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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32799/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 marzo 2021 (dep. il 16 marzo 2021) la Corte di appello di Roma, a seguito o del gravame interposto da Aldo CASTELLANI, in parziale riforma della sentenza resa il 26 ottobre 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Roma all'esito di giudizio abbreviato, ha qualificato come bancarotta semplice documentale il fatto contestato all'imputato sub specie di bancarotta fraudolenta documentale (lett. b) dell'imputazione), ha ridotto ad anni due e mesi dieci la pena della reclusione nonché la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate al CASTELLANI ed ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado che aveva affermato altresì la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e ritenuto le aggravanti della commissione di più fatti di bancarotta e di aver cagionato un danno di rilevante entità.

2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1. e 223, comma 1, legge fall. e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

2.2. Con il secondo motivo sono state addotte la violazione dell'art. 219 legge fall. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotte la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la difesa ha censurato la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in particolare per aver distratto l'intero compendio aziendale della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui era amministratore unico (oltre che titolare del 50% delle quote sociali), in concorso con Francesco [OSCURATO:PERSONA] ed Elena KEYDOSHUTE.

Ad avviso della difesa, la decisione si sarebbe fondata sulle dichiarazioni discordanti rese al curatore dal CASTELLANI (il quale, in maniera per nulla plausibile, ha affermato di aver ricevuto il pagamento del prezzo della vendita dell'azienda, aggiungendo di averlo usato per vivere) e da Elena KEYDOSHUTE (che, invece, ha plausibilmente addotto di aver destinato la somma dovuta per il pagamento della cessione dell'azienda non alla società cedente, ossia alla fallita, bensì di aver pagato il debito di quest'ultima verso i Monopoli di Stato perché la cessionaria potesse continuare a rifornirsi, e la cui deposizione ha trovato un preciso riscontro probatorio negli assegni prodotti).

Difatti, ad avviso del ricorrente: - l'apprezzamento delle dichiarazioni in discorso non potrebbe prescindere dalla considerazione della posizione di subalternità del CASTELLANI, che avrebbe svolto un ruolo passivo di mera testa di legno rispetto alla KEYDOSHUTE e al [OSCURATO:PERSONA], effettivi gestori della società fallita (invero, il CASTELLANI non avrebbe svolto le funzioni tipiche dell'amministratore, non avendone la capacità né la preparazione; e non sarebbe stato a conoscenza delle clausole della vendita oggetto di imputazione, ideata dagli altri due coimputati cui è stata applicata la pena su richiesta); - e le dichiarazioni della KEYDOSHUTE sarebbero state erroneamente apprezzate dal Giudice di secondo grado, che si sarebbe limitato a evidenziare come la divergenza delle deposizioni confermi l'intento fraudolento sotteso all'operazione in imputazione, senza spiegare se al di là di essa il pagamento del prezzo delle cessione (pari a euro 40.000) abbia o meno avuto luogo, profilo di rilievo poiché - qualora fosse avvenuto - il fatto avrebbe dovuto qualificarsi non come bancarotta distrattiva bensì come bancarotta preferenziale.

1.1. Il motivo in esame è inammissibile.

La Corte di appello, alla luce degli elementi probatori in atti, ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., quando già versava in stato di decozione, ha ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società le cui quote erano nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che già era stata socio unico de [OSCURATO:SOCIETA]. e le cui quote erano nella titolarità di Francesco [OSCURATO:PERSONA] e Elena KEYDOSHUTE, a loro volta già amministratori de [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) l'azienda che aveva sede in Roma, corso Sempione, al prezzo di euro 40.000,00; e che circa due mesi dopo, tra le stesse parti, è stata convenuta una «rettifica» dell'originario negozio in forza della quale [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., senza alcun corrispettivo ulteriore rispetto a quello già concordato e non versato, ha trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. anche le attività che avevano sede in Roma, via Gargano, e le concessione dei terminali Lottomatica e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di merito ha, inoltre, rilevato che il prezzo era irrisorio, considerato pure che le parti avevano concordato che la cedente restasse l'unica responsabile dei debiti già maturati; ed ha rimarcato che le predette cessioni hanno precluso alla cedente la possibilità di produrre nuova ricchezza e, dunque, hanno reso impossibile il soddisfacimento dei creditori sociali.

In tale più ampio contesto, i Giudici di appello hanno ritenuto che la discrasia su un profilo centrale dell'operazione in discorso - per l'appunto, il pagamento del prezzo - tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle della KEYDOSHUTE deponessero per l'intento fraudolento di essa e hanno rilevato che, in ogni caso, il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di un debito de [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva dirsi atto ad elidere il fatto che i negozi sopra indicati fossero funzionali a privare la società fallita, in pregiudizio dei creditori, del «ramo di azienda sano lasciando alla società solo i debiti», come rilevato già dal G.u.p.

Si tratta di un'argomentazione congrua e logica e conforme al diritto (e che non è stato nemmeno addotto che abbia travisato la prova), atteso che, come già chiarito da questa Corte, integrano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale «la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale» (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644 - 01) e «la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società» (Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 42218 del 19/10/2021, Rv. 282040 - 01, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644; Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015 Bellachioma, Rv. 263943).

E con essa il ricorso non si confronta compiutamente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), reiterando il medesimo ordine di allegazioni già prospettate con il gravame, non muovendo censure alla ratio decidendi appena esposta e proponendo a questa Corte in maniera generica un diverso apprezzamento delle dichiarazioni in atti.

2. Con il secondo motivo - deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, la difesa ha rappresentato che i Giudici di secondo grado hanno corretto la motivazione in forza della quale il G.u.p. aveva fondato la sussistenza della circostanza aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (in particolare, facendo erroneamente riferimento al passivo accertato).

Tuttavia, la Corte di merito ne avrebbe ravvisato i presupposti, avendo riguardo - al fine di individuare la diminuzione globale patrimoniale cagionata ai creditori dalla cessione del ramo d'azienda - al volume d'affari che l'impresa aveva nell'anno 2012 (euro 740.742) e alla stima di esso da parte dell'Agenzia delle entrate (euro 3.132.684): in tal modo, avrebbe fatto applicazione delle presunzioni tributarie, che in questa sede può rilevare come mero indizio e non anche costituire prova del fatto; e avrebbe considerato il volume d'affari nell'anno 2012, senza tener conto del fatto che nel 2014 la fallita era gravata da ingenti debiti soprattutto con il fisco oltre che con lavoratori (tanto che nel 2017 ne è stato dichiarato il fallimento).

Pertanto, non potrebbe ritenersi che la cessione dell'azienda al prezzo di euro 40.000 abbia prodotto per la massa dei creditori un danno patrimoniale di rilevante entità, atteso che dagli atti di causa non è possibile determinare il reale valore commerciale dell'azienda al momento della sua cessione (come detto gravemente compromesso dalla esposizione debitoria).

In ogni caso, il fatto che il CASTELLANI abbia provveduto a consegnare gli organi fallimentari il corredo documentale che ha consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, con la conseguente possibilità di esercitare eventuali azioni a tutela dei creditori, deporrebbe per l'esclusione dell'aggravante, segnatamente perché la sua condotta non sarebbe stata sorretta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile.

L'atto di appello, in relazione alle circostanze aggravanti, aveva rimarcato il ruolo di mera testa di legno dell'imputato (evidenziando come egli risultasse avere cariche in moltissime società gravate da debiti soprattutto nei confronti dell'Erario), la circostanza che egli avesse compiuto, quale solo atto distrattivo, la cessione dell'azienda già menzionata senza percepire alcunché e che il passivo fallimentare fosse stato generato durante la gestione dei coimputati; ed aveva pertanto chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione t-7 - per quel che qui rileva - della circostanza aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

La Corte di appello, al fine di argomentare sulla sussistenza della circostanza aggravante, ha condivisibilmente ritenuto che occorra fare riferimento alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta patrimoniale (difatti, come già affermato da questa «l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale»: così Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01, che richiama Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013 - dep. 21/03/2013, Pastorello, Rv. 255063; Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009 - dep. 28/12/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf.

Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998 - dep. 07/07/1998, Urso G, Rv. 211637).

E, rispetto a quanto addotto con l'atto di appello - che, come si trae da quanto sopra esposto, non può dirsi puntuale sotto il profilo della contestazione del quantum del danno -, ha compiuto un congruo apprezzamento di fatto del valore dell'azienda, evidenziando che la cessione in cui si è sostanziata la bancarotta distrattiva ha privato la fallita di ogni bene, trasferendo un compendio che aveva prodotto nel 2012 un elevato volume di affari.

Tale apprezzamento non può dirsi utilmente censurato in questa sede, assumendo in maniera apodittica che non si sarebbe tenuto conto dei debiti gravanti sulla fallita che - come esplicitato dalla stessa sentenza impugnata - all'atto della cessione dell'azienda sono rimasti in capo alla cessionaria; né assumendo che si sia fatto riferimento alle presunzioni tributarie allorché si è richiamato la stima del volume di affari della fallita compiuto dall'Agenzia delle entrate, atteso che - al di la della genericità della contestazione (che non dà conto delle modalità mediante le quali è stata compiuta la stima riportata nella sentenza impugnata) - non si tratta del solo dato richiamato dalla Corte di appello, la quale ha dato conto pure del volume di affari dichiarato, pari a oltre 740.000 euro e dunque non esiguo, e ha fatto riferimento pure alle dimensioni dell'impresa prima che venisse del tutto deprivata del suo compendio aziendale.

Quanto poi all'elemento soggettivo, è dirimente considerare che, in ordine alla circostanza di natura oggettiva in discorso (Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Cestaro, Rv. 278991 - 02), opera il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma 2, cod. pen., a mente del quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa; e ciò anche nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, in cui le circostanze oggettive si «estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive» (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282785 - 02).

È allora del tutto erroneo il riferimento della difesa al difetto, in capo al CASTELLANI, del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori.

3. Con il terzo motivo - allegando la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione - il ricorrente si è doluto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, contestando le argomentazioni spese sul punto della Corte territoriale e rimarcando di aver addotto, in sede di gravame, gli elementi positivi da valorizzare al riguardo, ossia il ruolo marginale del CASTELLANI, «l'assenza di intensità del dolo», la sua (limitata) capacità a delinquere e la sua condotta collaborativa.

3.1. Il motivo è inammissibile.

Nel caso in esame la Corte di merito ha escluso i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche non soltanto in ragione dell'assenza di profili positivi da apprezzare, ma rimarcando l'abitualità della condotta dell'imputato e negando pure la marginalità del suo ruolo nella vicenda.

Si tratta di un iter congruo che dà conto degli elementi che i Giudici di merito hanno ritenuto di valorizzare nell'esercizio del loro potere discrezionale (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) con il quale il ricorso non si confronta in toto (segnatamente in ordine all'abitualità di tale agire), finendo pure col prospettare irritualmente elementi (la collaborazione con gli organi fallimentari) non sottoposti al vaglio della Corte di appello al fine di ottenere il riconoscimento delle circostanze in discorso (cfr. il secondo motivo di appello; cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01).

4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 marzo 2021 (dep. il 16 marzo 2021) la Corte di appello di Roma, a seguito o del gravame interposto da Aldo CASTELLANI, in parziale riforma della sentenza resa il 26 ottobre 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Roma all'esito di giudizio abbreviato, ha qualificato come bancarotta semplice documentale il fatto contestato all'imputato sub specie di bancarotta fraudolenta documentale (lett. b) dell'imputazione), ha ridotto ad anni due e mesi dieci la pena della reclusione nonché la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate al CASTELLANI ed ha confermato nel resto la pronuncia di primo grado che aveva affermato altresì la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e ritenuto le aggravanti della commissione di più fatti di bancarotta e di aver cagionato un danno di rilevante entità. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1. e 223, comma 1, legge fall. e la contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2.2. Con il secondo motivo sono state addotte la violazione dell'art. 219 legge fall. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla ritenuta aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotte la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.), in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la difesa ha censurato la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in particolare per aver distratto l'intero compendio aziendale della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., di cui era amministratore unico (oltre che titolare del 50% delle quote sociali), in concorso con Francesco [OSCURATO:PERSONA] ed Elena KEYDOSHUTE. Ad avviso della difesa, la decisione si sarebbe fondata sulle dichiarazioni discordanti rese al curatore dal CASTELLANI (il quale, in maniera per nulla plausibile, ha affermato di aver ricevuto il pagamento del prezzo della vendita dell'azienda, aggiungendo di averlo usato per vivere) e da Elena KEYDOSHUTE (che, invece, ha plausibilmente addotto di aver destinato la somma dovuta per il pagamento della cessione dell'azienda non alla società cedente, ossia alla fallita, bensì di aver pagato il debito di quest'ultima verso i Monopoli di Stato perché la cessionaria potesse continuare a rifornirsi, e la cui deposizione ha trovato un preciso riscontro probatorio negli assegni prodotti). Difatti, ad avviso del ricorrente: - l'apprezzamento delle dichiarazioni in discorso non potrebbe prescindere dalla considerazione della posizione di subalternità del CASTELLANI, che avrebbe svolto un ruolo passivo di mera testa di legno rispetto alla KEYDOSHUTE e al [OSCURATO:PERSONA], effettivi gestori della società fallita (invero, il CASTELLANI non avrebbe svolto le funzioni tipiche dell'amministratore, non avendone la capacità né la preparazione; e non sarebbe stato a conoscenza delle clausole della vendita oggetto di imputazione, ideata dagli altri due coimputati cui è stata applicata la pena su richiesta); - e le dichiarazioni della KEYDOSHUTE sarebbero state erroneamente apprezzate dal Giudice di secondo grado, che si sarebbe limitato a evidenziare come la divergenza delle deposizioni confermi l'intento fraudolento sotteso all'operazione in imputazione, senza spiegare se al di là di essa il pagamento del prezzo delle cessione (pari a euro 40.000) abbia o meno avuto luogo, profilo di rilievo poiché - qualora fosse avvenuto - il fatto avrebbe dovuto qualificarsi non come bancarotta distrattiva bensì come bancarotta preferenziale. 1.1. Il motivo in esame è inammissibile. La Corte di appello, alla luce degli elementi probatori in atti, ha rilevato che [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., quando già versava in stato di decozione, ha ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (società le cui quote erano nella titolarità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che già era stata socio unico de [OSCURATO:SOCIETA]. e le cui quote erano nella titolarità di Francesco [OSCURATO:PERSONA] e Elena KEYDOSHUTE, a loro volta già amministratori de [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) l'azienda che aveva sede in Roma, corso Sempione, al prezzo di euro 40.000,00; e che circa due mesi dopo, tra le stesse parti, è stata convenuta una «rettifica» dell'originario negozio in forza della quale [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., senza alcun corrispettivo ulteriore rispetto a quello già concordato e non versato, ha trasferito alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. anche le attività che avevano sede in Roma, via Gargano, e le concessione dei terminali Lottomatica e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito ha, inoltre, rilevato che il prezzo era irrisorio, considerato pure che le parti avevano concordato che la cedente restasse l'unica responsabile dei debiti già maturati; ed ha rimarcato che le predette cessioni hanno precluso alla cedente la possibilità di produrre nuova ricchezza e, dunque, hanno reso impossibile il soddisfacimento dei creditori sociali. In tale più ampio contesto, i Giudici di appello hanno ritenuto che la discrasia su un profilo centrale dell'operazione in discorso - per l'appunto, il pagamento del prezzo - tra le dichiarazioni dell'imputato e quelle della KEYDOSHUTE deponessero per l'intento fraudolento di essa e hanno rilevato che, in ogni caso, il pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di un debito de [OSCURATO:SOCIETA]. non poteva dirsi atto ad elidere il fatto che i negozi sopra indicati fossero funzionali a privare la società fallita, in pregiudizio dei creditori, del «ramo di azienda sano lasciando alla società solo i debiti», come rilevato già dal G.u.p. Si tratta di un'argomentazione congrua e logica e conforme al diritto (e che non è stato nemmeno addotto che abbia travisato la prova), atteso che, come già chiarito da questa Corte, integrano il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale «la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale» (Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644 - 01) e «la cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società» (Sez. 5, n. 10778 del 10/01/2012, Petruzziello, Rv. 252008 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 42218 del 19/10/2021, Rv. 282040 - 01, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, Innocenti, Rv. 273644; Sez. 5, n. 24024 del 01/04/2015 Bellachioma, Rv. 263943). E con essa il ricorso non si confronta compiutamente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), reiterando il medesimo ordine di allegazioni già prospettate con il gravame, non muovendo censure alla ratio decidendi appena esposta e proponendo a questa Corte in maniera generica un diverso apprezzamento delle dichiarazioni in atti. 2. Con il secondo motivo - deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, la difesa ha rappresentato che i Giudici di secondo grado hanno corretto la motivazione in forza della quale il G.u.p. aveva fondato la sussistenza della circostanza aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (in particolare, facendo erroneamente riferimento al passivo accertato). Tuttavia, la Corte di merito ne avrebbe ravvisato i presupposti, avendo riguardo - al fine di individuare la diminuzione globale patrimoniale cagionata ai creditori dalla cessione del ramo d'azienda - al volume d'affari che l'impresa aveva nell'anno 2012 (euro 740.742) e alla stima di esso da parte dell'Agenzia delle entrate (euro 3.132.684): in tal modo, avrebbe fatto applicazione delle presunzioni tributarie, che in questa sede può rilevare come mero indizio e non anche costituire prova del fatto; e avrebbe considerato il volume d'affari nell'anno 2012, senza tener conto del fatto che nel 2014 la fallita era gravata da ingenti debiti soprattutto con il fisco oltre che con lavoratori (tanto che nel 2017 ne è stato dichiarato il fallimento). Pertanto, non potrebbe ritenersi che la cessione dell'azienda al prezzo di euro 40.000 abbia prodotto per la massa dei creditori un danno patrimoniale di rilevante entità, atteso che dagli atti di causa non è possibile determinare il reale valore commerciale dell'azienda al momento della sua cessione (come detto gravemente compromesso dalla esposizione debitoria). In ogni caso, il fatto che il CASTELLANI abbia provveduto a consegnare gli organi fallimentari il corredo documentale che ha consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, con la conseguente possibilità di esercitare eventuali azioni a tutela dei creditori, deporrebbe per l'esclusione dell'aggravante, segnatamente perché la sua condotta non sarebbe stata sorretta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. L'atto di appello, in relazione alle circostanze aggravanti, aveva rimarcato il ruolo di mera testa di legno dell'imputato (evidenziando come egli risultasse avere cariche in moltissime società gravate da debiti soprattutto nei confronti dell'Erario), la circostanza che egli avesse compiuto, quale solo atto distrattivo, la cessione dell'azienda già menzionata senza percepire alcunché e che il passivo fallimentare fosse stato generato durante la gestione dei coimputati; ed aveva pertanto chiesto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione t-7 - per quel che qui rileva - della circostanza aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte di appello, al fine di argomentare sulla sussistenza della circostanza aggravante, ha condivisibilmente ritenuto che occorra fare riferimento alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta patrimoniale (difatti, come già affermato da questa «l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale»: così Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio, Rv. 271274 - 01, che richiama Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013 - dep. 21/03/2013, Pastorello, Rv. 255063; Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009 - dep. 28/12/2009, Olivieri, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998 - dep. 07/07/1998, Urso G, Rv. 211637). E, rispetto a quanto addotto con l'atto di appello - che, come si trae da quanto sopra esposto, non può dirsi puntuale sotto il profilo della contestazione del quantum del danno -, ha compiuto un congruo apprezzamento di fatto del valore dell'azienda, evidenziando che la cessione in cui si è sostanziata la bancarotta distrattiva ha privato la fallita di ogni bene, trasferendo un compendio che aveva prodotto nel 2012 un elevato volume di affari. Tale apprezzamento non può dirsi utilmente censurato in questa sede, assumendo in maniera apodittica che non si sarebbe tenuto conto dei debiti gravanti sulla fallita che - come esplicitato dalla stessa sentenza impugnata - all'atto della cessione dell'azienda sono rimasti in capo alla cessionaria; né assumendo che si sia fatto riferimento alle presunzioni tributarie allorché si è richiamato la stima del volume di affari della fallita compiuto dall'Agenzia delle entrate, atteso che - al di la della genericità della contestazione (che non dà conto delle modalità mediante le quali è stata compiuta la stima riportata nella sentenza impugnata) - non si tratta del solo dato richiamato dalla Corte di appello, la quale ha dato conto pure del volume di affari dichiarato, pari a oltre 740.000 euro e dunque non esiguo, e ha fatto riferimento pure alle dimensioni dell'impresa prima che venisse del tutto deprivata del suo compendio aziendale. Quanto poi all'elemento soggettivo, è dirimente considerare che, in ordine alla circostanza di natura oggettiva in discorso (Sez. 5, n. 13802 del 17/02/2020, Cestaro, Rv. 278991 - 02), opera il criterio generale di imputazione delle circostanze aggravanti previsto dall'art. 59, comma 2, cod. pen., a mente del quale è necessario che esse siano conosciute o ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa; e ciò anche nelle ipotesi di concorso di persone nel reato, in cui le circostanze oggettive si «estendono ai concorrenti per i quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione, non essendo detto criterio modificato dalla previsione dell'art. 118 cod. pen., che si riferisce soltanto ad alcune circostanze soggettive» (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, [OSCURATO:PERSONA]. 282785 - 02). È allora del tutto erroneo il riferimento della difesa al difetto, in capo al CASTELLANI, del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori. 3. Con il terzo motivo - allegando la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il vizio di motivazione - il ricorrente si è doluto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, contestando le argomentazioni spese sul punto della Corte territoriale e rimarcando di aver addotto, in sede di gravame, gli elementi positivi da valorizzare al riguardo, ossia il ruolo marginale del CASTELLANI, «l'assenza di intensità del dolo», la sua (limitata) capacità a delinquere e la sua condotta collaborativa. 3.1. Il motivo è inammissibile. Nel caso in esame la Corte di merito ha escluso i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche non soltanto in ragione dell'assenza di profili positivi da apprezzare, ma rimarcando l'abitualità della condotta dell'imputato e negando pure la marginalità del suo ruolo nella vicenda. Si tratta di un iter congruo che dà conto degli elementi che i Giudici di merito hanno ritenuto di valorizzare nell'esercizio del loro potere discrezionale (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) con il quale il ricorso non si confronta in toto (segnatamente in ordine all'abitualità di tale agire), finendo pure col prospettare irritualmente elementi (la collaborazione con gli organi fallimentari) non sottoposti al vaglio della Corte di appello al fine di ottenere il riconoscimento delle circostanze in discorso (cfr. il secondo motivo di appello; cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; cfr. pure Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile i
Decreto Cassazione n. 32799/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris