CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05659/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15444/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica come in atti -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica come in atti -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1307/2021 depositata il 29/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che venisse accertato il danno cagionato al suo immobile dai lavori di ristrutturazione, con posa in opera di nuove piastrelle sul pavimento preesistente, in uno dei due appartamenti soprastanti, eseguite dai precedenti proprietari Ponta e Ratti, laddove i successivi proprietari, così convenuti, avevano conoscenza dei problemi lamentati dalla deducente, in quanto nel rogito i venditori avevano specificato di avere già ricevuto richieste risarcitorie dalla stessa, proprio in conseguenza dei suddetti lavori, sicché gli acquirenti si erano assunti ogni conseguente onere economico a fronte di una riduzione del prezzo; parte attrice, pertanto, chiedeva la condanna al risarcimento del mancato guadagno riferibile all’impossibilità di locare il suo appartamento, quantificato in 28.800,00 euro, nonché la condanna al rimborso dell’importo di 513,34 euro, pari alla quota di un terzo di quanto da essa anticipato alla [OSCURATO:SOCIETA] per l’esecuzione dei sondaggi nella sua proprietà, propedeutici all’esecuzione dei lavori di riparazione; si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande e in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento di danni, quantificati in 175.000,00 euro, sostenendo che il comportamento ostruzionistico di [OSCURATO:PERSONA] aveva comportato l’impossibilità di mettere in sicurezza il loro immobile e quindi poterlo utilizzare, tanto più che, a séguito dell’esposto dagli stessi presentato, il Comune di Varazze aveva emesso l’ordinanza nr. 32 del 24 luglio 2015 con cui aveva ingiunto a tutti i proprietari interessati di provvedere all’esecuzione delle opere necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza, vietando nelle more l’utilizzo dei 3 appartamenti coinvolti tra cui quelli delle parti in lite; il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva quella riconvenzionale al risarcimento di danni liquidati in 4.800,00 euro annuali a decorrere dal mese di luglio 2015 sino alla esecuzione dei lavori di rispristino della sicurezza e, comunque, sino alla revoca dell’ordinanza resa dal Sindaco di Varazze; la Corte di appello riformava la decisione di prime cure, accogliendo la domanda attorea per il rimborso della quota del costo dei sondaggi propedeutici, respingendo la domanda riconvenzionale, condannando attrice e convenuti a pagare le spese di consulenza tecnica in pari misura, e compensando le spese di lite al 50% limitatamente al primo grado, ponendole per il residuo, e per l’intero quanto al secondo grado, a carico degli originari convenuti; in particolare, ad avviso della Corte territoriale il dissenso di [OSCURATO:PERSONA] all’esecuzione dei lavori proposti dalle controparti era stato argomentato ritenendo quelli dannosi per la sua proprietà, come emerso dall’istruttoria orale e documentale quanto a verbali assembleari di condominio, senza che i convenuti avessero provato di aver tenuto conto delle perplessità così espresse prospettando alternative o comunque non limitandosi ad evidenziare la pretesa inerzia dell’attrice che, invece, aveva già in precedenza messo a disposizione le chiavi del proprio appartamento per le verifiche del caso, con conseguente esclusione del comportamento ostruzionistico allegato a ragione della richiesta risarcitoria articolata in riconvenzione; inoltre, la Corte di appello affermava essere emerso che i lavori preliminari afferenti ai solai erano stati utili agli appartamenti di tutte le parti in lite, con conseguente presunzione di comune incarico e applicazione della pari quota di un terzo quanto ai correlati costi; avverso questa decisione ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando tre motivi; le parti hanno depositato memorie; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1123, 1125, cod. civ., 360, n. 5, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che: a) l’incarico per lo svolgimento dei lavori preliminari eseguiti dall’impresa [OSCURATO:SOCIETA] era stato dato dalla sola [OSCURATO:PERSONA], come da dichiarazione del titolare della società, in coerenza con la relativa fattura, e con i benefici fiscali ottenuti dalla stessa committente; b) [OSCURATO:PERSONA] non aveva richiesto il pagamento della medesima quota ai proprietari del terzo appartamento coinvolto; c) in ogni caso il riparto avrebbe dovuto essere in proporzione al valore dell’immobile, e dunque per il doppio a carico di [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, rappresentato, nella fattispecie, dalla pretesa mancanza di un progetto condiviso di lavori, atteso che l’istruttoria, e in specie la missiva indirizzata dell’ingegnere incaricato a [OSCURATO:PERSONA], aveva dimostrato che per le onerose modifiche ai lavori inizialmente oggetto di segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), era necessario il consenso degli altri proprietari che si erano a loro volta mostrati favorevoli, laddove, per procedere, sarebbe stato pertanto necessario modificare la documentazione SCIA che [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutata di restituire senza attivarsi per apportare modifiche, posticipando gli interventi che erano stati infine effettuati nel 2019, come da SCIA, in modo corrispondente al progetto del 2015; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 97, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel regolare l’onere delle spese, da porre integralmente a carico di [OSCURATO:PERSONA], mancando di considerare che quest’ultima aveva dato impulso alla lite, vedendo rigettarsi in prime cure, senza appello, la domanda di danni, sicché non era in ogni caso condivisibile la regolazione delle spese, con compensazione parziale, priva di motivazione; Considerato che il Collegio ritiene che il ricorso debba essere trasmesso alla Seconda Sezione civile di questa Corte, per competenza tabellare; infatti, il primo motivo di ricorso, in particolare, pone una significativa questione afferente alla corretta interpretazione dell’art. 1125, cod. civ., nel caso di plurimi immobili sovrastanti, e dunque se in tal caso le misura di eguale riparto delle spese, così venute in questione, sia da intendere con suddivisione per il numero dei cespiti o per metà tra quello sottostante e quelli super