CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 18601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/4/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volte alla ricostruzione alternativa della vicenda, univocamente ricostruita sulla scorta delle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla insussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. allegata dalla difesa, valorizzando la doverosità del controllo a fini identificativi che non risultava affatto "sproporzionato" alla tipologia del servizio, perché collegato ai comportamenti aggressivi già posti in essere dall'imputato non solo ai danni della compagna e di un suo supposto amante ma anche dei verbalizzanti ai quali si opponeva "scaldando e dimenandosi" mentre saliva a bordo dell'autovettura di servizio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 aprile 2022 Il Consigliere e nsore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 I M G 202