CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2018 del TRIBUNALE di PRATOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza impugnata in relazione al terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo Il Tribunale di Prato ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di porto senza giustificato motivo di un manganello telescopico. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo deduce carenza di motivazione in ordine all'elemento costitutivo dell'assenza di un giustificato motivo. glokt Lamenta che siano state del tutto ignorate le dichiarazioni che aveva reso fin dall'immediatezza, giustificando il porto del manganello con la necessità di difendersi da rapine. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento al giudizio di responsabilità. Sostiene che la condotta illecita gli sia stata ascritta solo sulla base del rinvenimento del manganello a bordo dell'autovettura di cui era alla guida, senza considerare che il veicolo è risultato di proprietà di un connazionale, il quale ben avrebbe potuto riporre personalmente l'arma nel posto lì dove è stata rinvenuta in occasione del controllo di polizia. 2.3. Con il terzo motivo denunzia mancanza di motivazione in merito all'applicazione della causa di proscioglimento prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Evidenzia che né il Tribunale si è pronunciato espressamente sulla richiesta formulata dalla difesa in sede di conclusioni né le ragioni del rigetto sono implicitamente ricavabili dal corpo della motivazione, in cui, al contrario, è stata sottolineata la tenuità della condotta e la condizione di incensuratezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è privo di pregio. La sentenza impugnata non ha correttamente tenuto conto delle giustificazioni fornite dall'imputato perché generiche ed insuscettibili di verifica da parte del personale di polizia impegnato nel controllo. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha costantemente affermato che il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre non solo quando l'agente lo ha espresso immediatamente ma in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01) e ciò in quanto le particolari esigenze addotte per giustificare il porto devono essere perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Maussa, Rv. 278083 - 01). 2. Il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità perché, pur denunciando illogicità ed incongruenze dell'apparato argonnentativo, nella sostanza, sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, postulando, in particolare, una diversa valutazione delle prove rispetto a quella, logica e razionale, compiuta dalla sentenza impugnata, che ha desunto la responsabilità dell'imputato dalle modalità con cui era custodito il manganello. L'oggetto destinato all'offesa è stato, infatti, rinvenuto nella tasca dello sportello anteriore sinistro del veicolo, quindi, in una posizione che consentiva a chi, come l'odierno imputato, si trovava alla guida dell'autovettura un rapido utilizzo. 3. Risulta, invece fondato, il terzo motivo di ricorso, relativo all'esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. Il Tribunale non ha esaminato la richiesta di assoluzione formulata dalla difesa in sede di conclusioni invocando l'applicazione di tale norma. L'omissione è oltremodo ingiustificata se si considera che il Tribunale, oltre a valorizzare l'incensuratezza dell'imputato, ha ritenuto sussistente la circostanza attenuante della lieve entità di cui all'art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito lo stretto collegamento esistente tra i due istituti precisando che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del caso di lieve entità impedisce che sia esclusa la punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1 n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242) e che, viceversa, l'esclusione della punibilità non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante (Sez. 1 n. 51261 del 7/3/2017, Zharri, Rv. 271262); ciò in quanto la particolare tenuità del fatto che esclude la punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto alla lieve entità che attenua il reato. 4. A fronte di un ricorso ammissibile, va rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art.129, comma 1 cod. proc. pen., che la contravvenzione è estinta, essendo decorso dalla sua consumazione (30 aprile 2016) il termine di prescrizione di cinque anni. Non sussistendo evidenti elementi per pervenire al proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per iil tervenuta prescrizione. Così deciso, in Roma il 29