintesi, quindi, va chiarito che l’inadempimento degli obblighiinformativi gravanti sull’intermediario può ritenersi di scarsaimportanza avuto riguardo all’interesse dell’investitore allorquando ilgiudice di merito – con accertamento in fatto ad esso riservato e noncensurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dallaviolazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’omesso esame circa fatti decisivi exart. 360, n. 5), c.p.c. – sia in grado di giungere alla conclusione che,pur in presenza del pieno rispetto di tali obblighi, l’investitore avrebbeSez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 15 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026comunque posto in essere l’operazione di investimento, dovendosi inquesto caso escludere non solo la sussistenza del nesso causalerispetto al danno-evento lamentato ma la stessa sussistenza di uninadempimento rilevante, tale da giustificare la risoluzione delcontratto.Tornando, a questo punto, alla decisione impugnata, si deveritenere che la stessa si sia conformata a tale principio: la lettura delladecisione viene ad evidenziare che la Corte territoriale non hasemplicemente escluso in modo apodittico la risoluzione dei contrattidi acquisto dei bond ma – sulla scorta della considerazione per cui erada ritenere che i ricorrenti avrebbero comunque proceduto all’acquistodei bond pur in presenza dell’informazione – è giunta alla conclusioneper cui l’inadempimento dedotto dagli investitori era privo del requisitodi cui all’art. 1455 c.c. in quanto ininfluente su quella scelta che gliobblighi informativi mirano ad assistere.La Corte d’appello, cioè, non ha semplicemente escluso il nessocausale tra inadempimento e danno-conseguenza ma ha escluso lastessa sussistenza di un inadempimento rilevante in quanto non solol’adempimento degli obblighi informativi non avrebbe comunque incisosulla scelta degli investitori - che sarebbe risultata la medesima (cfr.motivazione pagg. 18 segg.) - ma anche, ad ancor prima,l’inadempimento dedotto non aveva condotto alla conclusione diun’operazione che, con giudizio prognostico ex ante, poteva ritenersinon adeguata, alla luce della propensione al rischio degli investitori.In tal modo la Corte di Milano è pervenuta motivatamente ad ungiudizio di scarsa importanza dell’inadempimento, con valutazione checostituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento delgiudice del merito (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12182 del22/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015).Sez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 16 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Inammissibile risulta, invece, la censura con la quale si deduce chela decisione impugnata avrebbe superato la presunzione di causalitàsulla base di presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza.Premesso che, come già evidenziato in precedenza, la presunzionein ordine alla sussistenza del nesso di causalità non è assoluta e puòquindi essere superata sulla base di elementi che - ove adeguatamenteillustrati dalla motivazione e quindi supportati da motivazionerispettosa del dettato di cui all’art. 132 c.p.c. - costituiscono profilisottratti al sindacato di legittimità - se non nel ristretto ambitodell’omesso esame di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. - il motivo appuntale proprie deduzioni al giudizio in fatto riservato al giudice di merito.Il vaglio delle argomentazioni del ricorso circa l’assenza dipregnanza degli indici presuntivi valorizzati dalla Corte territoriale èprecluso, infatti, dal principio per cui la denuncia, in cassazione, diviolazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di meritoaffermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni nongravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fattostorico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenzadal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la criticasi concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nellamera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9054del 21/03/2022).È solo per completezza che si deve osservare che anche unaipotetica censura per vizio ex art. 360, n. 5), c.p.c. in ordine all'utilizzoo meno del ragionamento presuntivo – ammessa da questa Corte(Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 22846 del 21/07/2022; Cass. Sez. 1 -Sez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 17 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.1234 del 17/01/2019) ma nella specie non formulata neppureindirettamente dal ricorso – sarebbe risulta preclusa dal principio percui il motivo di ricorso non può limitarsi ad affermare un convincimentodiverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fareemergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamentodecisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione diun elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di unpunto decisivo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020),e ciò in quanto ciò che compete alla Corte di cassazione è controllarese la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamentea livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilodell'applicazione concreta (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 18611 del30/06/2021).4.

Il terzo motivo è invece inammissibile in quanto integralmenteinerente al giudizio di fatto espresso dal giudice di merito in ordineall’adeguatezza dell’operazione.5.

Il quarto motivo risulta, parimenti, inammissibile.Premesso, in primo luogo, che:I) la nozione di soccombenza reciproca - che consente lacompensazione parziale o totale tra le parti delle speseprocessuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) - si verifica - anche inrelazione al principio di causalità – sia nelle ipotesi in cui vi èuna pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, chesiano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse partisia quando venga accolta parzialmente l'unica domandaproposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, deiquali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass.Sez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 18 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Sez. 3 - Ordinanza n. 25839 del 22/09/2025; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 20888 del 22/08/2018)II) il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deveglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizioed al loro risultato, sicché, pur dovendo procedere allaliquidazione delle spese per i singoli gradi, non deve inveceregolare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio,ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamentepervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese,totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la partevittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia,complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse infavore della controparte (Cass. Sez.

U - Ordinanza n. 32906del 08/11/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9448 del06/04/2023; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 28698 del07/11/2019; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 15506 del13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del09/10/2015);le censure mosse alla decisione della Corte territoriale – decisionepienamente conforme ai principi appena enunciati – risultanoradicalmente inammissibili, alla luce del principio per cui la valutazionedelle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione dellequote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi trale parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel poterediscrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato dilegittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esattaproporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste aSez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 19 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026carico del soccombente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459 del26/05/2021; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 30592 del 20/12/2017).6.

Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadei ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.7.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 13.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 giugno 2026.Sez.

S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 20 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] unitamente agliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante proNumero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 900/2022depositata il 17/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno11/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 900/2022, pubblicata il 17 marzo 2022, la Corted’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, a seguito dell’ordinanzadi questa Corte n. 8992/2021 pubblicata il 31 marzo 2021, nellaregolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] E LAGHI – [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di CreditoCooperativo di Lesmo – [OSCURATO:PERSONA]), ha respinto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del Tribunale di Monza n. 1970/2011, pubblicata il 13 luglio20112. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] adito il Tribunale di Monza, premettendo di avere concluso nel1992 con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Lesmo – SocietàCooperativa (poi [OSCURATO:PERSONA] E LAGHI– [OSCURATO:PERSONA]) un contratto di negoziazione,sottoscrizione, collocamento e raccolta di valori mobiliari, secondo itermini e le condizioni degli ordini di acquisto e di vendita cheavrebbero di volta in volta impartito.Sez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 2 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026Sulla base di questa premessa avevano in particolare contestatodue operazioni, e cioè l’acquisto nel febbraio 2000 di obbligazioniargentine per un valore di 1,4 miliardi di vecchie Lire (ISINDE0003045357 "Argentina 99/26.05.09 9% EUR” per un importo di €331.625,00; obbligazioni Argentina denominate ISIN XS0080809253"Argentina 97/18.03.04 7,0% ITL" per un importo di € 373.010,00) edil successivo acquisto nel novembre 2000 di obbligazioni Cirio (ISINXS0119755428 CIRIO F.00/03.1 1.02 7,5%) per un importo di €399.481,51.Gli originari attori – evidenziato il default delle due emittenti ededotto di avere a causa di ciò subito ingenti perdite – avevanoconvenuto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Lesmo – SocietàCooperativa, contestando la violazione dei doveri professionali didiligenza e correttezza previsti dall’art. 21 T.U.F. a carico degliintermediari finanziari nonché, la violazione degli obblighi diinformazione sulle caratteristiche, sui rischi e sull’andamentodell’investimento, disciplinati dagli artt. 26 e 28, [OSCURATO:PERSONA]. 11522/98.Avevano quindi chiesto, in principalità, di accertare e dichiarare lanullità e/o comunque l'inefficacia, totale o parziale, dei tre contratti diacquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina e da CIRIOcon condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione dell'importo di €1.118.449.19 dedotta la somma d € 103.213,43 derivante dallavendita di alcuni dei titoli argentini, oltre accessori, e, in viasubordinata, di accertare e dichiarare la risoluzione dei medesimi trecontratti, anche per la violazione dell'obbligo di astensione, e dicondannare la convenuta alla restituzione del già citato importo di €1.118.449,19, sempre dedotta la somma di € 103.213,43, oltreaccessori, nonché al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti.Sez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 3 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Il giudizio si era poi sviluppato:− nella sentenza del Tribunale di Monza n. 1970/2011 -pubblicata il 13 luglio 2011 – la quale, accertata la violazionedegli obblighi di cui all’art. 21 TUF da parte della [OSCURATO:PERSONA] conriguardo alla sola operazione di acquisto di obbligazioni Cirio,aveva dichiarato la risoluzione del contratto, condannando laBanca al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – essendo nelle more decedutoPaolo [OSCURATO:PERSONA] – della somma di € 345.632,00, oltreinteressi legali dalla predetta data al saldo, respingendo invecela domanda quanto alle obbligazioni argentine;− nella sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4149/2015 del29 ottobre 2015, la quale aveva respinto il gravame propostodagli odierni ricorrenti, accogliendo parzialmente l’appelloincidentale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Lesmo quantoalla condanna degli odierni ricorrenti alla restituzione in favoredella [OSCURATO:PERSONA] dei titoli Cirio oggetto del contratto dichiaratorisolto;− nell’ordinanza di questa Corte n. 8992/2021, pubblicata il 31marzo 2021, la quale, in accoglimento del ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],aveva cassato la decisione della Corte d’appello, accogliendo idue motivi con i quali gli odierni ricorrenti avevano impugnatoil mancato accoglimento del gravame riferito all’acquisto diobbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, e rimettendoal giudice di rinvio la valutazione in ordine alla verifica siaSez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 4 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026dell’adempimento degli obblighi informativi sia della ricorrenzadel nesso di causalità.3. La Corte d’appello di Milano, ricostruita la vicenda processuale edelimitati i punti oggetto del giudizio di rinvio, ha, in sintesi, ritenutoche:− emergeva una violazione, da parte dell’odiernacontroricorrente, degli obblighi informativi sull’investimento,non essendo stato fornito “il benché minimo dettaglioinformativo sui titoli proposti, omettendo qualsiasi notizia sullanatura e sulle implicazioni che caratterizzavano le obbligazioniargentine, ivi comprese quelle attinenti al rischio, seppur non“consegnato (…) il documento sui rischi generali degliinvestimenti in strumenti finanziari, la cui consegna èespressamente richiesta dall’art. 28, comma 1, lettera b) delReg. Consob n. 11522/98” e non essendo state fornite “notiziesul rischio specifico dell’operazione di investimento”;− risultavano invece infondate le deduzioni in ordine allainadeguatezza dell’operazione e all’obbligo di astensione, inquanto, da un lato, “alla data dell’acquisto, stando alle agenziepiù accreditate, il rating del titolo argentino era ancora stimatoBB, ossia un livello speculativo medio, considerando che leincertezze dell'investimento erano principalmente correlate aduna obbiettiva indisponibilità di informazioni sulla futuraaffidabilità del debitore, nonché alla difficoltà di poter liquidareil titolo anche in conseguenza di provvedimenti restrittiviemanati dalla autorità del Paese emittente, senza che alcunocontemplasse l’ipotesi che, nel volgere di pochi mesi, sipotesse verificare - come di fatto si è verificato - il default dellaSez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 5 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026Repubblica Argentina” e, dall’altro lato, “ritenuta la pluriennaleesperienza finanziaria, la significativa consistenza patrimonialee, soprattutto, i mutati obiettivi di investimento” degliinvestitori i titoli potevano ritenersi congruenti con le relativeinclinazioni al rischio;− doveva altresì essere escluso il nesso di causalità tral’inadempimento agli obblighi informativi ed il danno lamentatodagli odierni ricorrenti, in quanto, per essendo tale nesso dicausalità presunto in linea generale, nello specifico l’odiernacontroricorrente aveva superato tale presunzione, essendoemerso che gli investitori anche dopo l’acquisto delleobbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, avevano“effettuato investimenti comportanti rischi e rendimentipiuttosto alti, tra di loro eterogenei, ma che possono ritenersianaloghi a quelli di cui si discute (titoli obbligazionari ad altorendimento, nonché fondi azionari di paesi in via di sviluppocomportanti notevoli margini di rischio)”, e potendosi quindidesumere "con alto grado di probabilità, che l’investimentosarebbe stato comunque eseguito”.La Corte ambrosiana è quindi pervenuta alla conclusione della“verosimile irrilevanza, sul piano della efficienza causale, della specificainformazione omessa dalla [OSCURATO:PERSONA] alla luce del contesto temporale diriferimento” ed ha affermato che “in un contesto negozialecaratterizzato dalla esecuzione ravvicinata di ordini sovrapponibili peroggetto e rischiosità, l’omissione informativa, pur in sé rilevante, nonabbia differentemente orientato la condotta del contraente, atteso cheanche la successiva ricezione di informazioni simili non ha assuntoparticolare rilevanza per l’acquirente, al punto da non dissuaderlo dallareiterazione di ordini analoghi”.Sez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 6 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/20264. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milanoricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] E LAGHI – [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n.4), c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.; 111 Cost.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haritenuto superata la presunzione di sussistenza dell’esistenza del nessocausale tra omessa informazione e danno ed ha affermato che, ancheove informati, gli investitori avrebbero comunque posto in esserel’operazione.Deduce il ricorso che la Corte d’appello avrebbe fornito sul puntouna motivazione solo apparente in quanto non sarebbe possibilecomprendere le “informazioni” cui la decisione fa riferimento - nonessendo indicata la fonte di tali informazioni – e non risultando provatoche gli investitori avessero ricevuto, in epoca successiva, informazionicomparabili a quelle omesse al momento dell’acquisto dei bondargentini.Il motivo conclude affermando che “La sentenza è affetta da nullitàperché è impossibile determinare le ragioni specifiche, da cui derival’affermazione (motivazionale) che “anche la successiva ricezione diSez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 7 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026informazioni simili non ha assunto particolare rilevanza perl'acquirente”, tenuto conto che non è affatto indicato a qualiinformazioni si riferisca il giudice e da quale fonte derivi, non avendo isig.ri Rovagnati mai ricevuto le cc.dd. informazioni simili che hannogiustificato la decisione di respingere le domande” e che “la sentenzareca dunque una motivazione meramente apparente che non consentel’individuazione delle concrete ed effettive ragioni alla base deldecisum”.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1375, 1453, 1455, 1458, 2033, 2727, 2728 e 2729 c.c., 1218 c.c.; 6e 21, D. Lgs. n. 58/1998; 26 e 28 Delibera CONSOB n. 11522.Si censura la decisione della Corte d’appello di Milano, in quanto lastessa, pur avendo accertato che la controricorrente non avevaadempiuto agli obblighi informativi, omettendo di fornire informazionispecifiche su natura, rischi e caratteristiche dei bond e pur essendostato accertato che alcuni documenti asseritamente sottoscritti dagliinvestitori non erano autentici, avrebbe nondimeno ha escluso larisoluzione dei contratti negando la gravità dell’inadempimento eritenendo superata la presunzione di nesso causale.Argomenta il ricorso che, alla luce del carattere essenziale degliobblighi informativi - direttamente connessi alla causa del contratto –l’omissione degli stessi non può essere valutata come inadempimentodi scarsa importanza ex art. 1455 c.c., risultando violato il sinallagmacontrattuale e deduce, quindi, che “(…) parrebbe che l’apprezzamentodell’azione di risoluzione prescinda e non sia influenzata dalle questionirelative al danno risarcibile ed al nesso causale richiamati che, dunque,dovrebbero essere valutati con riferimento e limitatamente alla diversaSez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 8 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026ed ulteriore questione di risarcimento del danno in senso proprio.”(pag. 37).Si imputa alla Corte territoriale di avere operato una confusione trail piano della risoluzione, che verrebbe a dipendere al soloinadempimento degli obblighi informativi, ed il piano del risarcimentodel danno, che richiede l’accertamento del nesso causale.Si argomenta che la risoluzione avrebbe dovuto essere pronunciataindipendentemente dall’esito dell’indagine causale sul danno e sicensura la decisione impugnata per avere superato la presunzione dicausalità sulla base di presunzioni prive di gravità, precisione econcordanza.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 c.c.; 26e 29 Delibera CONSOB n. 11522, “[in concorrenza con la già denunziataviolazione degli articoli 1453, 1455, 1458, 2033 e 1218 c.c., 6 e 21(applicabili ratione temporis) D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, oltre chedegli articoli 2727, 2728 e 2729 c.c., nonché degli articoli 1175 e 1375c.c.]”.Si censura la decisione impugnata per avere ritenuto “adeguata”l’operazione di acquisto delle obbligazioni valorizzando la consistenzapatrimoniale, l’esperienza ed il sopravvenuto mutamento degli obiettividi investimento degli investitori.Il ricorso richiama il profilo di investimento prudente tenuto daquesti ultimi sino al 2000, contestando che la successiva scelta diinvestire in titoli con alto profilo di rischio costituiva indicedell’adeguatezza dell’investimento ed argomentando che proprio ilmutamento nella scelta degli investimenti avrebbe imposto alla bancadi segnalare la non adeguatezza e di attivare la procedura di cui all’art.29 Reg. Consob.Sez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 9 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Si deduce la violazione dell’obbligo di astensione della banca e sideduce che quest’ultima avrebbe dovuto astenersi dal procedereall’operazione in assenza di informativa qualificata; di avvertimentosulla non adeguatezza; di un ordine scritto consapevole.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c.Si censura la statuizione assunta dalla Corte d’appello in ordine alregolamento delle spese di lite – compensate per un terzo e poste acarico degli odierni ricorrenti per i residui due terzi – deducendo unaerrata ricostruzione della soccombenza ed argomentando che ladecisione della Corte d’appello è venuta a violare il principio disoccombenza, ignorando sia l’esito complessivo del giudizio sia il profilodella falsità – accertata in primo grado – delle sottoscrizioni su tredocumenti.2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per un duplice ordinedi ragioni.In primo luogo, questa Corte è costantemente chiamata a ribadireil principio per cui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacatodi legittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimocostituzionale", con la conseguenza che è denunciabile in Cassazionesolo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella"motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e,da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 1,Sez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 10 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risulta invece esclusaqualunque rilevanza sia del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.Ora, premesso che dalla decisione impugnata non emerge nessunadelle carenze estreme appena enumerate e che anzi la stessa esponeil proprio percorso argomentativo in modo completo, univoco,comprensibile ed immune da affermazioni reciprocamenteinconciliabili, si osserva che la censura motivazionale viene ad essereirritualmente denunciata mediante il raffronto con circostanze esternealla motivazione medesima.In secondo luogo, il mezzo omette di censurare almeno duerationes decidendi esposte dalla sentenza impugnata, nel momento incui quest’ultima ha posto in rilievo, da un lato, il comportamento delleparti in relazione ad investimenti rischiosi (cfr. la sentenza a pag. 19,nota 9: “Quelli contestati nonché il titolo Fantuzzi, quest'ultimonotoriamente speculativo e ad alto rischio (circostanza questa che nonsarebbe stata contestata da controparte nel corso del giudizio), comeconfermato, in effetti, dal mancato rimborso degli investitori allascadenza; nel primo trimestre del 2005 gli attori hanno liquidato dettotitolo, evidentemente resisi conto della non vantaggiositàdell'investimento”) e, dall’altro lato, gli elementi non contestati daiquali era desumibile che l’investimento sarebbe stato comunqueeffettuato (cfr. la sentenza a pag. 20: “ Sono pertanto emersielementi, non smentiti dagli odierni attori, dai quali inferire, con altogrado di probabilità, che l’investimento sarebbe stato comunqueeseguito, quali: - l’assortimento del portafoglio titoli degli investitori, iquali, dopo il default Argentina, hanno continuato ad investire in fondiazionari a valuta estera ad alto tasso di volatilità”).Sez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 11 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Rationes, queste, idonee a sorreggere il percorso motivazionale equindi tali da rendere il motivo inammissibile per difetto di interesse(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Cass. Sez. 5 -Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n.22753 del 03/11/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del24/05/2006).3. Il secondo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.Infondate, infatti, sono le argomentazioni con le quali si censura lasentenza della Corte meneghina, deducendo che la stessa, nonostantel’accertata inadempienza all’obbligo informativo, avrebbe disatteso ladomanda di risoluzione ed argomentando che, acclarata la gravitàdell’inadempimento, inevitabile sarebbe stata la declaratoria dirisoluzione con il relativo effetto restitutorio, inerendo l’esclusione delnesso causale al solo profilo risarcitorio.Come evidenziato dai ricorrenti anche in memoria ex art. 380-bis.1,c.p.c., questa Corte, in effetti, ha reiteratamente affermato lasussistenza di una presunzione in ordine all’esistenza del nesso dicausalità fra inadempimento e danno ove risulti un inadempimento agliobblighi informativi (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 7905 del 17/04/2020;Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16126 del 28/07/2020; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 33596 del 11/11/2021; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 12990del 12/05/2023).Ora, premesso che tale presunzione non è comunque assoluta epuò essere superata sulla scorta di elementi che depongano in sensocontrario – e così la citata Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 33596 del11/11/2021 ebbe a confermare la sentenza impugnata, che avevaritenuto esistente la menzionata prova contraria, avendo gli investitoriacquistato, in un momento successivo e presso un altro intermediario,gli stessi titoli rispetto ai quali avevano lamentato il danno daSez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 12 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026inadempimento degli obblighi informativi – la tematica delleconseguenze del mancato rispetto degli obblighi informativi da partedell’intermediario finanziario sembra necessitare di una maggiorepuntualizzazione e di un più approfondito confronto con i precedenti diquesta Corte.Vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, occorrerammentare, in primo luogo, che, in relazione a tale responsabilità, ildanno evento coincide in generale con l’inadempimento, facendoeccezione la responsabilità contrattuale del professionista ove èconfigurabile il danno evento scisso dalla condotta e dunque unrapporto di causalità con quest’ultima.Alla luce di tale considerazione preliminare si deve ritenere che ildanno che viene presuntivamente ricollegato da questa giurisprudenzaall’inadempimento degli obblighi informativi sia il danno-conseguenzadi cui all’art. 1223 c.c. e non il danno-evento.Ciò sembrerebbe condurre – ed ha condotto – alla conclusione percui – per tornare all’ipotesi in rilievo – ove risulti provato che il clientecomunque avrebbe compiuto l’investimento pur in presenzadell’adempimento dell’obbligo informativo, risulti esclusa la sussistenzadel danno-conseguenza ma non venga di per sé ad essere esclusol’inadempimento inteso come danno-evento.Conseguirebbe, quindi, che l’inadempimento dell’obbligoinformativo, in quanto danno-evento ex se esistente, valga agiustificare la risoluzione contrattuale, fondando i conseguenti obblighirestitutori.Tuttavia, una simile lettura rigida, e cioè una lettura che giunga allaconclusione per cui, in tema di intermediazione finanziaria, laviolazione degli obblighi informativi di per sé configura uninadempimento di non scarsa importanza, sul postulato che laSez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 13 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026violazione degli obblighi informativi determina ipso facto la pienainconsapevolezza dell'investimento in capo all’investitore (quale èquella di Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7757 del 24/03/2025, peraltronell’ambito di una decisione di radicale inammissibilità del ricorso), nonappare pienamente convincente.all’investitore una scelta consapevole ma, proprio per tale motivo, laconsapevolezza dell’investimento non può essere fattaformalisticamente dipendere unicamente dall’assolvimento degliobblighi informativi, ben potendo la consapevolezza medesimadiscendere da fattori esterni quali, solo per citarne uno, l’accertataelevata esperienza dell’investitore.In tali ipotesi – in ipotesi, cioè, nelle quali si ritenga provato chel’investitore, anche se pienamente informato avrebbe comunque postoin essere l’investimento, in quanto aveva comunque acquisito aliundela necessaria consapevolezza – la tematica del corretto assolvimentodegli obblighi informativi finisce per essere assorbita dallaconstatazione della ininfluenza di tali obblighi sul meccanismodeliberativo dell’investitore e quindi risulta priva di incidenza causale,non sul prodursi dei danni, ma sulla stessa condotta decisionaledell’investitore.In simili ipotesi, quindi, l’inadempimento degli obblighi informativi,proprio perché privo di concreta incidenza sulla scelta dell’investitore,ben può essere valutato, pur sussistendo formalmente comeinadempimento, come rientrante nell’ipotesi della scarsa importanzaex art. 1455 c.c., traducendosi in un danno-evento sostanzialmenteinconsistente.Se è vero, infatti, la “gravità” dell’inadempimento ai sensi dell'art.1455 c.c. va sempre commisurata all'interesse che la parte adempienteSez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 14 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del negozio(così Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 8212 del 27/04/2020 richiamata dairicorrenti in memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c.), risulta consequenzialeconcludere che tale gravità non può essere affermata in via generaleed astratta in tutti i casi di violazione degli obblighi informativi –giacché in tal modo sarebbe esclusa la stessa applicabilità dell’art. 1455c.c. – ma deve poter essere accertata sempre con riferimento al casoconcreto, ben potendosi concludere che in specifiche ipotesi chel’investitore “non aveva interesse” al regolare adempimento degliobblighi informativi, perché già autonomamente informato e comunquelucidamente determinato all’investimento.Non è inopportuno precisare che, con ciò, non si vuole affermare inlinea generale l’irrilevanza degli obblighi informativi dell’intermediariofinanziario.Va anzi ribadito che la violazione di tali obblighi dovrà in lineagenerale presumersi di “non scarsa importanza”, ma tale valutazionepresuntiva dovrà ritenersi comunque superabile qualora l’intermediarioassolva all’onere – su di esso gravante – di dare adeguata prova dellaconcreta ininfluenza delle informazioni non trasmesse sulla scelta finaledell’investitore e quindi della scarsa importanza dell’inadempimentomedesimo.In sintesi, quindi, va chiarito che l’inadempimento degli obblighiinformativi gravanti sull’intermediario può ritenersi di scarsaimportanza avuto riguardo all’interesse dell’investitore allorquando ilgiudice di merito – con accertamento in fatto ad esso riservato e noncensurabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dallaviolazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’omesso esame circa fatti decisivi exart. 360, n. 5), c.p.c. – sia in grado di giungere alla conclusione che,pur in presenza del pieno rispetto di tali obblighi, l’investitore avrebbeSez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 15 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026comunque posto in essere l’operazione di investimento, dovendosi inquesto caso escludere non solo la sussistenza del nesso causalerispetto al danno-evento lamentato ma la stessa sussistenza di uninadempimento rilevante, tale da giustificare la risoluzione delcontratto.Tornando, a questo punto, alla decisione impugnata, si deveritenere che la stessa si sia conformata a tale principio: la lettura delladecisione viene ad evidenziare che la Corte territoriale non hasemplicemente escluso in modo apodittico la risoluzione dei contrattidi acquisto dei bond ma – sulla scorta della considerazione per cui erada ritenere che i ricorrenti avrebbero comunque proceduto all’acquistodei bond pur in presenza dell’informazione – è giunta alla conclusioneper cui l’inadempimento dedotto dagli investitori era privo del requisitodi cui all’art. 1455 c.c. in quanto ininfluente su quella scelta che gliobblighi informativi mirano ad assistere.La Corte d’appello, cioè, non ha semplicemente escluso il nessocausale tra inadempimento e danno-conseguenza ma ha escluso lastessa sussistenza di un inadempimento rilevante in quanto non solol’adempimento degli obblighi informativi non avrebbe comunque incisosulla scelta degli investitori - che sarebbe risultata la medesima (cfr.motivazione pagg. 18 segg.) - ma anche, ad ancor prima,l’inadempimento dedotto non aveva condotto alla conclusione diun’operazione che, con giudizio prognostico ex ante, poteva ritenersinon adeguata, alla luce della propensione al rischio degli investitori.In tal modo la Corte di Milano è pervenuta motivatamente ad ungiudizio di scarsa importanza dell’inadempimento, con valutazione checostituisce questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento delgiudice del merito (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12182 del22/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6401 del 30/03/2015).Sez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 16 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Inammissibile risulta, invece, la censura con la quale si deduce chela decisione impugnata avrebbe superato la presunzione di causalitàsulla base di presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza.Premesso che, come già evidenziato in precedenza, la presunzionein ordine alla sussistenza del nesso di causalità non è assoluta e puòquindi essere superata sulla base di elementi che - ove adeguatamenteillustrati dalla motivazione e quindi supportati da motivazionerispettosa del dettato di cui all’art. 132 c.p.c. - costituiscono profilisottratti al sindacato di legittimità - se non nel ristretto ambitodell’omesso esame di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c. - il motivo appuntale proprie deduzioni al giudizio in fatto riservato al giudice di merito.Il vaglio delle argomentazioni del ricorso circa l’assenza dipregnanza degli indici presuntivi valorizzati dalla Corte territoriale èprecluso, infatti, dal principio per cui la denuncia, in cassazione, diviolazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di meritoaffermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni nongravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fattostorico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenzadal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la criticasi concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nellamera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quellaritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi dellaviolazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9054del 21/03/2022).È solo per completezza che si deve osservare che anche unaipotetica censura per vizio ex art. 360, n. 5), c.p.c. in ordine all'utilizzoo meno del ragionamento presuntivo – ammessa da questa Corte(Cass. Sez. L - Ordinanza n. 22846 del 21/07/2022; Cass. Sez. 1 -Sez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 17 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Ordinanza n. 10253 del 19/04/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n.1234 del 17/01/2019) ma nella specie non formulata neppureindirettamente dal ricorso – sarebbe risulta preclusa dal principio percui il motivo di ricorso non può limitarsi ad affermare un convincimentodiverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fareemergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamentodecisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione diun elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di unpunto decisivo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5279 del 26/02/2020),e ciò in quanto ciò che compete alla Corte di cassazione è controllarese la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamentea livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilodell'applicazione concreta (Cass. Sez. L - Sentenza n. 18611 del30/06/2021).4. Il terzo motivo è invece inammissibile in quanto integralmenteinerente al giudizio di fatto espresso dal giudice di merito in ordineall’adeguatezza dell’operazione.5. Il quarto motivo risulta, parimenti, inammissibile.Premesso, in primo luogo, che:I) la nozione di soccombenza reciproca - che consente lacompensazione parziale o totale tra le parti delle speseprocessuali (art. 92, comma 2, c.p.c.) - si verifica - anche inrelazione al principio di causalità – sia nelle ipotesi in cui vi èuna pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, chesiano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse partisia quando venga accolta parzialmente l'unica domandaproposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, deiquali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass.Sez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 18 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026Sez. 3 - Ordinanza n. 25839 del 22/09/2025; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 20888 del 22/08/2018)II) il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deveglobale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizioed al loro risultato, sicché, pur dovendo procedere allaliquidazione delle spese per i singoli gradi, non deve inveceregolare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio,ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamentepervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese,totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la partevittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia,complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse infavore della controparte (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 32906del 08/11/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9448 del06/04/2023; Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 28698 del07/11/2019; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 15506 del13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20289 del09/10/2015);le censure mosse alla decisione della Corte territoriale – decisionepienamente conforme ai principi appena enunciati – risultanoradicalmente inammissibili, alla luce del principio per cui la valutazionedelle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione dellequote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi trale parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel poterediscrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato dilegittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esattaproporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste aSez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 19 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicaz ion e 17/06/2026carico del soccombente (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14459 del26/05/2021; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 30592 del 20/12/2017).6. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadei ricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 13.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 11 giugno 2026.Sez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 20 di 21Numero registro generale 13263/2022Numero sezionale 2618/2026Numero di raccolta generale 20364/2026Data pubblicazione 17/06/2026Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 13263/2022 – CC 11/06/2026 - Pagina nr. 21 di 21
Sentenza Cassazione n. 20364/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris