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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2021

Cassazione n. 24185/2022

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] MATERIALE sul ricorso 28200-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], legalmente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 7586/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] — in qualità di procuratore costituito, nel giudizio di cui al r.g. n. 6611 del 2019, di [OSCURATO:PERSONA], controricorrente in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] — propone ricorso, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., affinché venga disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza 18 marzo 2021, n. 7586, della Sesta Sezione Civile — 3 di questa Corte; che [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376, 380-bis e 391-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

Considerato che il ricorso non risulta essere stato notificato alla controparte e che occorre provvedere in conformità, rinviando la decisione a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dzipone che il ricorso sia notificato alla controparte, a cura del ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e ?invia la decisione a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] MATERIALE sul ricorso 28200-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], legalmente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. 7586/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] — in qualità di procuratore costituito, nel giudizio di cui al r.g. n. 6611 del 2019, di [OSCURATO:PERSONA], controricorrente in relazione al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] — propone ricorso, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., affinché venga disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nella ordinanza 18 marzo 2021, n. 7586, della Sesta Sezione Civile — 3 di questa Corte; che [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva in questa sede; che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376, 380-bis e 391-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. Considerato che il ricorso non risulta essere stato notificato alla controparte e che occorre provvedere in conformità, rinviando la decisione a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dzipone che il ricorso sia notificato alla controparte, a cura del ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e ?invia la decisione a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3,