CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22481/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]).- RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore, ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso come da procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale LCNMGN 58A20 H224 K).- CONTRORICORRENTE -Numero registro generale 10368/2022Numero sezionale 5123/2026Numero di raccolta generale 22481/2026Data pubblicazione 30/06/2026per la cassazione della sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia n. 790/10/2022, depositata il 31 gennaio 2022e non notificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 24 giugno 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’Ufficio avevarettificato la rendita catastale di un immobile della contribuente,riclassificandolo, in esito a procedura DOCFA, in classe 7, in luogodella classe 5 proposta.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Sicilia, in riformadella pronuncia di primo grado, accoglieva l’appello dell’attualecontroricorrente ed annullava l’avviso impugnato.Ciò, reputando che l’avviso non fosse motivato e chel’amministrazione avesse fornito un apparato argomentativopostumo, senza aver prima esplicitato nell’atto le ragioni delriclassamento, laddove solo nelle controdeduzioni aveva documentato«i riferimenti agli altri immobili» utilizzati per la comparazione.3. Con ricorso notificato in data 19 aprile 2022 l’Agenzia delleEntrate proponeva ricorso contro la suindicata pronuncia, sulla basedi un unico motivo.4. La società contribuente notificava controricorso il 24 maggio2022, ed ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia ha dedotto, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 2Numero registro generale 10368/2022Numero sezionale 5123/2026Numero di raccolta generale 22481/2026Data pubblicazione 30/06/2026del d.l. 16/1993 (convertito nella legge n. 75/1993), nonché del d.m.701/1994, oltre che degli artt. 3 della legge n. 241/1990 e 7 dellalegge n. 212/2000, sostenendo che l’avviso fosse adeguatamentemotivato, in ragione del fatto che la rettifica era stata operatadall’Ufficio sulla base dei medesimi elementi indicati dallacontribuente con la dichiarazione presentata in sede di proceduradocfa, essendosi modificata solo la classe, che è elemento (nonfattuale, ma) reddituale, indicante, a mente dell’art. 9 del r.d.l. n.652/1939, la rendita lorda media ordinaria ritraibile dall’unitàimmobiliare, sulla base, quindi, di una valutazione meramente tecnicasul valore economico del bene.2. Il motivo è fondato.Nell’elaborazione di questa Corte ricorre, infatti, il principiosecondo cui in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzionedella rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura docfa,quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianodisattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta equella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardanteil valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativoavviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dellaclasse attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione deglielementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita especificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pienoesercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggettodell'eventuale contenzioso (cfr. tra le tante, anche da ultimo, Cass.,Sez. T, 20 maggio 2025, n. 13521 che richiama Cass. Sez. 5, 19novembre 2024, n. 29754; in precedenza Cass., Sez. 5^, 31 ottobre2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass.,Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobreNumero registro generale 10368/2022Numero sezionale 5123/2026Numero di raccolta generale 22481/2026Data pubblicazione 30/06/20262019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass.,Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021,nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^- 5, 15 marzo 2021, n. 7210;Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7aprile 2022, n. 11281; Cass., Sez. 5^, 8 novembre 2023, nn. 31032e 31073; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2024, n. 9127; nello stesso senso,Cass., Sez. T., 11 agosto 2025, n. 23079).Tanto più nel caso - come quello in rassegna – in cui ilriclassamento di immobili è intervenuto solo per modificare la classe,che - come correttamente osservato dall’Agenzia – costituisceespressione di un giudizio tecnico sul valore economico del bene,siccome basato, ai sensi dell’art. 9 del r.d.l. n. 652/1939, sulla stimadella rendita lorda media ordinaria ritraibile dall’unità immobiliare.3. L’illustrata valutazione del giudice regionale si è discostata datali principi, mostrando, nella parte in cui ha sottolineato la postumaproduzione della documentazione a sostegno della metodologiacomparativa applicata, di confondere, in realtà, profili che vannotenuti distinti, vale a dire quello della motivazione dell’avviso e ladimostrazione (prova) dei fatti costitutivi della pretesa fiscale, senzaconsiderare, quindi, che «La motivazione dell'avviso di accertamentocostituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto daquello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatticostitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinatadalle regole processuali dell'istruzione probatoria operantinell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (cfr., tra letante, Cass. Sez. T., 14 maggio 2024, n. 13305, che richiama Cass.Sez. T., 21 febbraio 2020, n. 4639 e, nello stesso senso, Cass. 5aprile 2013, n. 8399; Cass. 28 settembre 2020, n. 20428; Cass. 10maggio 2022, n. 14744).Numero registro generale 10368/2022Numero sezionale 5123/2026Numero di raccolta generale 22481/2026Data pubblicazione 30/06/2026Tanto giustifica l’accoglimento del ricorso e la cassazione dellasentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondogrado della Sicilia – in altra composizione - per l’esame della correttadeficit motivazionale dell’avviso, nonché per regolare le spese delpresente grado di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte di giustizia di secondo grado della Sicilia – in altracomposizione – anche per regolare le spese del presente grado dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 giugno 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto