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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37570/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 337 cod. pen., 73 co.4 d.P.R. 309/90 e 4 1.110/75, non sono consentiti in sede di legittimità perché articolati in fatto e diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza confronto con la motivazione resa dai giudici di merito; considerato, inoltre, che il motivo articolato in più punti è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione alla sussistenza del dolo del reato di resistenza, desunto dalla condotta di guida pericolosa tenuta per sottrarsi al controllo e disfarsi durante la fuga dello stupefacente detenuto, poi recuperato e risultato sufficiente per preparare 220 dosi; all'ingiustificato possesso del bastone e del coltello in assenza di collegamento e di prova dell'attività di lavoro svolta); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 337 cod. pen., 73 co.4 d.P.R. 309/90 e 4 1.110/75, non sono consentiti in sede di legittimità perché articolati in fatto e diretti a proporre una lettura alternativa del fatto e delle prove, senza confronto con la motivazione resa dai giudici di merito; considerato, inoltre, che il motivo articolato in più punti è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2-3 in relazione alla sussistenza del dolo del reato di resistenza, desunto dalla condotta di guida pericolosa tenuta per sottrarsi al controllo e disfarsi durante la fuga dello stupefacente detenuto, poi recuperato e risultato sufficiente per preparare 220 dosi; all'ingiustificato possesso del bastone e del coltello in assenza di collegamento e di prova dell'attività di lavoro svolta); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 37570/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris