CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21168/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria difensiva depositata; rilevato che il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia da parte della Corte di merito sui motivi di appello riguardanti l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e la conversione della pena detentiva nella corrispondente pecuniaria; rilevato che in relazione a tali motivi è intervenuta rinuncia, come attestato nel verbale di udienza ove è riportato che il difensore dell'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame, fatta eccezione per quello relativo alla mera riduzione della pena che è stato oggetto di accoglimento; ritenuto che non è consentito addurre in sede di legittimità motivi per i quali, nel grado di giudizio antecedente, si è fatta espressa rinuncia, sicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 aprile 2025 La C s í ..- estefrisore ---....___ La Presidente