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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025

Cassazione n. 02820/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta, riguardante la motivazione spesa a sostegno della pena base irrogata e dell'aumento apportato per gli altri fatti ritenuti in continuazione è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ( anche in relazione agli aumenti determinati dalla continuazione, che nel loro modesto portato - un mese complessivo. per più cessioni- ben possono ritenersi giustificati dal complessivo riferimento operato alla diversa tipologia di sostanza considerate dall'imputazione e alla durata delle condotte in contestazione), così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura proposta, riguardante la motivazione spesa a sostegno della pena base irrogata e dell'aumento apportato per gli altri fatti ritenuti in continuazione è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione ( anche in relazione agli aumenti determinati dalla continuazione, che nel loro modesto portato - un mese complessivo. per più cessioni- ben possono ritenersi giustificati dal complessivo riferimento operato alla diversa tipologia di sostanza considerate dall'imputazione e alla durata delle condotte in contestazione), così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02820/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris