CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 45579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 25/5/2022, esclusa la gravità indiziaria per il reato di cui all'art. 416 cod. pen., previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per gli altri reati, ha annullato l'ordinanza emessa dal GIUDICE Der le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI il 2/2/2022, e ha disposto l'immediata liberazione di [OSCURATO:PERSONA] sottoposto a indagini in relazione ai reati di associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen., diverse ipotesi di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 e 321 cod. pen., tutti aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero che ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale avrebbe fatto riferimento a un provvedimento non ancora depositato così che, pur volendo considerare i principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di motivazione cd. per relationem, questa nel caso di specie sarebbe del tutto carente o, meglio, inesistente. 2. In data 27 settembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il pubblico ministero deduce il vizio di motivazione evidenziando che il Tribunale avrebbe fatto riferimento a un provvedimento non ancora depositato - ['ordinanza pronunciata all'esito del riesame presentato da [OSCURATO:PERSONA]- così che, pur volendo considerare i principi enucleati dalla giurisprudenza in tema di motivazione c.d. per relationem, questa nel caso di specie sarebbe del tutto carente o, meglio, inesistente. La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. Il Tribunale del riesame, diversamente da quanto indicato nel ricorso, anche se in termini sintetici, ha fornito una motivazione sufficiente quanto all'insussistenza di elementi per il reato di cui al capo 11) e per l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. Pure a voler prescindere dal rinvio alla motivazione dell'ordinanza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], infatti, il giudice del riesame ha dato conto sia degli elementi esposti nell'ordinanza originaria a carico di [OSCURATO:PERSONA], sia delle ragioni per le quali questi non erano comunque idonei a ritenere che lo stesso facesse parte del sodalizio criminoso e che fosse configurabile per i vari reati la finalità di agevolare il "clan dei Casalesi" (cfr. pagina 2 dell'ordinanza impugnata). Il ricorso, nel quale si censura esclusivamente il ricorso alla c.d. motivazione per relationem, omettendo di confrontarsi con la motivazione esposta, è sul punto generico. 1.2. Sotto altro profilo deve rilevarsi che l'ordinanza di annullamento relativa a [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata allorché i termini per la presentazione dell'attuale ricorso erano ancora pendenti. Il provvedimento relativo a [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stato depositato in cancelleria il 22 giugno 2022 e la notifica dell'avviso di deposito è pervenuta alla Procura della Repubblica preso il Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA]Riesami-Gip, il 24 giugno. L'ordinanza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata il 14 giugno 2022 e l'avviso di deposito notificato all'organo dell'accusa il 20 giugno 2022. Ragione questa per la quale il rinvio per relationem contenuto nell'ordinanza impugnata, relativo a un provvedimento il cui tenore era comunque noto alle parti, del deposito del quale queste hanno avuto tempestiva conoscenza e in relazione al quale era quindi possibile articolare censure anche a prima lettura, risulta legittimo. P.Q.M. Dichiara inamm