CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19374/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., nella persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore rag. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima sito in Roma in via [OSCURATO:PERSONA], n. 24. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – e contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore. –intimata – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. FRIULI-[OSCURATO:PERSONA] n. 538/09/2014, depositata in data 22 dicembre 2014. Cart. Pag. IRES –altro, IVA –altro, ILOR 1994, 1995, 1996 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. In data 27 maggio 2006 la contribuente riceveva notifica delle cartelle di pagamento nn. 11420010029267314, 11420050004349811 e 11420080001452402, relative agli importi delle liti pendenti per gli anni d’imposta 1994, 1995 e 1996; gli importi erano dovuti per IRES, IVA e ILOR, in relazione alla mancata definizione del condono ai sensi dell’art. 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non avendo la detta contribuente provveduto a pagare le somme richieste né ad impugnare le cartelle, l’agente della riscossione le indirizzava – mediante deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] per irreperibilità – due intimazioni di pagamento (nn. 2009/8018 e 2009/8023) per un valore complessivo di € 15.304,09. 2. Avverso dette cartelle e intimazioni di pagamento, la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Trieste; si costituivano sia l’Agenzia delle Entrate, eccependo, in primis, l’inammissibilità dei ricorsi poiché tardivi, essendo stati depositati oltre i sessanta giorni previsti dalla legge, che [OSCURATO:SOCIETA]. 3. La C.t.p., con sentenze n. 82/2/2013 e 83/2/2013, respingeva i ricorsi della contribuente poiché tardivi e confermava gli atti impugnati. 4. Contro tali decisioni proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. del Friuli-[OSCURATO:PERSONA]; si costituiva l’ufficio, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata, nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 5. La C.t.r., con sentenza n. 538/09/2014, depositata in data 22 dicembre 2014, riuniti i gravami, respingeva gli appelli della contribuente, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’ufficio finanziario e confermava l’operato del giudice di prime cure. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. del Friuli-[OSCURATO:PERSONA], la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’ufficio si è costituito con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 56, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e art. 2697 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto legittimi i provvedimenti impugnati, sebbene connotati da difetto assoluto di attribuzione per sottoscrizione operata da soggetti non legittimati (nella specie, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]). 2. Il motivo è inammissibile oltre che infondato. 2.1. Il motivo è, anzitutto, inammissibile poiché, non essendo stato trattato dalla sentenza di appello, risulta costituire questione nuova. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 20/04/2004, n. 6989; Cass. 20/03/2004, n. 5561; Cass. 03/02/2004, n. 1915). Nella fattispecie in esame, il thema decidendum dedotto in lite è stato quella della correttezza della notifica delle cartelle impugnate, lamentando la contribuente l’omessa “ricezione” delle cartelle esattoriali notificate in data 27 maggio 2006 e prodromiche ai successivi avvisi di intimazione di pagamento (recanti lo stesso debito tributario) depositati presso la casa comunale il 30 marzo 2010 con raccomandata spedita presso la residenza del rappresentante legale di va Catullo n. 7, Trieste. Pertanto, il ricorrente aveva l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 28/07/2008, n. 20518). Sotto questo precipuo profilo, va rilevato che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudiziodi merito. (Cass. Sez. U.18/03/2022, n. 8950). 2.2. Inoltre, la sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 (citata in memoria dalla ricorrente) non riverbera effetto alcuno sulla idoneità degli atti sottoscritti dai soggetti titolari di tali incarichi dirigenziali in base alla norma di cui all'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 atteso che ciò che rileva è, ai fini della validità dell’atto, è la sicura riferibilità dell’atto medesimo all’Ufficio che lo ha emanato. Costituisce principio pacifico giurisprudenziale quello secondo cui in tema d'imposte sui redditi, l'avviso di accertamento, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nullo se non reca lasottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da luidelegato e, nel caso in cui lasottoscrizione non sia quella del capo dell'ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere, mentre, in mancanza di una sanzione espressa, per lacartella esattoriale, il diniego di condo no, l'avviso di mora e l'attribuzione di rendita, opera la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (Cass. 31/10/2018, n. 27871). Comunque, in generale, ai fini della validità dell'atto, ciò che conta è la riferibilità dello stesso all'ufficio ossia all'organo titolare del potere nel cui esercizio è stato adottato e non al materiale sottoscrittore risultando irrilevante che la persona fisica che lo abbia sottoscritto ovvero abbia delegato la relativa firma sia un dirigente, in quanto la questione relativa all'accesso legittimo alla dirigenza si pone su un piano diverso rispetto a quella concernente la legittimazione alla sottoscrizione degli atti. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Nulla è dovuto per le spese nei confronti dell’agente di riscossione che non si è costituito. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.400, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contrib