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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 21672/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, era stato condannato, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Pascale, ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla previsione dell'art. 75 d.lgs. 159 del 2011, evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe applicato la decisione della Corte Costituzionale che ha ritenuto incostituzionale la riapplicazione della misura di prevenzione a seguito di un prolungato periodo di detenzione senza procedere a una rivalutazione della pericolosità sociale del soggetto.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla previsione dell'art. 75 d.lgs. 159 del 2011 con particolare riferimento al comma 1 per avere ritenuto la decisione impugnata che le reiterate violazioni di sporadici singoli incontri con diversi soggetti pregiudicati (mai incontrati più di una volta) rappresenterebbero violazione del precetto punitivo.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto punibile il prevenuto per incontri singoli con diversi pregiudicati, pur in assenza di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono.

Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, del codice di rito, perché proposto per violazione di legge non dedotte con i motivi di appello.

Peraltro, la deduzione difensiva è, al riguardo, generica in quanto non indica gli elementi di fatto, eventualmente accertati dal giudice di merito, che avrebbero potuto rendere evidente la questione sollevata.

2. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, in quanto, con il primo, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e, il secondo, afferisce a vizio di motivazione della pronuncia impugnata che la lettura della stessa dimostra essere inesistente perché connotata da coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 aprile 2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e, conseguentemente, era stato condannato, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Pascale, ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla previsione dell'art. 75 d.lgs. 159 del 2011, evidenziando che la Corte territoriale non avrebbe applicato la decisione della Corte Costituzionale che ha ritenuto incostituzionale la riapplicazione della misura di prevenzione a seguito di un prolungato periodo di detenzione senza procedere a una rivalutazione della pericolosità sociale del soggetto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla previsione dell'art. 75 d.lgs. 159 del 2011 con particolare riferimento al comma 1 per avere ritenuto la decisione impugnata che le reiterate violazioni di sporadici singoli incontri con diversi soggetti pregiudicati (mai incontrati più di una volta) rappresenterebbero violazione del precetto punitivo. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione, avendo la Corte territoriale ritenuto punibile il prevenuto per incontri singoli con diversi pregiudicati, pur in assenza di reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono. Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, del codice di rito, perché proposto per violazione di legge non dedotte con i motivi di appello. Peraltro, la deduzione difensiva è, al riguardo, generica in quanto non indica gli elementi di fatto, eventualmente accertati dal giudice di merito, che avrebbero potuto rendere evidente la questione sollevata. 2. Parimenti inammissibili sono il secondo e il terzo motivo di ricorso, in quanto, con il primo, si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte e, il secondo, afferisce a vizio di motivazione della pronuncia impugnata che la lettura della stessa dimostra essere inesistente perché connotata da coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 28 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITAT
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