CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40288/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte d'appello di Campobasso dato avviso alle parti; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza del 01/03/2022, confermava la sentenza del 04/03/2021 del Tribunale di Campobasso di c:ondanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa in concorso; Ritenuto che la prima censura, che contesta una violazione di legge nonché un vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati, oltre che fondata su doglianze in punto di fatto, non sindacabili, pertanto, in questa sede di legittimità, risulta, in ogni caso, meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito, che ha difatti logicamente evidenziato come, in ragione della disponibilità e dell'utilizzo, alla data dei fatti, delle carte Postepay su cui la persona offesa era stata indotta a effettuare gli accrediti - le quali erano infatti state denunciate rubate, peraltro dalla sola Celli, solo cinque mesi dopo gli stessi fatti - gli imputati dovessero essere riconosciuti colpevoli della truffa loro contestata, in quanto unici soggetti interessati ad avere accreditati sulle stesse carte le somme provento del reato; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta l'eccessività della pena inflitta a entrambi gli imputati, è manifestamente infondata avendo il secondo giudice specificamente argomentato in ordine all'entità della sanzione irrogata, con motivazione esente da vizi (si veda pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte d'appello di Campobasso ha adeguatamente giustificato il discostamente della pena irrogata rispetto al minimo edittale, valorizzando l'entità del dolo, il numero dei bonifici che la persona offesa fu indotta a effettuare e, quanto al Colonna, i sui sei precedenti penali specifici per truffa); Rilevato, in ogni caso, che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale ciò che non è nella specie - potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01); Ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese proces.suali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Campobasso con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna iy ricorrenteÚl pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Campobasso con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore