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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17665/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14690-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore - intimati – avverso la sentenza n. 8080/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 7/12/2016; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 14690/2017 Numero sezionale 1960/2022 Numero di raccolta generale 17665/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 11273/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con cui era stato accolto il ricorso avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche annualità 2010, compensando le spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la Regione Lazio sono rimasti intimati; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 1 e 3 bis L. n. 53/1994) per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto inammissibile l’appello in quanto notificato a mezzo PEC;

1.2. con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 156 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] anche omesso di dichiarare la sanatoria dell’invalidità della notifica per raggiungimento dello scopo, essendo state in ogni caso edotte del gravame le parti appellate per notifica all’indirizzo PEC alle stesse riferibile;

2.1. le censure sono infondate;

2.2. la decisione impugnata si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, secondo cui «in tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, all'Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 14690/2017 Numero sezionale 1960/2022 Numero di raccolta generale 17665/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 sperimentale solo a decorrere dal 10 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015» (cfr. Cass. n. 17941 del 2016); «nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del d.m. 4 agosto 2015, emanato ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994, secondo periodo, come modificato dall'art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile» (cfr. Cass. n. 15109/2018);

2.3. la sentenza impugnata, che ha ritenuto inesistente ed insuscettibile di sanatoria il ricorso notificato dal contribuente a mezzo PEC prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio, va dunque confermata;

2.4. come è noto, infatti, unicamente la nullità della notifica, e non l’inesistenza, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (cfr. Cass.

SU n. 14916/2016);

3. il ricorso va conseguentemente rigettato;

4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della Concessionaria e della Regione Lazio P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.5.2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14690-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore - intimati – avverso la sentenza n. 8080/2016 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 7/12/2016; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 14690/2017 Numero sezionale 1960/2022 Numero di raccolta generale 17665/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza n. 11273/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con cui era stato accolto il ricorso avverso cartella di pagamento per tasse automobilistiche annualità 2010, compensando le spese di lite; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e la Regione Lazio sono rimasti intimati; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (artt. 1 e 3 bis L. n. 53/1994) per avere la [OSCURATO:PERSONA] ritenuto inammissibile l’appello in quanto notificato a mezzo PEC; 1.2. con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 156 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] anche omesso di dichiarare la sanatoria dell’invalidità della notifica per raggiungimento dello scopo, essendo state in ogni caso edotte del gravame le parti appellate per notifica all’indirizzo PEC alle stesse riferibile; 2.1. le censure sono infondate; 2.2. la decisione impugnata si pone nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è motivo di discostarsi, secondo cui «in tema di contenzioso tributario, la notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC dal difensore del contribuente, munito dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, all'Amministrazione finanziaria, in data 5 dicembre 2014, è inesistente e insuscettibile di sanatoria, per cui non è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, atteso che, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che richiama il d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, le notifiche tramite pec degli atti del processo tributario sono previste in via F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 0 7 d 1 2 2 7 7 6 7 7 5 2 5 a 2 6 d 0 9 a f 0 f 1 7 d c 5 1 7 Numero registro generale 14690/2017 Numero sezionale 1960/2022 Numero di raccolta generale 17665/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 sperimentale solo a decorrere dal 10 dicembre 2015 ed esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, come precisato dall'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015» (cfr. Cass. n. 17941 del 2016); «nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del d.m. 4 agosto 2015, emanato ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994, secondo periodo, come modificato dall'art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile» (cfr. Cass. n. 15109/2018); 2.3. la sentenza impugnata, che ha ritenuto inesistente ed insuscettibile di sanatoria il ricorso notificato dal contribuente a mezzo PEC prima dell’entrata in vigore del processo tributario telematico nella Regione Lazio, va dunque confermata; 2.4. come è noto, infatti, unicamente la nullità della notifica, e non l’inesistenza, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (cfr. Cass. SU n. 14916/2016); 3. il ricorso va conseguentemente rigettato; 4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della Concessionaria e della Regione Lazio P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 25.5.2022. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C
Sentenza Cassazione n. 17665/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris