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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023

Cassazione n. 31142/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] • Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) non apparendo riconducibile il fatto alla ipotesi di mera fuga, inidonea a rendere configurabile il reato di resistenza: il protratto inseguimento dell'imputato che a levata velocità percorreva le vie cittadine o limitrofe al centro abitato; la durata della fuga sono stati correttamente apprezzati come sintomatici della creazione di una situazione di pericolo per gli utenti della strada e ad integrare l'elemento materiale del reato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnmene.

Così deciso il 30 giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e la memoria; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] • Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e manifestamente infondati alla stregua delle corrette argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata sulla configurabilità del reato di resistenza (art. 337 cod. pen.) non apparendo riconducibile il fatto alla ipotesi di mera fuga, inidonea a rendere configurabile il reato di resistenza: il protratto inseguimento dell'imputato che a levata velocità percorreva le vie cittadine o limitrofe al centro abitato; la durata della fuga sono stati correttamente apprezzati come sintomatici della creazione di una situazione di pericolo per gli utenti della strada e ad integrare l'elemento materiale del reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle arnmene. Così deciso il 30 giugno 2023
Sentenza Cassazione n. 31142/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris