CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025
Cassazione n. 05489/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 757/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36670/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria difensiva; Ritenuto che il giudice a quo si è attenuto all’esatto principio di diritto, secondo cui, in sede di esecuzione, è radicalmente inammissibile la richiesta di continuazione tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento, che sia stata presentata senza l’osservanza dello schema procedimentale delineato dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. (a termini del quale è necessario che il Pubblico Ministero esprima formale consenso o dissenso su una pena determinata nei limiti indicati dall’art. 444 cod. proc. pen., fermo il potere del giudice, cui compete il controllo di congruità della pena, di ritenere ingiustificato l’eventuale suo dissenso), atteso che le indicazioni di legge sulle modalità di proposizione [OSCURATO:PERSONA] PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5489/2025 Roma, lì, 10/02/2025 della predetta richiesta non ammettono alternative (da ultimo, Sez. 1, n. 22298 del 08/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273138-01); che le censure del ricorrente sono dunque manifestamente infondate, perché reiterative di questione di diritto correttamente impostata e risolta; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]