CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08295/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] SURUZnato il 0 9 / 0 6 / 19 79 in [OSCURATO:PERSONA] A DESH avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]del [OSCURATO:PERSONA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFULVIO BALDI, che ha concluso per l ’inammissibilità del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale , im- pugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in sede di riesame, ha confermato il decreto in data 20/09/2025 del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile sito alla via [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA], ovvero il sequestro per equivalente per un importo pari a euro 51.500,00 in relazione al reato di autoriciclaggio. Deduce: 1.1.“Violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza della motivazione e violazionedi legge che risulta con riferimento ad altri atti del procedimento”. Il ricorrente premette che il G.i.p. del Tribunale di Sienain data 03/09/2025 emetteva nei suoi confronti decreto di sequestro preventivo dell’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] alla via [OSCURATO:PERSONA], in quanto indagato del reato di riciclaggio, perché,con l’intestazione fittizia dell’immobile, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], aveva con- corso a reinvestire i proventi da quest’ultimo conseguitiattraverso condotte di fa- voreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nell’emettere il decreto di sequestro preventivo, il G.i.p.si dichiarava in- competente etrasmetteva gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Tale ordinanza veniva notificata al ricorrente, il quale la impugnava con istanza di riesame presentata presso il Tribunale di Siena. Il Presidente del Tribunale di Siena, tuttavia, con provvedimento in data 24/09/2025, dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di riesame e revocava l’udienza già fissata per la sua trattazione. Nel frattempo, con provvedimento del 20/09/2025, il Presidente della Se- zione G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ordinava la restituzione degli atti al Tribunale di Siena, in quanto non vi era stata nessuna decisione sulla competenza, ma solo una trasmissione di atti su iniziativa autonoma della Cancelleria. Lo stesso giorno, sempre in data 20/09/2025, il G.i.p. del Tribunale di Gros- seto confermava il sequestro disposto dal G.i.p. del Tribunale di Siena con conte- stuale declaratoria di incompetenza. Il sequestro veniva eseguito il 23/09/2025, con nomina di [OSCURATO:PERSONA] come custode. Avverso questo provvedimento veniva inoltrata istanza di dissequestro al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Istanza che veniva rigettata con il provvedimento oggi im- pugnato. Così riassunta la vicenda processuale, il ricorrente denuncia la violazione del divieto di bis in idem, in quanto il decreto di sequestro del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è stato emesso in relazione alla stessa posizione processuale, sullo stesso immo- bile e nei confronti dello stesso indagato di quello emesso dal G.i.p. del Tribunale di Siena. Si osserva che allo stato risulta pendente il medesimo sequestro presso il Tribunale di Siena, che non risulta revocato, così che si è venuta a verificare una litispendenza, con conseguente illegittimità del provvedimento successivamente intervenuto. 1.2. Violazione di legge per motivazione apparente. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omessa considerazione delle deduzioni difensive, in quanto i giudici ha affermato apoditticamente che l’indagato non ha redditi sufficienti, non considerando che lo stesso ha dichiarato redditi per euro 23.748,88 annui e che aveva certamente contribuito al pagamento del prezzo con un contratto rent to buye con il pagamento dell’importo finale. Aggiunge che il Tribunale ha affermato che il contratto rent to buyin data 26/01/2024 era stato stipulato direttamente da [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che la somma pagata in occasione del rogito in data 26/08/2024 era il saldo o del prezzo, ma che occorreva considerare i canoni regolarmente pagati sin dal 26/01/2024, finoal 26/08/2024, ossia per un periodo in cui nulla era stato contestato al ricorrente. Si denuncia anche il vizio di omessa motivazione sotto il profilo del fumus commissi delictisia quanto all’individuazione della data di commissione del reato, sia in relazione alla genericità della condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile . 1.1. Il primo motivo d’impugnazione è inammissibile perché manifesta- mente infondato. Secondo il ricorrente il Presidente del Tribunale di Siena ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di riesame, revocando l’udienza già fissata per la sua trattazione. In realtà, dall’esame degli atti (consentita in ragione della natura proces- suale della questione sollevata) emerge che a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza di riesame èstato il Collegio del Tribunale della Libertà, che ha emesso un provvedimento de plano (revocando l’udienza già fissata) rilevando che l’impu- gnazione era stata proposta in difetto d’interesse, in quanto avente a oggetto una misura cautelare reale disposta da un giudice che si era dichiarato incompetente e che aveva già disposto la trasmissione degli atti al giudice competente, ossia al G.i.p. di [OSCURATO:PERSONA]; G.i.p.di [OSCURATO:PERSONA] che, infatti, investito della competenza, ha provveduto ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. a emettere il provvedimento oggi impugnato. Così ricostruita la vicenda processuale, manca in radice ogni possibilità di ritenere sussistente la violazionedel divieto del bis in idem, atteso che -diversa- mente da quanto sostenuto-non gravano due distinti provvedimenti sul medesimo bene. 1.2. Il secondo motivo d’impugnazione è inammissibile perché solleva que- stioni non consentite in sede di legittimità. Va ricordato che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in ma- teria di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere compren- sibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656- 01). Ciò premesso, il Tribunale ha giustificato il provvedimento ablatorio rite- nendo che l’immobile fosse nella reale disponibilità di Rahamane fittiziamente in- testato a [OSCURATO:PERSONA] sullabase di molteplici elementi: l’immobile è la sede del suo esercizio commercialeed è anche la sede della sua società ; dall’ indirizzo IP - colle- gato all’utenza fissa ubicata al civico 20 di via [OSCURATO:PERSONA], attivata con contratto intestato al [OSCURATO:PERSONA]-sono state inserite numerose istanze nel portale del Mini- stero dell’Interno; lo stesso Rhaman ha pagato il saldo del contratto e si è costituito nel rogito. Il Tribunale ha altresì osservato che [OSCURATO:PERSONA] è il cognato di [OSCURATO:PERSONA], con il quale ha affari in comune. A fronte di una motivazione che certamente non può dirsi apparente né inesistente, le deduzioni difensive circa l’errata considerazione dei redditi, della funzione del contratto e della mancata individuazione della data esatta della com- missione del reato ineriscono adeventuali vizi della motivazione, non sindacabili in questa sede. 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell'impugna- zione, cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament