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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12083/2023

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 25 marzo 2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta partecipazione dei predetti fratelli all'associazione di stampo mafioso capeggiata dalla famiglia 'ndranghetista dei Penna, operativa in diversi territori nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare, per quanto riguarda i ricorrenti, nel comune Sinopoli, (per [OSCURATO:PERSONA] detto "u meru" dall'anno 2013 e per [OSCURATO:PERSONA] dall'anno 2016 con condotta perdurante).

2. Con separati atti .a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge penale e vizio di motivazione in merito alla valutazione della gravità indiziaria della partecipazione all'associazione mafiosa alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità con riguardo alla necessità dei riscontri estrinseci della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare si obietta che nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA] non sussistono i riscontri c.d. individualizzanti che possano corroborare la riferita partecipazione alla famiglia mafiosa, peraltro genericamente riferita agli "Alvaro" soprannominati "i Merri", tenuto conto che il rinvenimento delle armi non assume rilevo individualizzante, non essendo state rinvenute in luoghi di pertinenza esclusiva dei due fratelli Alvaro.

Prive di riscontro sono le accuse rivolte a [OSCURATO:PERSONA] di concorso nel duplice omicidio commesso a Sinopoli negli anni 2012-2013, c:he devono ritenersi anzi anche intrinsecamente inattendibili Generici sono i riferimenti ai "Merri" come sodali di [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di intercettazioni che non riguardano univocamente il ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

Con riferimento al ruolo di guardaspalle di [OSCURATO:PERSONA], desunto dalle intercettazioni dei colloqui di [OSCURATO:PERSONA], preoccupato di possibili attentati ai danni del proprio figlio che viveva in Calabria, si rileva la contraddizione con altra intercettazione da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato invitato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a raggiungerlo al nord dove si trovava, facendolo così allontanare dal figlio in modo non compatibile con il compito di proteggerlo.

Con riferimento sempre ad [OSCURATO:PERSONA] si osserva che non risulta si sia mai recato in carcere a fare visita a Penna e che il fatto di avere ascoltato [OSCURATO:PERSONA] esternare preoccupazioni per l'incolumità di [OSCURATO:PERSONA], senza proferire parola, non dimostra che si sia poi occupato di fornire un'arma al predetto sodale minacciato.

D'altra parte il fatto che [OSCURATO:PERSONA] risulti, invece„ essersi recato più volte a colloquio in carcere con [OSCURATO:PERSONA] durante la sua detenzione a Biella è comunque irrilevante, alla stregua dei principi affermati dalle sentenze delle Sezioni Unite Mannino e Modaffari sul concetto di partecipazione fattiva.

Ulteriori censure di travisamento della prova vengono dedotte rispetto alla valutazione della vicenda del furto nell'abitazione della suocera di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi come nonostante l'intervento dei due fratelli Alvaro non siano stati individuati i responsabili e che la stessa Leonello ha palesato la propria insoddisfazione esprimendo il rammarico che ad occuparsene non sia stato Alvaro detto "cuvertuni", che per la sua ben diversa caratura criminale avrebbe avuto senz'altro successo.

Si censura la lettura delle conversazioni relative agli aiuti economici forniti da [OSCURATO:PERSONA] ai Penna durante la loro detenzione, per il travisamento della conversazione riferita al pagamento dell'onorario dovuto all'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] riferimento a [OSCURATO:PERSONA] si censura l'attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul coinvolgimento del predetto nel duplice omicidio commesso in Sinopoli negli anni 2012-2013, apprese da altri e riferite quindi solo de relato.

Altri vizi di travisamento si denunciano con riguardo alla convocazione dell'8 gennaio 2018 di [OSCURATO:PERSONA] in carcere da parte del Penna per le propalazioni del pentito [OSCURATO:PERSONA], che sono state illogicamente intese, rispetto alla ricostruzione del movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e del coinvolgimento sempre di [OSCURATO:PERSONA].

Si censura la rilevanza della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui "gli Alvaro di Sinopoli" quando compivano azioni delittuose davano a [OSCURATO:PERSONA] una quota dei profitti, per la genericità del riferimento agli Alvaro.

Si denuncia l'ulteriore travisamento del riferimento ad un'autovettura "A122" nel messaggio telefonico inviato da [OSCURATO:PERSONA] al Penna, perché senza riscontro è stato inteso come un linguaggio in codice riferito allla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], ed infine, la scarsa rilevanza indiziaria della vicenda dell'incarico dato dal Penna a [OSCURATO:PERSONA] di prendere informazioni sulle intenzioni di un soggetto di [OSCURATO:PERSONA], proprietario di tre bar nel centro storico di Roma.

In definitiva, si rileva che non sussistono elementi di riscontro individualizzanti che possano confermare che gli odierni ricorrenti e non genericamente "i sinopolesi degli Alvaro" abbiano compiuto un qualche reato.

2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari, non ancorata ad una valutazione della pericolosità in concreto, da escludersi in considerazione del tempo decorso dall'epoca cui si riferiscono gli indizi a loro carico (marzo 2018), rendendosi necessario verificare in concreto se dopo tale ultimo riferimento temporale siano intervenuti altri fatti da cui desumere la prosecuzione della partecipazione del ricorrente all'associazione, essendo incostituzionale una interpretazione del così detto tempo silente quale presunzione di permanenza della partecipazione al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, occorre premettere come in sede di legittimità non siano coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ()culi percepibili (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fat:ti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

I ricorrenti, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, hanno in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela.

La motivazione del provvedimento impugnato - valutato insieme all'impianto motivazionale dell'ordinanza coercitiva genetica (essendo l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide il ricorso ex art. 309 tra loro strettamente collegate e complementari) -- non presenta profili di illogicità o contraddittorietà, ma fornisce una ricostruzione delle fonti di prova dichiarative e del contenuto delle conversazioni intercettate coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi con riferimento all'appartenenza di entrambi i ricorrenti al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare.Le censure del ricorrente sono rivolte essenzialmente a negare la rilevanza probatoria delle intercettazioni che insieme alle dichiarazioni rese dal chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA], sono state poste a fondamento della gravità indiziaria, ma attraverso non già la denuncia di obiettivi travisamenti del contenuto delle intercettazioni, quanto piuttosto sulla base di una loro lettura alternativa, operata in modo peraltro atomistico e senza una loro disamina complessiva.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, seppure riferite più specificamente a [OSCURATO:PERSONA], coinvolgono anche [OSCURATO:PERSONA], in ragione del riferimento alla "famiglia" mafiosa di Sinopoli degli Alvaro, descritta come la più fedele alleata dei Penna.

Conseguentemente, le intercettazioni dei colloqui di [OSCURATO:PERSONA], che riscontrano il legame tra le "famiglie" mafiose dei Penna e degli Alvaro, sono state coerentemente apprezzate perché estremamente rilevanti per l'emerso coinvolgimento di entrambi i fratelli Giuseppe e Domenico in varie vicende la cui rilevanza probatoria è stata oggetto di una valutazione priva di evidenti discrasie, essendo le doglianze difensive volte a dare una diversa c:hiave di lettura di conversazioni in cui il dato certo è la reiterazione di richieste di collaborazione ai due fratelli Alvaro, per aiutare nei modi più svariati il predetto capo mafia durante la sua detenzione, anche nel momento di maggiore allarme per il rischio di attentati ai danni dei suoi più stretti congiunti da parte di altri opposti gruppi criminali.

Nei ricorsi la parte fondamentale delle censure investe con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la valutazione delle intercettazioni, mentre con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], specificamente individuato dal collaboratore di giustizia come un affiliato della pericolosissima "famiglia" mafiosa degli Alvaro di Sinopoli, le doglianze si incentrano soprattutto sulla assenza di riscontri individualizzanti.

2. Tutte le predette questioni sono nel loro complesso inammissibili, sia perché propugnano una lettura alternativa del compendio probatorio, senza individuare profili di effettiva e manifesta illogicità nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, e sia per la non corretta valutazione dei riscontri richiesti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. per il vaglio dell'attendibilità della c.d. chiamata di correo.

Quanto al primo aspetto va rammentato che alla Corte di cassazione non è consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito, perché un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito dalle Sezioni Unite, - di rilievo nel procedimento in esame in cui le prove sono costituite anche da captazioni di conversazioni - secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione dei contenuti dei dialoghi costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, gabbar, Rv. 263715).

Alla stregua di siffatto criterio di verifica, nessuna illogicità si può ravvisare rispetto al criticato ruolo di "guardaspalle" di [OSCURATO:PERSONA], perché le conversazioni intercettate fanno esplicito riferimento al manifestato sollievo da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell'apprendere che il figlio, [OSCURATO:PERSONA], girasse accompagnato dal predetto indagato, durante i suoi spostamenti in coincidenza del periodo in cui si temevano attentati ritorsivi dopo le rivelazioni del collaboratore di giustizia che aveva indicato in Penna il mandante di un omicidio di altro affiliato mafioso.

È evidente che il riferimento alla successiva ed ulteriore richiesta rivolta da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] di raggiungerlo al nord d'Italia, dove il predetto boss si trovava, si presta a letture diverse da quelle propugnate dal ricorrente in chiave di incompatibilità con il ruolo di "guardaspalle", trattandosi di un ambito di valutazioni che sicuramente non rientra nei limiti del ben più circoscritto perimetro proprio del sindacato di legittimità della logica della motivazione.

Su queste basi sono state valutate le posizioni dei ricorrenti anche con riguardo alle questioni che investono profili di censura individuali non comuni, che si connotano per il tentativo di oltrepassare i limiti del sindacato di legittimità, con la sollecitazione di una non consentita rivalutazione nel merito del compendio probatorio.

Non vi è dubbio che la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel processo denominato "Prima" per un pregresso periodo storico, sia supportata oltre che dalla esplicita chiamata di correo (vedi pag. 9 dell'ordinanza in cui si riporta la sua individuazione con il soprannome di "Micu merru", ovvero il "merlo"), anche dal significativo riferimento emerso dalla registrazione del colloquio in carcere tra il boss [OSCURATO:PERSONA] ed il proprio figlio, in cui viene espressamente rammentata l'importanza del legame della loro famiglia con quella degli Alvaro soprannominata dei "Merri", perché legati al capo mafia "[OSCURATO:PERSONA]" (inteso [OSCURATO:PERSONA] del '39) già condannato nel processo "Prima" insieme al figlio Domenico del 1976 (ovvero l'odierno ricorrente).

Anche con riguardo alle predette registrazioni, i denunciati travisamenti in realtà si risolvono nuovamente nella prospettazione di una diversa chiave di lettura, che non può essere evidentemente vagliata in questa sede ed apprezzata come preferibile rispetto a quella fatta propria dall'ordinanza del riesame cautelare che appare comunque aderente al significato complessivo del dialogo intercorso tra i predetti soggetti, senza alterazioni o palesi fraintendimenti.

Sotto diverso profilo, va osservato che i riscontri della chiamata in correità non devono consistere nell'acquisizione di elementi di prova autonomi, in grado di sorreggere da soli la dimostrazione della veridicità del fatto penalmente rilevante, (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260936), perché il riscontro individualizzante rispetto alla partecipazione all'associazione può essere anche costituito da circostanze di per sé non penalmente rilevanti, ma che assumono rilievo perché utili a dare conto della attendibilità della riferita partecipazione.

Pertanto, anche la vicenda delle "indagini" private affidate da Penna ai predetti fratelli per scoprire e punire gli autori di un furto avvenuto a casa della suocera ([OSCURATO:PERSONA]), come anche i riferimenti alle continue visite in carcere da parte di [OSCURATO:PERSONA] per incontrarsi con Penna, nonché i riferimenti alla efficienza militare della famiglia degli Alvaro, emersi dai colloqui in carcere con riguardo alla ricerca degli alleati più affidabili nel caso di una guerra di mafia con altri gruppi criminali, ed infine, il rinvenimento di molte armi micidiali ed esplosivi nel cimitero di Sinopoli effettuato grazie alle indicazioni fornite dal predetto collaborante, sono elementi che sono stati nel loro complesso coerentemente valorizzati quali riscontri della chiamata in correità posta a base dell'ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre che come elementi di rilevanza indi2:iaria autonoma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3. Al pari inammissibile è l'ultimo motivo in punto di esigenze cautelari.

Nel riproporre la doglianza già coltivata dinanzi al Giudice del riesame, i ricorrenti non si confrontano con il compendio argomentativo dell'ordinanza, là dove, dato conto dell'incolpazione associativa, il Tribunale ha giustamente rilevato l'operatività della duplice presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'assenza di un qualunque elemento obiettivo - emergente dall'incartamento processuale ovvero dedotto dalla difesa - idoneo a superarla.

A conforto dell'attualità e concretezza dei pericula libertatis, il Collegio ha inoltre valorizzato il precedente specifico per il delitto di associazione mafiosa, per [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale i nuovi fatti non possono che dare evidenza 7 ct? della continuità dei suoi legami criminali nel contesto di una pericolosissima consorteria mafiosa.

Giova ribadire come il mero dato temporale evidenziato dal ricorrente (di soli quattro anni, decorsi tra l'ordinanza genetica del 25 marzo 2022 rispetto alle ultime intercettazioni rilevanti del marzo 2018), soprattutto in contesti di c.d. mafia storica quale quello sub iudice, non valga ad annullare o anche solo ad affievolire il pericolo di reiterazione dei reati derivanti dall'appartenenza ad un sodalizio criminale, in considerazione della stabilità e della perduranza nel tempo del vincolo associativo, oltre che della sua estrema pericolosità.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude insistendo per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata per il riesame, ha confermato l'ordinanza del 25 marzo 2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia in carcere in relazione alla ritenuta partecipazione dei predetti fratelli all'associazione di stampo mafioso capeggiata dalla famiglia 'ndranghetista dei Penna, operativa in diversi territori nella provincia di [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare, per quanto riguarda i ricorrenti, nel comune Sinopoli, (per [OSCURATO:PERSONA] detto "u meru" dall'anno 2013 e per [OSCURATO:PERSONA] dall'anno 2016 con condotta perdurante). 2. Con separati atti .a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l'annullamento del provvedimento per i motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge penale e vizio di motivazione in merito alla valutazione della gravità indiziaria della partecipazione all'associazione mafiosa alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità con riguardo alla necessità dei riscontri estrinseci della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare si obietta che nei confronti sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA] non sussistono i riscontri c.d. individualizzanti che possano corroborare la riferita partecipazione alla famiglia mafiosa, peraltro genericamente riferita agli "Alvaro" soprannominati "i Merri", tenuto conto che il rinvenimento delle armi non assume rilevo individualizzante, non essendo state rinvenute in luoghi di pertinenza esclusiva dei due fratelli Alvaro. Prive di riscontro sono le accuse rivolte a [OSCURATO:PERSONA] di concorso nel duplice omicidio commesso a Sinopoli negli anni 2012-2013, c:he devono ritenersi anzi anche intrinsecamente inattendibili Generici sono i riferimenti ai "Merri" come sodali di [OSCURATO:PERSONA] trattandosi di intercettazioni che non riguardano univocamente il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al ruolo di guardaspalle di [OSCURATO:PERSONA], desunto dalle intercettazioni dei colloqui di [OSCURATO:PERSONA], preoccupato di possibili attentati ai danni del proprio figlio che viveva in Calabria, si rileva la contraddizione con altra intercettazione da cui emerge che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato invitato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] a raggiungerlo al nord dove si trovava, facendolo così allontanare dal figlio in modo non compatibile con il compito di proteggerlo. Con riferimento sempre ad [OSCURATO:PERSONA] si osserva che non risulta si sia mai recato in carcere a fare visita a Penna e che il fatto di avere ascoltato [OSCURATO:PERSONA] esternare preoccupazioni per l'incolumità di [OSCURATO:PERSONA], senza proferire parola, non dimostra che si sia poi occupato di fornire un'arma al predetto sodale minacciato. D'altra parte il fatto che [OSCURATO:PERSONA] risulti, invece„ essersi recato più volte a colloquio in carcere con [OSCURATO:PERSONA] durante la sua detenzione a Biella è comunque irrilevante, alla stregua dei principi affermati dalle sentenze delle Sezioni Unite Mannino e Modaffari sul concetto di partecipazione fattiva. Ulteriori censure di travisamento della prova vengono dedotte rispetto alla valutazione della vicenda del furto nell'abitazione della suocera di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], evidenziandosi come nonostante l'intervento dei due fratelli Alvaro non siano stati individuati i responsabili e che la stessa Leonello ha palesato la propria insoddisfazione esprimendo il rammarico che ad occuparsene non sia stato Alvaro detto "cuvertuni", che per la sua ben diversa caratura criminale avrebbe avuto senz'altro successo. Si censura la lettura delle conversazioni relative agli aiuti economici forniti da [OSCURATO:PERSONA] ai Penna durante la loro detenzione, per il travisamento della conversazione riferita al pagamento dell'onorario dovuto all'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] riferimento a [OSCURATO:PERSONA] si censura l'attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul coinvolgimento del predetto nel duplice omicidio commesso in Sinopoli negli anni 2012-2013, apprese da altri e riferite quindi solo de relato. Altri vizi di travisamento si denunciano con riguardo alla convocazione dell'8 gennaio 2018 di [OSCURATO:PERSONA] in carcere da parte del Penna per le propalazioni del pentito [OSCURATO:PERSONA], che sono state illogicamente intese, rispetto alla ricostruzione del movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e del coinvolgimento sempre di [OSCURATO:PERSONA]. Si censura la rilevanza della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui "gli Alvaro di Sinopoli" quando compivano azioni delittuose davano a [OSCURATO:PERSONA] una quota dei profitti, per la genericità del riferimento agli Alvaro. Si denuncia l'ulteriore travisamento del riferimento ad un'autovettura "A122" nel messaggio telefonico inviato da [OSCURATO:PERSONA] al Penna, perché senza riscontro è stato inteso come un linguaggio in codice riferito allla latitanza di [OSCURATO:PERSONA], ed infine, la scarsa rilevanza indiziaria della vicenda dell'incarico dato dal Penna a [OSCURATO:PERSONA] di prendere informazioni sulle intenzioni di un soggetto di [OSCURATO:PERSONA], proprietario di tre bar nel centro storico di Roma. In definitiva, si rileva che non sussistono elementi di riscontro individualizzanti che possano confermare che gli odierni ricorrenti e non genericamente "i sinopolesi degli Alvaro" abbiano compiuto un qualche reato. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermata sussistenza delle esigenze cautelari, non ancorata ad una valutazione della pericolosità in concreto, da escludersi in considerazione del tempo decorso dall'epoca cui si riferiscono gli indizi a loro carico (marzo 2018), rendendosi necessario verificare in concreto se dopo tale ultimo riferimento temporale siano intervenuti altri fatti da cui desumere la prosecuzione della partecipazione del ricorrente all'associazione, essendo incostituzionale una interpretazione del così detto tempo silente quale presunzione di permanenza della partecipazione al sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, occorre premettere come in sede di legittimità non siano coltivabili rilievi che senza evidenziare elementi di contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazione, mirino a sollecitare una rivalutazione di questa sede delle emergenze processuali e, dunque, una ricostruzione della vicenda sub iudice diversa e stimata più plausibile di quella recepita nel provvedimento impugnato, snaturando il sindacato di legittimità, limitato alla verifica della completezza e dell'insussistenza di vizi logici ictu ()culi percepibili (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza o di esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fat:ti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). I ricorrenti, pur adducendo i vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, hanno in realtà riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze già fatte oggetto del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen., censurando le argomentazioni del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo così con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto più plausibile di quello prescelto dai Giudici della cautela. La motivazione del provvedimento impugnato - valutato insieme all'impianto motivazionale dell'ordinanza coercitiva genetica (essendo l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide il ricorso ex art. 309 tra loro strettamente collegate e complementari) -- non presenta profili di illogicità o contraddittorietà, ma fornisce una ricostruzione delle fonti di prova dichiarative e del contenuto delle conversazioni intercettate coerente con le conclusioni cui si perviene nella valutazione della sussistenza dei gravi indizi con riferimento all'appartenenza di entrambi i ricorrenti al sodalizio mafioso descritto nell'incolpazione cautelare.Le censure del ricorrente sono rivolte essenzialmente a negare la rilevanza probatoria delle intercettazioni che insieme alle dichiarazioni rese dal chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA], sono state poste a fondamento della gravità indiziaria, ma attraverso non già la denuncia di obiettivi travisamenti del contenuto delle intercettazioni, quanto piuttosto sulla base di una loro lettura alternativa, operata in modo peraltro atomistico e senza una loro disamina complessiva. Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, seppure riferite più specificamente a [OSCURATO:PERSONA], coinvolgono anche [OSCURATO:PERSONA], in ragione del riferimento alla "famiglia" mafiosa di Sinopoli degli Alvaro, descritta come la più fedele alleata dei Penna. Conseguentemente, le intercettazioni dei colloqui di [OSCURATO:PERSONA], che riscontrano il legame tra le "famiglie" mafiose dei Penna e degli Alvaro, sono state coerentemente apprezzate perché estremamente rilevanti per l'emerso coinvolgimento di entrambi i fratelli Giuseppe e Domenico in varie vicende la cui rilevanza probatoria è stata oggetto di una valutazione priva di evidenti discrasie, essendo le doglianze difensive volte a dare una diversa c:hiave di lettura di conversazioni in cui il dato certo è la reiterazione di richieste di collaborazione ai due fratelli Alvaro, per aiutare nei modi più svariati il predetto capo mafia durante la sua detenzione, anche nel momento di maggiore allarme per il rischio di attentati ai danni dei suoi più stretti congiunti da parte di altri opposti gruppi criminali. Nei ricorsi la parte fondamentale delle censure investe con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] la valutazione delle intercettazioni, mentre con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], specificamente individuato dal collaboratore di giustizia come un affiliato della pericolosissima "famiglia" mafiosa degli Alvaro di Sinopoli, le doglianze si incentrano soprattutto sulla assenza di riscontri individualizzanti. 2. Tutte le predette questioni sono nel loro complesso inammissibili, sia perché propugnano una lettura alternativa del compendio probatorio, senza individuare profili di effettiva e manifesta illogicità nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, e sia per la non corretta valutazione dei riscontri richiesti dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. per il vaglio dell'attendibilità della c.d. chiamata di correo. Quanto al primo aspetto va rammentato che alla Corte di cassazione non è consentito di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti magari finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dal giudice del merito, perché un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito dalle Sezioni Unite, - di rilievo nel procedimento in esame in cui le prove sono costituite anche da captazioni di conversazioni - secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione dei contenuti dei dialoghi costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, gabbar, Rv. 263715). Alla stregua di siffatto criterio di verifica, nessuna illogicità si può ravvisare rispetto al criticato ruolo di "guardaspalle" di [OSCURATO:PERSONA], perché le conversazioni intercettate fanno esplicito riferimento al manifestato sollievo da parte di [OSCURATO:PERSONA] nell'apprendere che il figlio, [OSCURATO:PERSONA], girasse accompagnato dal predetto indagato, durante i suoi spostamenti in coincidenza del periodo in cui si temevano attentati ritorsivi dopo le rivelazioni del collaboratore di giustizia che aveva indicato in Penna il mandante di un omicidio di altro affiliato mafioso. È evidente che il riferimento alla successiva ed ulteriore richiesta rivolta da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] di raggiungerlo al nord d'Italia, dove il predetto boss si trovava, si presta a letture diverse da quelle propugnate dal ricorrente in chiave di incompatibilità con il ruolo di "guardaspalle", trattandosi di un ambito di valutazioni che sicuramente non rientra nei limiti del ben più circoscritto perimetro proprio del sindacato di legittimità della logica della motivazione. Su queste basi sono state valutate le posizioni dei ricorrenti anche con riguardo alle questioni che investono profili di censura individuali non comuni, che si connotano per il tentativo di oltrepassare i limiti del sindacato di legittimità, con la sollecitazione di una non consentita rivalutazione nel merito del compendio probatorio. Non vi è dubbio che la gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], già condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel processo denominato "Prima" per un pregresso periodo storico, sia supportata oltre che dalla esplicita chiamata di correo (vedi pag. 9 dell'ordinanza in cui si riporta la sua individuazione con il soprannome di "Micu merru", ovvero il "merlo"), anche dal significativo riferimento emerso dalla registrazione del colloquio in carcere tra il boss [OSCURATO:PERSONA] ed il proprio figlio, in cui viene espressamente rammentata l'importanza del legame della loro famiglia con quella degli Alvaro soprannominata dei "Merri", perché legati al capo mafia "[OSCURATO:PERSONA]" (inteso [OSCURATO:PERSONA] del '39) già condannato nel processo "Prima" insieme al figlio Domenico del 1976 (ovvero l'odierno ricorrente). Anche con riguardo alle predette registrazioni, i denunciati travisamenti in realtà si risolvono nuovamente nella prospettazione di una diversa chiave di lettura, che non può essere evidentemente vagliata in questa sede ed apprezzata come preferibile rispetto a quella fatta propria dall'ordinanza del riesame cautelare che appare comunque aderente al significato complessivo del dialogo intercorso tra i predetti soggetti, senza alterazioni o palesi fraintendimenti. Sotto diverso profilo, va osservato che i riscontri della chiamata in correità non devono consistere nell'acquisizione di elementi di prova autonomi, in grado di sorreggere da soli la dimostrazione della veridicità del fatto penalmente rilevante, (Sez. 1, n. 28221 del 14/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260936), perché il riscontro individualizzante rispetto alla partecipazione all'associazione può essere anche costituito da circostanze di per sé non penalmente rilevanti, ma che assumono rilievo perché utili a dare conto della attendibilità della riferita partecipazione. Pertanto, anche la vicenda delle "indagini" private affidate da Penna ai predetti fratelli per scoprire e punire gli autori di un furto avvenuto a casa della suocera ([OSCURATO:PERSONA]), come anche i riferimenti alle continue visite in carcere da parte di [OSCURATO:PERSONA] per incontrarsi con Penna, nonché i riferimenti alla efficienza militare della famiglia degli Alvaro, emersi dai colloqui in carcere con riguardo alla ricerca degli alleati più affidabili nel caso di una guerra di mafia con altri gruppi criminali, ed infine, il rinvenimento di molte armi micidiali ed esplosivi nel cimitero di Sinopoli effettuato grazie alle indicazioni fornite dal predetto collaborante, sono elementi che sono stati nel loro complesso coerentemente valorizzati quali riscontri della chiamata in correità posta a base dell'ordinanza cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], oltre che come elementi di rilevanza indi2:iaria autonoma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Al pari inammissibile è l'ultimo motivo in punto di esigenze cautelari. Nel riproporre la doglianza già coltivata dinanzi al Giudice del riesame, i ricorrenti non si confrontano con il compendio argomentativo dell'ordinanza, là dove, dato conto dell'incolpazione associativa, il Tribunale ha giustamente rilevato l'operatività della duplice presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e l'assenza di un qualunque elemento obiettivo - emergente dall'incartamento processuale ovvero dedotto dalla difesa - idoneo a superarla. A conforto dell'attualità e concretezza dei pericula libertatis, il Collegio ha inoltre valorizzato il precedente specifico per il delitto di associazione mafiosa, per [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale i nuovi fatti non possono che dare evidenza 7 ct? della continuità dei suoi legami criminali nel contesto di una pericolosissima consorteria mafiosa. Giova ribadire come il mero dato temporale evidenziato dal ricorrente (di soli quattro anni, decorsi tra l'ordinanza genetica del 25 marzo 2022 rispetto alle ultime intercettazioni rilevanti del marzo 2018), soprattutto in contesti di c.d. mafia storica quale quello sub iudice, non valga ad annullare o anche solo ad affievolire il pericolo di reiterazione dei reati derivanti dall'appartenenza ad un sodalizio criminale, in considerazione della stabilità e della perduranza nel tempo del vincolo associativo, oltre che della sua estrema pericolosità. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
Sentenza Cassazione n. 12083/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris