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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 47450/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 LUIGI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 17 comma 1 bis d.lvo n. 74 del 2000, 157-161 cod.pen. è inammissibile per manifesta infondatezza.

L'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011, sicchè il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 18/09/2012, non era ancora maturata la prescrizione tenuto conto che il reato di consuma nei luogo e tempo della dichiarazione fraudolenta.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla ritenuta insussistenza delle prestazioni indicate nelle fatture emesse dalla ditta Santomauro e utilizzate nelle dichiarazioni del ricorrente.

La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture sul rilievo che la ditta Santomauro non aveva le capacità tecnico organizzative per lo svolgimento delle prestazioni, non aveva sedi, personale e neppure utenze, che aveva emesso a soggetti diversi le fatture con lo stesso numero, e da tali elementi di fatto ha ritenuto l'inesistenza delle prestazioni.

Si tratta di motivazione congrua, aderente al dato probatorio, non travisato, a fronte della quale il ricorrente mira ad una nuova valutazione del fatto non consentita in questa sede.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 1'11 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 LUIGI nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 17 comma 1 bis d.lvo n. 74 del 2000, 157-161 cod.pen. è inammissibile per manifesta infondatezza. L'art. 17, comma 1 bis del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011, sicchè il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, commesso il 18/09/2012, non era ancora maturata la prescrizione tenuto conto che il reato di consuma nei luogo e tempo della dichiarazione fraudolenta. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché è costituito da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla ritenuta insussistenza delle prestazioni indicate nelle fatture emesse dalla ditta Santomauro e utilizzate nelle dichiarazioni del ricorrente. La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle fatture sul rilievo che la ditta Santomauro non aveva le capacità tecnico organizzative per lo svolgimento delle prestazioni, non aveva sedi, personale e neppure utenze, che aveva emesso a soggetti diversi le fatture con lo stesso numero, e da tali elementi di fatto ha ritenuto l'inesistenza delle prestazioni. Si tratta di motivazione congrua, aderente al dato probatorio, non travisato, a fronte della quale il ricorrente mira ad una nuova valutazione del fatto non consentita in questa sede. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] stens