CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23735/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7061-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimato - avverso la sentenza n. 1274/7/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 13/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 07061 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- Rg 7061/2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di liquidazione per Irpef, anni 2005 e 2006, ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo invalida la delega di firma dell'atto impositivo, in quanto trattavasi di delega "impersonale quanto alla individuazione dei soggetti delegati, fermo restando che da esso non è dato evincere (...) le ragioni per le quali si sarebbe utilizzato lo strumento della delega, né la durata della stessa, né i corrispondenti limiti di valore". Il contribuente è rimasto intimato. L'Agenzia ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, art. 42 dpr. 600/73, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR ritenuto invalida la delega di firma dell'avviso di accertamento, senza che fossero indicati: le ragioni della delega, il termine di validità della stessa e il nominativo del delegato. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c, comma 1 n.5, per violazione e falsa applicazione dell'art. 42 DPR 600/73 per omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio. 3. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare continuità all'orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019, conf. n. 28850 del 08/11/2019), secondo cui, in primo luogo, non è richiesta alcuna indicazione 'nominativa della delega, né la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l'emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega - disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritta in ricorso - e che individuino il soggetto delegato attraverso l'indicazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa (cfr. Cass. n. 13512/2011); 3.2. E' stato poi specificato, quanto alla motivazione della delega di firma, che l'art. 42, primo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo osservarsi che l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs n. 165 del 2001 si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla «delega di funzioni», laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.). 3.3. Nella fattispecie, nella quale peraltro l'avviso di accertamento è stato firmato dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) su delega del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), e quindi legittimamente, la CTR non si è attenuta ai suindicati principi per cui la sentenza va cassata, con rinvio alla CTR del Veneto anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza con rinvio alla CTR del Veneto anche per le spese. Roma, 11 maggio