CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 marzo 2025
Cassazione n. 15266/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25888/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] SICILIAn. 6038/2022 depositata i l 30/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia (hinc: CTR), con la sentenza n. 6038/2022 depositata il 30/06/2022, ha accolto, parzialmente, l’appello proposto dal contribuente e, in parziale riforma della sentenza n. 2596/2018 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, ha confermato l’invitodi pagamento limitatamente all’importo di Euro 11,92 a titolo di accise per l’anno 2012. 1.1. Il ricorso trae origine dall’invito di pagamento n. A/8623 emesso dall’Agenzia delle Dogane a titolo di omesso versamento di accise conriferimento agli anni 2012 e 2013, per un importo di € 4.551,26, oltre sanzioni, in relazione ad un gruppo elettrogeno di soccorso collocato presso la centrale telefonica di [OSCURATO:PERSONA] sede in via Torrente SanGiovanni, con codice IT00MEE00080O. A fronte delle difese svolte dalla società contribuente di aver regolarmente pagato le accise dovute, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (hinc: ADMO) rilevava che con il codice IT00MEE00080O esistevano due convenzioni stipulate da [OSCURATO:SOCIETA]:una relativa alla centrale di [OSCURATO:PERSONA] per una produzione di 6.000 kwh e l’altra relativa a diverse altre centrali di vari comuni per una produzione di 185.089 kwh . Ha quindi sostenuto che i pagamenti effettuati da [OSCURATO:SOCIETA] fossero inerenti solo ad una parte delle accise dovute. 2. La CTR ha rilevato che dal processo verbalerisultava che, in data 19/2/2014, ilpersonale dell’agenzia delle Dogane avesse rilevato e contestato l’omesso parziale versamento delle accise dovute per l’anno 2012 e 2013. Inparticolare , si calcolavano le accise dovute per l’anno 2012: - su un volume di energia elettrica pari a kwh 6.000 (per un’accisa dovuta pari a € 73,92, a fronte di un’accisa versata pari a € 62,00); -su un volume di energia pari a kwh 185.088 (per un’accisa dovuta pari a € 2.280,28 a fronte di un’accisa versata pari a € 180,00). Analogamente con riferimento all’anno 2013 relativamente al quale si specificavaun’accisa dovuta per € 75,00 su un volume di energia elettrica pari a kwh 6.000 e di € 2.313,00 su un volume di energia pari a kwh 185.088, a fronte di un’accisa versata di € 250,00. 2.1. La CTR ha sottolineato, poi,che nelle convenzioni prodotte agli atti non risultasse il codice IT00MEE00080O. Ha, quindi, ritenuto che, alla luce degli atti di causa, [OSCURATO:SOCIETA]. fosse, in realtà, tenuta al pagamento delle accise con riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica di cui alla convenzione datata 25/05/1998 . Altrettanto indiscutibile, tuttavia, appariva, ad avviso della CTR, la circostanza che nessuno di tali impianti fosseriferibile a quanto rappresentato nel processo verbale di constatazione del 26/2/2014, presupposto motivazionale dell’invito al pagamento impugnato . Ha , qui ndi, concluso, evidenziando che: «È possibile che il processo verbale sia stato compilato in maniera erronea e che si sia erroneamente omesso il riferimento agli altri impianti ed alla seconda convenzione; resta, tuttavia, il fatto che detto processo verbale fa unicamente riferimento all’impianto di produzione sito in Giardini N., con conseguente difetto o erroneità della motivazione. Con riferimento a detto impianto la stessa appellante riferisce di avere versato, a titolo di accise, per l’anno 2012 l’ammontare di € 62,00, conformemente a quanto rilevato in sede di verbale di constatazione, inferiore al dovuto, pari a € 73,92. Consegue che, relativamente all’anno 2012 l’intimazione deve essere parzialmente annullata, salvo che con riferimento all’importo di € 11,92, sul quale vanno parametrati interessi e sanzioni.» 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (hinc: ADMO) ha proposto ricorso in cassazione con un motivo. 4. La parte intimata non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso l’ADMO ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo. 1.1. La ricorrente ha esposto, in particolare, che: «La sentenza è manifestatamente erronea, in quanto non ha correttamente valutato gli atti del giudizio ed in particolare quanto correttamente accertato nel processo verbale di constatazione del 26.02.2014, ALLEGATO 5 [OSCURATO:PERSONA]’UFFICIO, che, contrariamente a quanto riportato in sentenza, fa espressamente riferimento ai due atti di convenzione stipulati con l’Ufficio, alla pag. 2 dello stesso, laddove è dato leggere: “l’accertamento è scaturito dalla constatazione che la società in epigrafe indicata ha effettuato erroneamente il versamento dell’importo del canone annuo per accisa, liquidando detto importo su complessivi Kwh 20.000 anziché su Kwh 185.088 e su Kwh 6.000 come risulta invece dall’esame dei due atti di convenzione stipulati con l’Ufficio e identificati col prot. 15315 del 20.12.1997 e n.7147 del 01.07.1998”.» Rileva, poi, che, da un lato, i giudici di secondo grado ammettono che la [OSCURATO:SOCIETA] è indiscutibilmente tenuta al pagamento delle accise con riferimento a tutti gli impianti di cui alle due convenzioni, mentre dall’altro escludonodagli atti impositivi quanto dovuto in forza della seconda convenzione, (prot. 7147 del 01.07.1998 per Kwh. 185.088),sempre sull’erroneo presupposto di un presunto “difetto o erroneità nella motivazione” del processo verbale di constatazione. I giudici di secondo grado infatti espressamente affermano che: «Dall’esame degli atti appare indiscutibile che [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta al pagamento delle accise con riferimento agli impianti di produzione di energia elettrica di cui a questa seconda convenzione. Altrettanto indiscutibile, tuttavia, appare la circostanza che nessuno di tali impianti sia riferibile a quanto rappresentato nel processo verbale di constatazione del 26/02/2014, presupposto motivazionale dell’invito al pagamento impugnato. E’ possibile che il processo verbale sia stato compilato in maniera erronea e che si sia erroneamente omesso il riferimento agli altri impianti e alla seconda convenzione, resta tuttavia il fatto che detto processo verbale fa unicamente riferimento all’impianto di produzione sito in Giardini N., con conseguente difetto o erroneità della motivazione.» 2. Il motivo è inammissibile sotto plurimi motivi, sia perché non enuncia quale sia il fatto decisivo richiamato nell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (da intendere come fatto in senso storico naturalistico, v. infra), sia perché è funzionale a una rivalutazione delle risultanze processuali, esclusa dal sindacato di legittimità della presente Corte. È stato, infatti, precisato che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di unfatto storico, principale o secondar io, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia caratteredecisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di unfatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., 20/06/2024, n. 17005). Inoltre, l 'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. prevede l'«omesso esame»come riferito ad «un fatto decisivo per il giudizio»ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni»o «argomentazioni » che, per tanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate(Cass., 26/01/2022, n. 2268). 3. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è inammissibile, senza alcuna statuizione sulle s