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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 20041/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso riportandosi altresì alle note di udienza inoltrate a mezzo PEC il 30/03/2023 . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto In data 28 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] depositava, tramite i difensori, ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della sezione settima di questa Corte del 27 gennaio 2022, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione promosso dal medesimo imputato contro il decreto del tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di estinzione delle pene a lui inflitte con sei sentenze e decreti penali di condanna, in quanto meramente ripropositiva di altre, identiche istanze, già rigettate a causa dello status di recidivo dell'interessato ex art. 172 ult. co . cod. pen.. 1.Con un primo motivo, invocava la correzione dell'errore di fatto contenuto nell'ordinanza, rilevando che - con un primo incidente di esecuzione del 27 maggio 2019 dinanzi al tribunale di Como - il ricorrente, assistito da diverso difensore, avrebbe bensì formulato la medesima istanza, senza tuttavia far valere il principio di diritto introdotto dalla sentenza delle Sezioni Unite "Schettino" del 25 ottobre 2018, n. 20808 in tema di prescrizione del reato, secondo il quale la recidiva assume rilievo solo nei casi in cui sia stata effettivamente applicata attraverso un incremento di pena o la sottoposizione al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti.

Solo in seguito, con l'istanza del 30 maggio 2021, il ricorrente avrebbe offerto al tribunale di Como il nuovo elemento, traibile dal citato arresto giurisprudenziale, ma il giudice avrebbe respinto l'istanza sull'erroneo presupposto dell' avvenuta, mera reiterazione dell'istanza già reietta, senza tener conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle Sezioni unite n.18288 del 2010, teso a valorizzare, in subiecta materia, il mutamento giurisprudenziale quale elemento di novità deducibile con ulteriore istanza.

Tale ultimo provvedimento, del 20 luglio 2021, è stato dunque impugnato con il ricorso per cassazione, ma la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile con l'ordinanza che costituisce oggetto del ricorso straordinario. 2.Con un secondo motivo, sottolineava che la Corte di Cassazione avrebbe comunque dovuto rilevare l'illegalità della pena irrogata e provvedere d'ufficio, alla luce del principio di diritto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 38809 del 2022.

3. Con un terzo motivo, rimarcava l'impugnabilità e la rimovibilità del provvedimento della Corte di Cassazione in base al principio generale di cui all'art. 111 Cost., poiché la questione investirebbe il valore fondamentale della tutela della libertà personale.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, sotto plurimi aspetti.1.Sotto un primo profilo, il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza della settima sezione della Corte di Cassazione, oggetto dell'impugnazione, che ha precisato che Fante "propose incidente di esecuzione, avente ad oggetto la declaratoria di estinzione delle pene ai sensi dell'art. 172 cod. pen. il 27 maggio 2019, ovvero in epoca successiva all'arresto de/massimo consesso nomofilattico, depositato il 15 maggio 2019, e non impugnò il decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di Como a fronte di un quadro normativo ed applicativo che, successivamente, non risulta essere stato innovato, così determinando - in forza del canone ermeneutico da lui invocato ed enunciato da Sez.

U, n.18288 del 21/01/10, Beschi, Rv. 246651 - il definitivo consolidamento della decisione de qua agitur e la preclusione all'ulteriore esame della questione".

Pertanto, il preteso "nuovo elemento di diritto" che si vorrebbe invocato con l'incidente di esecuzione del 30 maggio 2021 in realtà non sussiste.

Mette conto evidenziare, tra l'altro, che l'istanza del 27 maggio 2019 - respinta dal tribunale di Como con il decreto non impugnato - aveva già argomentato, in tema di operatività della causa ostativa di cui al settimo comma dell'art. 172 cod. pen., quanto alla necessità che la recidiva fosse stata (non meramente contestata ma) "dichiarata nel giudizio di merito" e riguardasse condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratti.

Il richiamo alla recidiva "dichiarata" - già presente nell'istanza difensiva de qua - deve essere interpretato alla luce della sentenza delle SS.UU.

Calibè e altro, n. 35738 del 27 maggio 2010, Rv. 247840, che aveva già sancito il principio di diritto secondo il quale "ai fini dell'interdizione al cosiddetto "patteggiamento allargato" nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la testuale disposizione dall'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., la quale fa riferimento a "coloro che siano stati dichiarati recidivi", è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici "status", come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un'apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge).".

In altre parole, l'istanza del 27 maggio 2019, dichiarata inammissibile con decreto del giudice dell'esecuzione non impugnato, aveva già lamentato che a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle pene oggetto della richiesta di estinzione, non fosse mai stata "applicata" la recidiva di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., come poi pedissequamente riproposto con l'istanza del 30 maggio 2021, che impropriamente si pretende introduttiva di un novum rispetto alla precedente e che, invece, si fonda "sui medesimi elementi".In definitiva, nel periodo intercorrente tra i depositi delle due istanze al tribunale di Como, nessun mutamento giurisprudenziale risulta intervenuto in senso favorevole al ricorrente, come esattamente osservato dall'ordinanza della settima sezione di questa Corte.

Per tali ragioni, il motivo di ricorso si palesa altresì manifestamente infondato. 2.Analogo apprezzamento di manifesta infondatezza - che investe il primo motivo, ma anche il terzo, nella parte in cui si duole di una insussistente "abnormità" del provvedimento di cui si chiede la rimozione - alla luce di quanto testè osservato, merita l'opzione difensiva di introduzione del presente giudizio attraverso lo strumento del ricorso straordinario per errore di fatto, dal momento che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen." (Cass. sez.

Unite, n.18651 del 26/3/15, Moroni, Rv 263686; sez. 2, n. 53657 del 17/11/16, Macrì, Rv 268981; sez.6, ord. n.28424 del 23/6/22, Spadini, Rv 283667).

L'ordinanza della settima sezione ha mostrato piena padronanza del contesto fattuale e procedimentale sul quale si è innestata la scelta decisoria, di cui il ricorrente contesta, in verità, la fondatezza in termini squisitamente giuridici e valutativi, ovvero per aver la medesima censurato la mancata impugnazione del decreto del giudice dell'esecuzione di Como del 13 agosto 2019, in presenza di un panorama giurisprudenziale del cui patrimonio già faceva parte la pronuncia delle Sezioni unite n.20808, depositata il 15/5/19, così delineandosi preclusione del c.d. giudicato esecutivo. 3.11 ricorso straordinario presenta, inoltre - e tanto si riverbera, travolgendoli, sul secondo e terzo motivo, che investono la questione del potere di intervento ex officio della Corte di Cassazione sulla legalità della pena anche in caso di inammissibilità del ricorso, nel rispetto dei principi costituzionali sovraordinati - profili di inammissibilità per difetto di specificità, perché non fornisce neppure una compiuta rappresentazione della sequela delle diverse fasi che hanno dato vita alle plurime decisioni già intervenute sull'istanza di estinzione delle pene, anche antecedenti a quelle citate nel ricorso stesso, come quella dell'emissione del provvedimento di cumulo delle pene e quelle elencate nel decreto del 20 luglio 2021 e poste a base della declaratoria di inammissibilità (decreto del giudice dell'esecuzione del tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, del 24/11/12, ordinanza del tribunale di Como del 23/6/15, ordinanza di inammissibilità del giudice dell'esecuzione del 8/1/18), al fine di consentire a questa Corte di esaminare il quadro complessivo e completo della vicenda giudiziaria e di vagliare la sussistenza, o meno, della condizione di recidivo in capo al condannato, ostativa all'estinzione delle pene (cfr. Cass. sez. 5, n.12093 del 20/1/21, F., Rv 280735; sez.1, n.12595 del 13/3/15, Falco, Rv 263206).4.

A riguardo del secondo e del terzo motivo di ricorso, è infine improprio l'aggancio ai principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 38809 del 31 marzo 2022, Miraglia, che circoscrive il proprio dictum al tema della illegalità della pena determinata dalla applicazione di una sanzione ab origine contraria all'assetto normativo perché di specie diversa da quella prevista dalla legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale, così da involgere articolate riflessioni che si soffermano sul profilo della comminazione e quantificazione della pena e della sua attinenza al principio di stretta legalità, il cui valore fondamentale deve prevalere sull'apprezzamento dell' invalidità della costituzione del rapporto processuale insita nell'inammissibilità del ricorso per cassazione; tali principi meritano di essere proiettati nella fase esecutiva, ma sempre in quanto strettamente pertinenti l'essenza del trattamento sanzionatorio, ovvero, nell'equilibrato contemperamento con il principio dell'intangibilità del giudicato, ove influenzato da illegale determinazione ad opera del giudice della cognizione, da ineludibili mutamenti normativi di natura abrogativa o da interventi demolitori della Corte Costituzionale (così, oltre a SS.UU.

Miraglia, le sentenze del massimo consesso di legittimità n. 47766 del 26/6/15, Butera e altro; n. 18821 del 24/10/13, Ercolano; n. 42858 del 29/5/14, Gatto).

Il secondo e il terzo motivo del ricorso si presentano dunque, sul punto, manifestamente infondati. 5.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere colpa, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso riportandosi altresì alle note di udienza inoltrate a mezzo PEC il 30/03/2023 . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto In data 28 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] depositava, tramite i difensori, ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625 bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza della sezione settima di questa Corte del 27 gennaio 2022, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione promosso dal medesimo imputato contro il decreto del tribunale di Como, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva, a sua volta, dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di estinzione delle pene a lui inflitte con sei sentenze e decreti penali di condanna, in quanto meramente ripropositiva di altre, identiche istanze, già rigettate a causa dello status di recidivo dell'interessato ex art. 172 ult. co . cod. pen.. 1.Con un primo motivo, invocava la correzione dell'errore di fatto contenuto nell'ordinanza, rilevando che - con un primo incidente di esecuzione del 27 maggio 2019 dinanzi al tribunale di Como - il ricorrente, assistito da diverso difensore, avrebbe bensì formulato la medesima istanza, senza tuttavia far valere il principio di diritto introdotto dalla sentenza delle Sezioni Unite "Schettino" del 25 ottobre 2018, n. 20808 in tema di prescrizione del reato, secondo il quale la recidiva assume rilievo solo nei casi in cui sia stata effettivamente applicata attraverso un incremento di pena o la sottoposizione al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti. Solo in seguito, con l'istanza del 30 maggio 2021, il ricorrente avrebbe offerto al tribunale di Como il nuovo elemento, traibile dal citato arresto giurisprudenziale, ma il giudice avrebbe respinto l'istanza sull'erroneo presupposto dell' avvenuta, mera reiterazione dell'istanza già reietta, senza tener conto di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle Sezioni unite n.18288 del 2010, teso a valorizzare, in subiecta materia, il mutamento giurisprudenziale quale elemento di novità deducibile con ulteriore istanza. Tale ultimo provvedimento, del 20 luglio 2021, è stato dunque impugnato con il ricorso per cassazione, ma la Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile con l'ordinanza che costituisce oggetto del ricorso straordinario. 2.Con un secondo motivo, sottolineava che la Corte di Cassazione avrebbe comunque dovuto rilevare l'illegalità della pena irrogata e provvedere d'ufficio, alla luce del principio di diritto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 38809 del 2022. 3. Con un terzo motivo, rimarcava l'impugnabilità e la rimovibilità del provvedimento della Corte di Cassazione in base al principio generale di cui all'art. 111 Cost., poiché la questione investirebbe il valore fondamentale della tutela della libertà personale. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, sotto plurimi aspetti.1.Sotto un primo profilo, il ricorso non si confronta con la motivazione dell'ordinanza della settima sezione della Corte di Cassazione, oggetto dell'impugnazione, che ha precisato che Fante "propose incidente di esecuzione, avente ad oggetto la declaratoria di estinzione delle pene ai sensi dell'art. 172 cod. pen. il 27 maggio 2019, ovvero in epoca successiva all'arresto de/massimo consesso nomofilattico, depositato il 15 maggio 2019, e non impugnò il decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di Como a fronte di un quadro normativo ed applicativo che, successivamente, non risulta essere stato innovato, così determinando - in forza del canone ermeneutico da lui invocato ed enunciato da Sez. U, n.18288 del 21/01/10, Beschi, Rv. 246651 - il definitivo consolidamento della decisione de qua agitur e la preclusione all'ulteriore esame della questione". Pertanto, il preteso "nuovo elemento di diritto" che si vorrebbe invocato con l'incidente di esecuzione del 30 maggio 2021 in realtà non sussiste. Mette conto evidenziare, tra l'altro, che l'istanza del 27 maggio 2019 - respinta dal tribunale di Como con il decreto non impugnato - aveva già argomentato, in tema di operatività della causa ostativa di cui al settimo comma dell'art. 172 cod. pen., quanto alla necessità che la recidiva fosse stata (non meramente contestata ma) "dichiarata nel giudizio di merito" e riguardasse condanne anteriori a quella che ha dato luogo alla pena della cui estinzione si tratti. Il richiamo alla recidiva "dichiarata" - già presente nell'istanza difensiva de qua - deve essere interpretato alla luce della sentenza delle SS.UU. Calibè e altro, n. 35738 del 27 maggio 2010, Rv. 247840, che aveva già sancito il principio di diritto secondo il quale "ai fini dell'interdizione al cosiddetto "patteggiamento allargato" nei confronti di coloro che siano stati dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., non occorre una pregressa dichiarazione giudiziale della recidiva che, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata. (In motivazione, la Corte ha chiarito che la testuale disposizione dall'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., la quale fa riferimento a "coloro che siano stati dichiarati recidivi", è tecnicamente imprecisa ed è stata utilizzata dal legislatore per motivi di uniformità lessicale, in quanto riferita anche ad altre situazioni soggettive che, attributive di specifici "status", come quelli di delinquente abituale, professionale e per tendenza, richiedono un'apposita dichiarazione espressamente prevista e disciplinata dalla legge).". In altre parole, l'istanza del 27 maggio 2019, dichiarata inammissibile con decreto del giudice dell'esecuzione non impugnato, aveva già lamentato che a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle pene oggetto della richiesta di estinzione, non fosse mai stata "applicata" la recidiva di cui ai capoversi dell'art. 99 cod. pen., come poi pedissequamente riproposto con l'istanza del 30 maggio 2021, che impropriamente si pretende introduttiva di un novum rispetto alla precedente e che, invece, si fonda "sui medesimi elementi".In definitiva, nel periodo intercorrente tra i depositi delle due istanze al tribunale di Como, nessun mutamento giurisprudenziale risulta intervenuto in senso favorevole al ricorrente, come esattamente osservato dall'ordinanza della settima sezione di questa Corte. Per tali ragioni, il motivo di ricorso si palesa altresì manifestamente infondato. 2.Analogo apprezzamento di manifesta infondatezza - che investe il primo motivo, ma anche il terzo, nella parte in cui si duole di una insussistente "abnormità" del provvedimento di cui si chiede la rimozione - alla luce di quanto testè osservato, merita l'opzione difensiva di introduzione del presente giudizio attraverso lo strumento del ricorso straordinario per errore di fatto, dal momento che è giurisprudenza consolidata di questa Corte che "in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen." (Cass. sez. Unite, n.18651 del 26/3/15, Moroni, Rv 263686; sez. 2, n. 53657 del 17/11/16, Macrì, Rv 268981; sez.6, ord. n.28424 del 23/6/22, Spadini, Rv 283667). L'ordinanza della settima sezione ha mostrato piena padronanza del contesto fattuale e procedimentale sul quale si è innestata la scelta decisoria, di cui il ricorrente contesta, in verità, la fondatezza in termini squisitamente giuridici e valutativi, ovvero per aver la medesima censurato la mancata impugnazione del decreto del giudice dell'esecuzione di Como del 13 agosto 2019, in presenza di un panorama giurisprudenziale del cui patrimonio già faceva parte la pronuncia delle Sezioni unite n.20808, depositata il 15/5/19, così delineandosi preclusione del c.d. giudicato esecutivo. 3.11 ricorso straordinario presenta, inoltre - e tanto si riverbera, travolgendoli, sul secondo e terzo motivo, che investono la questione del potere di intervento ex officio della Corte di Cassazione sulla legalità della pena anche in caso di inammissibilità del ricorso, nel rispetto dei principi costituzionali sovraordinati - profili di inammissibilità per difetto di specificità, perché non fornisce neppure una compiuta rappresentazione della sequela delle diverse fasi che hanno dato vita alle plurime decisioni già intervenute sull'istanza di estinzione delle pene, anche antecedenti a quelle citate nel ricorso stesso, come quella dell'emissione del provvedimento di cumulo delle pene e quelle elencate nel decreto del 20 luglio 2021 e poste a base della declaratoria di inammissibilità (decreto del giudice dell'esecuzione del tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, del 24/11/12, ordinanza del tribunale di Como del 23/6/15, ordinanza di inammissibilità del giudice dell'esecuzione del 8/1/18), al fine di consentire a questa Corte di esaminare il quadro complessivo e completo della vicenda giudiziaria e di vagliare la sussistenza, o meno, della condizione di recidivo in capo al condannato, ostativa all'estinzione delle pene (cfr. Cass. sez. 5, n.12093 del 20/1/21, F., Rv 280735; sez.1, n.12595 del 13/3/15, Falco, Rv 263206).4. A riguardo del secondo e del terzo motivo di ricorso, è infine improprio l'aggancio ai principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 38809 del 31 marzo 2022, Miraglia, che circoscrive il proprio dictum al tema della illegalità della pena determinata dalla applicazione di una sanzione ab origine contraria all'assetto normativo perché di specie diversa da quella prevista dalla legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale, così da involgere articolate riflessioni che si soffermano sul profilo della comminazione e quantificazione della pena e della sua attinenza al principio di stretta legalità, il cui valore fondamentale deve prevalere sull'apprezzamento dell' invalidità della costituzione del rapporto processuale insita nell'inammissibilità del ricorso per cassazione; tali principi meritano di essere proiettati nella fase esecutiva, ma sempre in quanto strettamente pertinenti l'essenza del trattamento sanzionatorio, ovvero, nell'equilibrato contemperamento con il principio dell'intangibilità del giudicato, ove influenzato da illegale determinazione ad opera del giudice della cognizione, da ineludibili mutamenti normativi di natura abrogativa o da interventi demolitori della Corte Costituzionale (così, oltre a SS.UU. Miraglia, le sentenze del massimo consesso di legittimità n. 47766 del 26/6/15, Butera e altro; n. 18821 del 24/10/13, Ercolano; n. 42858 del 29/5/14, Gatto). Il secondo e il terzo motivo del ricorso si presentano dunque, sul punto, manifestamente infondati. 5.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere colpa, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000
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