CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 settembre 2025
Cassazione n. 31201/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2505-2025 proposto da: A.R.I.F. PUGLIA - [OSCURATO:PERSONA]' IRRIGUE E FORESTALI, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Oggetto Lavoro pubblico contratti a tempo determinato ARIF R.G.N.2505/2025 Cron. Rep. Ud.09/09/2025 avverso la sentenza n. 395/2024 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/07/2024 R.G.N. 768/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Lecce ha respinto il gravame proposto dall’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali -ARIF - Puglia e confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il risarcimento da abusivo ricorso al termine per una serie di contratti intercorsi con la medesima Agenzia dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2017, escludendo che l’assunzione a tempo indeterminato nel frattempo intervenuta valesse ad escludere il relativo risarcimento del danno perché non collegata a specifiche previsioni legislative per stabilizzare il personale precario; era stata, altresì, accolta la domanda di ricostruzionedella carriera, con riconoscimento degli anni di servizio precedenti all’assunzione a tempo indeterminato, in difetto di ragioni idonee a giustificare la diversitàdi trattamento con il personale di ruolo. 2. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali - ARIF Puglia sulla base di un motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, della L.R. 3 della Regione Puglia 25 febbraio 2010 n. 3, nonché dell’art. 28, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. LaCorte territoriale avrebbe errato nell’escludere l’efficacia sanantedell’intervenuta stabilizzazione, che avrebbe dovuto indurre i giudicid’appello a rigettare la domanda di risarcimento del danno. 1.1. La censura è infondata. La sentenza impugnata ha motivato il proprio assunto richiamando la consolidata giurisprudenza in materia di risarcimento del danno cd. ‘comunitario’, da riconoscersi in favore di coloro che abbiano lavoratonell’ambito della pubblica amministrazione in virtù di abusivo ricorso acontratti di lavoro a tempo determinato, in base ai criteri di liquidazioneaffermati in base alla nota decisione di questa Corte a Sezioni Unite (n. 5072 del 15 marzo 2016), in conformità alla direttiva 1999/70/CE, al finedi assicurare la tutela del lavoratore con la previsione di una misura sufficientemente dissuasiva anche come forma di agevolazione dell’onereprobatorio circa il danno subito. Quanto alla specifica questione dell’asserita efficacia sanante dell’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, avvenuta dal 20luglio 2017, i giudici d’appello hanno rilevato il mancato assolvimento dell’onere da parte del datore di lavoro in ordine alla specifica individuazione del procedimento che ha consentito la immissione in ruolo del lavoratore proprio in ragione dei pregressi contratti, restando incontestato l’assunto del primo giudice secondo cui “Arif ha proceduto all’assunzione del ricorrente in ragione del numero di giornate (180) effettuate nell’anno precedente l’assunzione ([OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata agli atti di parte ricorrente) e non già al fine di sanare l’abusiva reiterazione di contratti a termine;)”. La corte territoriale ha, dunque, fatte proprie le motivazioni della sentenza di primo grado che aveva richiamato le pronunce di questa Corte, secondo cui la successivaimmissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’abuso solo se ‘strettamente correlata’ alla reiterazione dei contratti a termini. Orbene, tale interpretazione si pone correttamente nella linea evolutiva della giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito come l’efficacia sanante dellaimmissione in ruolo del lavoratore, in termini di idoneità a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito, escludendo il diritto al risarcimento del danno, dipende dalla connessione con la successione dei contratti atermine (Cass. Sez. L, 03/10/2023, n. 27882), nel senso che la stabilizzazione si ponga in rapporto di diretta derivazione causale e non già di mera agevolazione con l’abusiva reiterazione, occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato (così Cass. Sez. L, 27/05/2021, n. 14815). 1.2 Nel caso di specie l’immissione in ruolo non è avvenuta in ragione della successione dei contratti a termine bensì «in applicazione del diritto di precedenza di cui al comma 4 quinquies dell’articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell’articolo 1 della legge 24dicembre 2007, n. 247», secondo quanto previsto dal comma 2, lett. b),dell’art. 12 della L.R. n. 3 del 2010 per gli operai stagionali forestali utilizzati per una durata pari o superiore a centottantuno giornate lavorative, previsione applicabile, a ben vedere, a prescindere da qualsivoglia abusivareiterazione del termine e, dunque, ad essa non ricollegabile. 2. Il ricorso va, pertanto, rigettato. 3. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], procuratori dichiaratisi antistatariche ne hanno fatto richiesta. 4. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richiestedall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del giudizio, che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali , oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, edaccessori di legge, con distrazione in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] edErnesto Rizzo dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu