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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 17301/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di C LTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la pronuncia di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di gas (ex artt. 624 e 625 nn. 2 e 7, cod. pen.).

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, sostenuti da memoria.

Con i primi tre motivi si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per l'ascritta fattispecie.

Con il quarto motivo di seduce la violazione dell'art. 131-bis cpd. pen., per la ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi, e con il quinto motivo si sindaca la sentenza impugnata quanto alla ritenuta recidiva e al negativo giudizio prognostico tale da escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 1-2), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 3 e ss.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 dei 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione).

Di fronte della specifica considerazione delle deduzioni difensive d'appello da parte della Corte territoriale (in ipotesi di c.d.

«doppia conforme»), che ha argomentato dalla valutazione unitaria dei plurimi elementi probatori l'utilizzo del gas, all'esito di manomissione del contatore, con riferimento alle utenze di cui all'abitazione del prevenuto, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante.

Sui puto è stata invece resa motivazione esente da censure anche chiarendo che l'acquisto di bombole di gas da parte dell'imputato all'esito del distacco per morosità non esclude la fattispecie contestata in ragione di quanto accertato circa la manomissione del contatore servente l'immobile.

5. Totalmente inconferenti si mostrano poi le censure relative alla recidiva, all'attenuante del danno di particolare tenuità e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Quanto all'istituto da ultimo citato, in particolare, rileva la circostanza per cui quella ascritta, furto pluriaggravato, è fattispecie, i cui limiti edittali non consentono l'operatività dell'istituto in esame.

Ciò tanto in considerazione del limite massimo previsto per la fattispecie, pari a dieci anni di reclusione ex ar 625, comma secondo, cod. pen., rilevante ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. nella formulazione previgente, quanto in considerazione del minimo edittale, pari a tre anni di reclusione ex art. 625, comma secondo, cod. pen., rilevante ex art. 131-bis cod. pen. come risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022.

5.1. La censura afferente alla recidiva è invece aspecifica, limitandosi I ricorrente solo a ritenere il reato di diversa indole senza specificazione alcuna, mentre è manifestamente infondata è la censura che si appunta sulla ritenuta insussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, avendo invece sul punto la Corte fatto riferimento tanto all'importo del gas non pagato quanto ai danni derivanti dalla necessità di ripristinare il contatore manomesso.

6. Parimenti dicasi in merito alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte territoriale, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, argomentato dalla prognosi negativa di ricadute nel reato desunta dalla condotta di vita anteatta di soggetto con precedenti penali.

7. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate).

8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis l 27 febbraio 2023 Il iere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di C LTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la pronuncia di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di gas (ex artt. 624 e 625 nn. 2 e 7, cod. pen.). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, sostenuti da memoria. Con i primi tre motivi si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla ritenuta responsabilità dell'imputato per l'ascritta fattispecie. Con il quarto motivo di seduce la violazione dell'art. 131-bis cpd. pen., per la ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi, e con il quinto motivo si sindaca la sentenza impugnata quanto alla ritenuta recidiva e al negativo giudizio prognostico tale da escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello dettagliatamente riportati nella sentenza impugnata (pag. 1-2), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (pag. 3 e ss.), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. Laddove le censure timidamente mostrano di lambire l'apparato argomentativo della sentenza impugnata esse si presentano inammissibili in quanto si sostanziano in motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità perché costituiti da doglianze in fatto, con le quali si prospettano anche erronee valutazioni fattuali del giudice di merito, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584, e, tra le più recenti, Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti, in motivazione; si veda altresì Sez. U, n. 8825 dei 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche al ricorso per cassazione). Di fronte della specifica considerazione delle deduzioni difensive d'appello da parte della Corte territoriale (in ipotesi di c.d. «doppia conforme»), che ha argomentato dalla valutazione unitaria dei plurimi elementi probatori l'utilizzo del gas, all'esito di manomissione del contatore, con riferimento alle utenze di cui all'abitazione del prevenuto, il ricorrente si limita difatti a prospettare una propria alternativa lettura degli elementi probatori conducente in direzione opposta rispetto a quella del giudicante. Sui puto è stata invece resa motivazione esente da censure anche chiarendo che l'acquisto di bombole di gas da parte dell'imputato all'esito del distacco per morosità non esclude la fattispecie contestata in ragione di quanto accertato circa la manomissione del contatore servente l'immobile. 5. Totalmente inconferenti si mostrano poi le censure relative alla recidiva, all'attenuante del danno di particolare tenuità e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Quanto all'istituto da ultimo citato, in particolare, rileva la circostanza per cui quella ascritta, furto pluriaggravato, è fattispecie, i cui limiti edittali non consentono l'operatività dell'istituto in esame. Ciò tanto in considerazione del limite massimo previsto per la fattispecie, pari a dieci anni di reclusione ex ar 625, comma secondo, cod. pen., rilevante ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. nella formulazione previgente, quanto in considerazione del minimo edittale, pari a tre anni di reclusione ex art. 625, comma secondo, cod. pen., rilevante ex art. 131-bis cod. pen. come risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022. 5.1. La censura afferente alla recidiva è invece aspecifica, limitandosi I ricorrente solo a ritenere il reato di diversa indole senza specificazione alcuna, mentre è manifestamente infondata è la censura che si appunta sulla ritenuta insussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, avendo invece sul punto la Corte fatto riferimento tanto all'importo del gas non pagato quanto ai danni derivanti dalla necessità di ripristinare il contatore manomesso. 6. Parimenti dicasi in merito alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte territoriale, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, argomentato dalla prognosi negativa di ricadute nel reato desunta dalla condotta di vita anteatta di soggetto con precedenti penali. 7. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate). 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis l 27 febbraio 2023 Il iere estensore
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