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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14152/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 24 gennaio 2020, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che in relazione all'unico motivo di appello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte di appello aveva fornito un'argomentazione logico giuridica meramente apodittica: il giudice di primo grado nulla aveva motivato sul punto ed era stata la Corte di appello a fare riferimento, per la prima volta, ai numerosi precedenti penali dell'imputato, sopperendo così alla lacuna lasciata dal Tribunale.

Il difensore censura inoltre l'affermazione secondo la quale la difesa non aveva sostanzialmente dedotto elementi positivi che avrebbero potuto rendere l'imputato meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio, visto che si era fatto riferimento alla confessione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Dal testo della sentenza risulta infatti che la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ben motivata con riferimento al ricorrente, facendo riferimento al fatto che i numerosi precedenti penali (anche specifici) dell'imputato per delitti commessi nell'arco di oltre venti anni non consentivano la concessione delle attenuanti generiche: la Corte di appello ha pertanto applicato correttamente il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ALfredo Mantovano I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 24 gennaio 2020, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione. 1.1 Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che in relazione all'unico motivo di appello concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche la Corte di appello aveva fornito un'argomentazione logico giuridica meramente apodittica: il giudice di primo grado nulla aveva motivato sul punto ed era stata la Corte di appello a fare riferimento, per la prima volta, ai numerosi precedenti penali dell'imputato, sopperendo così alla lacuna lasciata dal Tribunale. Il difensore censura inoltre l'affermazione secondo la quale la difesa non aveva sostanzialmente dedotto elementi positivi che avrebbero potuto rendere l'imputato meritevole di un più benevolo trattamento sanzionatorio, visto che si era fatto riferimento alla confessione dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Dal testo della sentenza risulta infatti che la mancata concessione delle attenuanti generiche è stata ben motivata con riferimento al ricorrente, facendo riferimento al fatto che i numerosi precedenti penali (anche specifici) dell'imputato per delitti commessi nell'arco di oltre venti anni non consentivano la concessione delle attenuanti generiche: la Corte di appello ha pertanto applicato correttamente il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ALfredo Mantovano I [OSCURATO:PERSONA]
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