Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32209/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

20/08/2000 avverso la sentenza del 30/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PISA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata, con cui è stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.

Rilevato che la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposta confisca della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato.

Considerato che la motivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma in sequestro, in base ai parametri di cui all'art. 240-bis cod. pen., avendo la Corte di merito argomentato in modo puntuale e coerente, nel corpo della motivazione, circa la sproporzione tra le somme rinvenute nella disponibilità dell'imputato (pari ad euro 1390) ed i redditi da questi asseritamente percepiti con lo svolgimento di lavoro a nero, logicamente inferendo dalle circostanze predette che la somma in sequestro derivasse dall'attività illecita del commercio degli stupefacenti.

Considerato che le ragioni di doglianza sono aspecifiche, in quanto prive di confronto con le argomentazioni prodotte in sentenza, essendo riferite al diverso istituto di cui all'art. 240 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
20/08/2000 avverso la sentenza del 30/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di PISA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata, con cui è stata applicata la pena concordata tra le parti per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disposta confisca della somma di danaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. Considerato che la motivazione offerta in sentenza risulta idonea a sostenere la confisca della somma in sequestro, in base ai parametri di cui all'art. 240-bis cod. pen., avendo la Corte di merito argomentato in modo puntuale e coerente, nel corpo della motivazione, circa la sproporzione tra le somme rinvenute nella disponibilità dell'imputato (pari ad euro 1390) ed i redditi da questi asseritamente percepiti con lo svolgimento di lavoro a nero, logicamente inferendo dalle circostanze predette che la somma in sequestro derivasse dall'attività illecita del commercio degli stupefacenti. Considerato che le ragioni di doglianza sono aspecifiche, in quanto prive di confronto con le argomentazioni prodotte in sentenza, essendo riferite al diverso istituto di cui all'art. 240 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 32209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris