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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08184/2026

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orrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CALTANISSETTA n.5892/2021 depositata il 21/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/20261.

CELIDONIO Francesco era attinto da avviso di accertamento n.TYQ01A200611/2015 con il quale la DP di Caltanissetta dell’Agenzia delleentrate contestava un maggior reddito di impresa, un maggiore valoredella produzione netta ed un maggiore volume d’affari, conseguentementerettificando la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2008 eliquidando maggiori imposte,1.1.

A termini del ricorso per cassazione (p. 3), l’avviso scaturiva daPVC della Compagnia di Gela della GdF a seguito di verifiche bancarie efinanziarie ex art. 32 DPR n. 600 del 1973 a carico del contribuente e deldi lui padre [OSCURATO:PERSONA] e riposava sui “seguenti atti (cfr. motivazioneavviso di accertamento): PVC redatto dalla G.D.F. compagnia di Gela , inrelazione alla ripresa a tassazione dei movimenti finanziari (atto notificatoal contribuente); PVC redatto nei confronti di soggetto terzo (atto maiportato a conoscenza del contribuente)[;] documentazione prodotta dallastessa parte in relazione alle contestazioni relative all’utilizzo di fatture peroperazioni inesistenti (contestazioni mosse dall’Ufficio senza il necessariopreventivo contraddittorio e senza emissione di alcun PVC)”.2.

Il contribuente adiva impugnatoriamente la CTP di Caltanissetta, laquale, giusta sentenza n. 562/2017, accoglieva il ricorso.2.1.

A termini del ricorso per cassazione, che riporta in parte il testo ditale sentenza, le ragioni dell’accoglimento risiedevano nell’inottemperanza,da parte dell’A.F., all’onere di motivazione dell’avviso e nellasomministrazione della prova, da parte del contribuente, “circa la realeesecuzione dei lavori”.2.2.

A termini della sentenza in epigrafe, che riporta in altra parte iltesto di tale sentenza, le ragioni dell’accoglimento risiedevano,essenzialmente, nella rilevata nullità della notifica dell’avviso.Numero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/20263.

Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, accolto, nella resistenzadel contribuente, dalla CTR della Sicilia, giusta sentenza in epigrafe,osservando:- Riguardo l’inesistenza giuridica della notifica, l’avviso diaccertamento in contestazione è stato notificato da soggetto “messonotificatore” del Comune di Gela, a persona diversa dal destinatario in ViaRossini n.67 di Gela e non in via Rossini, 24 di Gela.

Il messo notificatorenon giustifica in alcun modo la notifica ad un indirizzo errato e il Sig.[OSCURATO:PERSONA] non presenta querela di falso nei confronti di talesoggetto che nella circostanza rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale;- La motivazione dell’avviso di accertamento non risulta esserecarente, né insufficiente, né tantomeno apparente perché richiamaesattamente gli atti - pvc della GdF, memoria, consulenza e documenti [-]consegnati alla direzione ai sensi dell’art.12, comma 7 della Legge212/2000.- Riguardo la mancata e/o errata valutazione delle giustificazionifornite ai movimenti bancari[,] il contribuente nelle proprie memorie nongiustificava alcuni movimenti bancari di prelevamento e di versamento.Per ciò che riguarda la detraibilità dell’IVA, il contribuente dichiara diavere usato l’ordinaria diligenza[,] atteso che i prestatori di servizi hannoregolarmente sottoscritto regolari contratti, ma[,] in totale assenza didocumentazione, non sono stati dimostrati i pagamenti effettuati percontanti a fronte di cifre rilevanti.

“[I]n tema di contenzioso tributario,l’avviso di accertamento ha carattere di ‘provocatio ad opponendum’,sicché l’obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 56 deld.P.R. n. 633 del 1972, ogni qual volta l’Amministrazione abbia posto ilcontribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementiessenziali […]”.

Pertanto, l’avviso di accertamento […] deve ritenersicorrettamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale diNumero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/2026contestazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato oconsegnato all’intimato, con la conseguenza che l’Amministrazione non ètenuta ad includere, nell’avviso di accertamento[,] notizia delle proveposte a fondamento del verificarsi di taluni fatti né di riportarne[,] sia puresinteticamente, il contenuto”.4.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Il Consigliere delegatoformulava proposta di definizione anticipata.

Il difensore del contribuentedepositava istanza di decisione.A seguito di fissazione dell’adunanza camerale per la discussione delricorso, entrambe le parti depositavano ampie memorie illustrative,mediante le quali insistevano nelle prese conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Primo motivo: “Nullità della sentenza per mancanza di motivazionein violazione 111 comma 6 Costituzione e 132 c.p.c. commi 2 e 4, inrelazione […] all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.”.1.1.

La sentenza impugnata riferisce solo minimamente dellosvolgimento del processo, senza specificare le difese delle parti edoltretutto errando laddove ritiene che l’annullamento dell’avviso da partedella CTP fosse motivato sull’accoglimento dell’eccezione di inesistenzagiuridica della notifica dell’atto.

È laconica sulla motivazione dell’avviso diaccertamento; sulle prove offerte dal contribuente in primo grado;sull’eccezione, “accolta dal primo giudicante”, circa la “mancata emissionedel PVC” ed il difetto di contraddittorio quanto alle “contestazioni di utilizzodi fatture per operazioni inesistenti”.1.2.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/2026La sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva dal duplicepunto di vista grafico e contenutistico, integrando perciò la soglia del cd.minimo costituzionale (Cass., Sez.

U, n. 8053 del 2014).In particolar modo, circa la mancata precisazione delle difese delleparti nello svolgimento del processo ed il preteso errore ricostruttivo delleragioni dell’annullamento dell’avviso da parte della CTP, non deduce ilcontribuente – che non si duole, innanzi a questa S.C., della (motivazionein ordine alla) ritenuta, dalla CTR, ritualità della notifica – alcun effettivopregiudizio alle prerogative difensive.D’altro canto, a seguito del “thema” della ritualità della notifica, la CTRindica le questioni oggetto di controversia contestualmente allatrattazione, per l’effetto rendendo conto delle posizioni delle parti.Circa la motivazione dell’avviso di accertamento, il motivo, in difetto diautosufficienza, non la riproduce e comunque non contrasta l’affermazionedella CTR secondo cui esso contiene gli elementi essenziali per consentireun’adeguata difesa.Circa le prove offerte dal contribuente, la CTR affronta “funditus” laquestione:- sia sul versante delle giustificazioni delle movimentazioni bancarie,scrivendo che, “riguardo la mancata e/o errata valutazione dellegiustificazioni fornite ai movimenti bancari il contribuente nelle propriememorie non giustificava alcuni movimenti bancari di prelevamento e diversamento”; affermazione, questa, che, riscontrata finanche da quantoleggesi a p. 11 del ricorso sulla fornita giustificazione “per la quasi totalità”dei “movimenti finanziari”, allude ad un’insufficienza del compendiogiustificativo, senza che il ricorso formuli alcuna censura per violazionedell’art. 32 DPR n. 600 del 1973 e comunque offra ragguagli sulleoperazioni contestate in ricorso e sulle corrispondenti giustificazionidocumentali;Numero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/2026- sia sul versante delle operazioni inesistenti, scrivendo che “per ciòche riguarda la detraibilità dell’IVA, il contribuente dichiara di avere usatol’ordinaria diligenza […], ma[,] in totale assenza di documentazione, nonsono stati dimostrati i pagamenti effettuati per contanti a fronte di cifrerilevanti”; affermazione, questa, neppure avversata in ricorso.Circa la “mancata emissione del PVC”, in disparte la totale genericità eper vero la scarsa perspicuità della censura, la CTR correttamenteosserva, invocando giurisprudenza di legittimità, che “deve ritenersicorrettamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale dicontestazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato oconsegnato all’intimato”.

Qualora poi la censura dovesse riferirsi al “PVCredatto nei confronti di soggetto terzo (atto mai portato a conoscenza delcontribuente)”, comunque sarebbe ad osservarsi che la CTR, con precisoaccertamento in fatto, ha ritenuto l’avviso, che “richiama esattamente gliCirca il difetto di contraddittorio, la CTR – come appena visto – rilevache l’avviso “richiama” il PVC, noto al contribuente, oltreché “memoria,consulenza e documenti consegnati alla direzione ai sensi dell’art.12,comma 7 della Legge 212/2000”: donde la medesima non incorre inalcuna omissione, né di pronuncia né di motivazione, pervenendo invecead implicita pronuncia di rigetto, motivata in funzione del rilievodell’essere stato il contribuente effettivamente messo nelle condizioni dipartecipare al procedimento, tanto da aver presentato memoria edocumenti.2.

Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione di norme di dirittocon riguardo all’art. 12, comma 7[,] della legge n. 212/2000, all’art. 41della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, oltre ai principiaffermati dalla Corte di Cassazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma1, n. 3.”.Numero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/20262.1.

“L’Ufficio ha contestato al contribuente anche l’utilizzo di fattureper operazioni ritenute inesistenti.

Tali contestazioni, non contenute nelPVC redatto dalla G.d.F., sono state sollevate dall’Agenzia delle entratesulla scorta della documentazione presentata dal ricorrente in sede dimemorie ex art. 12, comma 7, L. 212/2000”.

La CTR non ha “verificato”,quanto all’IVA, il rispetto del contraddittorio, in materia di IVAobbligatorio.

Il contribuente “ha offerto nel corso primo grado di giudizio laprova positiva della incolpevole ignoranza della irregolarità dei suoifornitori”; “conseguentemente, qualora il contradditorio fosse statoregolarmente attivato dall’Ufficio, l’esito del procedimento amministrativo,certamente, poteva essere diverso”.2.2.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.È inammissibile nella parte in cui, in difetto di precisione edautosufficienza, non trascrive e non localizza gli atti del procedimentoamministrativo e le asserite produzioni documentali in primo grado.È comunque manifestamente infondato nella parte in cui pretermetteche – come già osservato nella proposta di definizione agevolata – ancherispetto ai tributi armonizzati non è prescritta alcuna forma vincolata osacramentale con riguardo alle modalità di esperimento delcontraddittorio.

Si applica il principio secondo cui è sufficiente che ilcontraddittorio si realizzi in modo effettivo, indipendentemente daglistrumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure “funditus”partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati pur sempreall’interlocuzione preventiva (Cass. n. 16873 del 2024; Cass. n. 20436 del2021).Ora, nella specie, emerge dagli atti che il contribuente ha presentatomemorie e documenti, così sicuramente instaurando un momento diconfronto con l’AF, atto a pienamente soddisfare il contenuto sostanzialeNumero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/2026del contraddittorio, senza che il medesimo offra evidenza di eventualipregiudizi ciò nondimeno, in chiave difensiva, patiti.Inoltre, pur a voler, in via di mera ipotesi, prescindere da quantoinnanzi, questa Suprema Corte, in aderenza alla giurisprudenza unionale,ha ripetutamente chiarito che, in caso di violazione del contraddittorio,sussiste nullità dell’atto impositivo solo laddove sia assolto l’onere dellacd. prova di resistenza (cfr., per tutte, Cass., Sez.

U, nn. 21271 del 2025 e2483 del 2015; CGUE, sent. 1.10.2009, in C-141/08, punto 94).Nel caso che ne occupa, il contribuente non assolve detto onere,limitandosi, del tutto genericamente, ad evocare una non meglio descrittae men che meno trascritta e contestualizzata “copiosa produzionedocumentale”, di cui, oltreché non essere offerta “localizzazione” neifascicoli dei gradi di merito, neppure “a monte” è dimostrata decisività e,per vero, rilevanza.3.

In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi con lestatuizioni consequenziali ex artt. 96 e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 21.000 (di cui euro 14.000 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 7.000 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.Il medesimo deve essere altresì condannato a pagare la somma dieuro 3.500 alla Cassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate in euro 21.000, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/2026Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro 3.500.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore “pro tempore”, “exlege” rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) e presso la medesima domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 12-controricorrente-avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CALTANISSETTA n.5892/2021 depositata il 21/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/20261. CELIDONIO Francesco era attinto da avviso di accertamento n.TYQ01A200611/2015 con il quale la DP di Caltanissetta dell’Agenzia delleentrate contestava un maggior reddito di impresa, un maggiore valoredella produzione netta ed un maggiore volume d’affari, conseguentementerettificando la dichiarazione dei redditi presentata per l’anno 2008 eliquidando maggiori imposte,1.1. A termini del ricorso per cassazione (p. 3), l’avviso scaturiva daPVC della Compagnia di Gela della GdF a seguito di verifiche bancarie efinanziarie ex art. 32 DPR n. 600 del 1973 a carico del contribuente e deldi lui padre [OSCURATO:PERSONA] e riposava sui “seguenti atti (cfr. motivazioneavviso di accertamento): PVC redatto dalla G.D.F. compagnia di Gela , inrelazione alla ripresa a tassazione dei movimenti finanziari (atto notificatoal contribuente); PVC redatto nei confronti di soggetto terzo (atto maiportato a conoscenza del contribuente)[;] documentazione prodotta dallastessa parte in relazione alle contestazioni relative all’utilizzo di fatture peroperazioni inesistenti (contestazioni mosse dall’Ufficio senza il necessariopreventivo contraddittorio e senza emissione di alcun PVC)”.2. Il contribuente adiva impugnatoriamente la CTP di Caltanissetta, laquale, giusta sentenza n. 562/2017, accoglieva il ricorso.2.1. A termini del ricorso per cassazione, che riporta in parte il testo ditale sentenza, le ragioni dell’accoglimento risiedevano nell’inottemperanza,da parte dell’A.F., all’onere di motivazione dell’avviso e nellasomministrazione della prova, da parte del contribuente, “circa la realeesecuzione dei lavori”.2.2. A termini della sentenza in epigrafe, che riporta in altra parte iltesto di tale sentenza, le ragioni dell’accoglimento risiedevano,essenzialmente, nella rilevata nullità della notifica dell’avviso.Numero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/20263. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate, accolto, nella resistenzadel contribuente, dalla CTR della Sicilia, giusta sentenza in epigrafe,osservando:- Riguardo l’inesistenza giuridica della notifica, l’avviso diaccertamento in contestazione è stato notificato da soggetto “messonotificatore” del Comune di Gela, a persona diversa dal destinatario in ViaRossini n.67 di Gela e non in via Rossini, 24 di Gela. Il messo notificatorenon giustifica in alcun modo la notifica ad un indirizzo errato e il Sig.[OSCURATO:PERSONA] non presenta querela di falso nei confronti di talesoggetto che nella circostanza rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale;- La motivazione dell’avviso di accertamento non risulta esserecarente, né insufficiente, né tantomeno apparente perché richiamaesattamente gli atti - pvc della GdF, memoria, consulenza e documenti [-]consegnati alla direzione ai sensi dell’art.12, comma 7 della Legge212/2000.- Riguardo la mancata e/o errata valutazione delle giustificazionifornite ai movimenti bancari[,] il contribuente nelle proprie memorie nongiustificava alcuni movimenti bancari di prelevamento e di versamento.Per ciò che riguarda la detraibilità dell’IVA, il contribuente dichiara diavere usato l’ordinaria diligenza[,] atteso che i prestatori di servizi hannoregolarmente sottoscritto regolari contratti, ma[,] in totale assenza didocumentazione, non sono stati dimostrati i pagamenti effettuati percontanti a fronte di cifre rilevanti. “[I]n tema di contenzioso tributario,l’avviso di accertamento ha carattere di ‘provocatio ad opponendum’,sicché l’obbligo di sua motivazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 56 deld.P.R. n. 633 del 1972, ogni qual volta l’Amministrazione abbia posto ilcontribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementiessenziali […]”. Pertanto, l’avviso di accertamento […] deve ritenersicorrettamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale diNumero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/2026contestazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato oconsegnato all’intimato, con la conseguenza che l’Amministrazione non ètenuta ad includere, nell’avviso di accertamento[,] notizia delle proveposte a fondamento del verificarsi di taluni fatti né di riportarne[,] sia puresinteticamente, il contenuto”.4. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi.L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. Il Consigliere delegatoformulava proposta di definizione anticipata. Il difensore del contribuentedepositava istanza di decisione.A seguito di fissazione dell’adunanza camerale per la discussione delricorso, entrambe le parti depositavano ampie memorie illustrative,mediante le quali insistevano nelle prese conclusioni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Primo motivo: “Nullità della sentenza per mancanza di motivazionein violazione 111 comma 6 Costituzione e 132 c.p.c. commi 2 e 4, inrelazione […] all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.”.1.1. La sentenza impugnata riferisce solo minimamente dellosvolgimento del processo, senza specificare le difese delle parti edoltretutto errando laddove ritiene che l’annullamento dell’avviso da partedella CTP fosse motivato sull’accoglimento dell’eccezione di inesistenzagiuridica della notifica dell’atto. È laconica sulla motivazione dell’avviso diaccertamento; sulle prove offerte dal contribuente in primo grado;sull’eccezione, “accolta dal primo giudicante”, circa la “mancata emissionedel PVC” ed il difetto di contraddittorio quanto alle “contestazioni di utilizzodi fatture per operazioni inesistenti”.1.2. Il motivo è infondato.Numero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/2026La sentenza impugnata esibisce una motivazione effettiva dal duplicepunto di vista grafico e contenutistico, integrando perciò la soglia del cd.minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).In particolar modo, circa la mancata precisazione delle difese delleparti nello svolgimento del processo ed il preteso errore ricostruttivo delleragioni dell’annullamento dell’avviso da parte della CTP, non deduce ilcontribuente – che non si duole, innanzi a questa S.C., della (motivazionein ordine alla) ritenuta, dalla CTR, ritualità della notifica – alcun effettivopregiudizio alle prerogative difensive.D’altro canto, a seguito del “thema” della ritualità della notifica, la CTRindica le questioni oggetto di controversia contestualmente allatrattazione, per l’effetto rendendo conto delle posizioni delle parti.Circa la motivazione dell’avviso di accertamento, il motivo, in difetto diautosufficienza, non la riproduce e comunque non contrasta l’affermazionedella CTR secondo cui esso contiene gli elementi essenziali per consentireun’adeguata difesa.Circa le prove offerte dal contribuente, la CTR affronta “funditus” laquestione:- sia sul versante delle giustificazioni delle movimentazioni bancarie,scrivendo che, “riguardo la mancata e/o errata valutazione dellegiustificazioni fornite ai movimenti bancari il contribuente nelle propriememorie non giustificava alcuni movimenti bancari di prelevamento e diversamento”; affermazione, questa, che, riscontrata finanche da quantoleggesi a p. 11 del ricorso sulla fornita giustificazione “per la quasi totalità”dei “movimenti finanziari”, allude ad un’insufficienza del compendiogiustificativo, senza che il ricorso formuli alcuna censura per violazionedell’art. 32 DPR n. 600 del 1973 e comunque offra ragguagli sulleoperazioni contestate in ricorso e sulle corrispondenti giustificazionidocumentali;Numero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/2026- sia sul versante delle operazioni inesistenti, scrivendo che “per ciòche riguarda la detraibilità dell’IVA, il contribuente dichiara di avere usatol’ordinaria diligenza […], ma[,] in totale assenza di documentazione, nonsono stati dimostrati i pagamenti effettuati per contanti a fronte di cifrerilevanti”; affermazione, questa, neppure avversata in ricorso.Circa la “mancata emissione del PVC”, in disparte la totale genericità eper vero la scarsa perspicuità della censura, la CTR correttamenteosserva, invocando giurisprudenza di legittimità, che “deve ritenersicorrettamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale dicontestazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato oconsegnato all’intimato”. Qualora poi la censura dovesse riferirsi al “PVCredatto nei confronti di soggetto terzo (atto mai portato a conoscenza delcontribuente)”, comunque sarebbe ad osservarsi che la CTR, con precisoaccertamento in fatto, ha ritenuto l’avviso, che “richiama esattamente gliCirca il difetto di contraddittorio, la CTR – come appena visto – rilevache l’avviso “richiama” il PVC, noto al contribuente, oltreché “memoria,consulenza e documenti consegnati alla direzione ai sensi dell’art.12,comma 7 della Legge 212/2000”: donde la medesima non incorre inalcuna omissione, né di pronuncia né di motivazione, pervenendo invecead implicita pronuncia di rigetto, motivata in funzione del rilievodell’essere stato il contribuente effettivamente messo nelle condizioni dipartecipare al procedimento, tanto da aver presentato memoria edocumenti.2. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione di norme di dirittocon riguardo all’art. 12, comma 7[,] della legge n. 212/2000, all’art. 41della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea, oltre ai principiaffermati dalla Corte di Cassazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma1, n. 3.”.Numero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/20262.1. “L’Ufficio ha contestato al contribuente anche l’utilizzo di fattureper operazioni ritenute inesistenti. Tali contestazioni, non contenute nelPVC redatto dalla G.d.F., sono state sollevate dall’Agenzia delle entratesulla scorta della documentazione presentata dal ricorrente in sede dimemorie ex art. 12, comma 7, L. 212/2000”. La CTR non ha “verificato”,quanto all’IVA, il rispetto del contraddittorio, in materia di IVAobbligatorio. Il contribuente “ha offerto nel corso primo grado di giudizio laprova positiva della incolpevole ignoranza della irregolarità dei suoifornitori”; “conseguentemente, qualora il contradditorio fosse statoregolarmente attivato dall’Ufficio, l’esito del procedimento amministrativo,certamente, poteva essere diverso”.2.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato.È inammissibile nella parte in cui, in difetto di precisione edautosufficienza, non trascrive e non localizza gli atti del procedimentoamministrativo e le asserite produzioni documentali in primo grado.È comunque manifestamente infondato nella parte in cui pretermetteche – come già osservato nella proposta di definizione agevolata – ancherispetto ai tributi armonizzati non è prescritta alcuna forma vincolata osacramentale con riguardo alle modalità di esperimento delcontraddittorio. Si applica il principio secondo cui è sufficiente che ilcontraddittorio si realizzi in modo effettivo, indipendentemente daglistrumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure “funditus”partecipative o l’impiego di altri meccanismi finalizzati pur sempreall’interlocuzione preventiva (Cass. n. 16873 del 2024; Cass. n. 20436 del2021).Ora, nella specie, emerge dagli atti che il contribuente ha presentatomemorie e documenti, così sicuramente instaurando un momento diconfronto con l’AF, atto a pienamente soddisfare il contenuto sostanzialeNumero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/2026del contraddittorio, senza che il medesimo offra evidenza di eventualipregiudizi ciò nondimeno, in chiave difensiva, patiti.Inoltre, pur a voler, in via di mera ipotesi, prescindere da quantoinnanzi, questa Suprema Corte, in aderenza alla giurisprudenza unionale,ha ripetutamente chiarito che, in caso di violazione del contraddittorio,sussiste nullità dell’atto impositivo solo laddove sia assolto l’onere dellacd. prova di resistenza (cfr., per tutte, Cass., Sez. U, nn. 21271 del 2025 e2483 del 2015; CGUE, sent. 1.10.2009, in C-141/08, punto 94).Nel caso che ne occupa, il contribuente non assolve detto onere,limitandosi, del tutto genericamente, ad evocare una non meglio descrittae men che meno trascritta e contestualizzata “copiosa produzionedocumentale”, di cui, oltreché non essere offerta “localizzazione” neifascicoli dei gradi di merito, neppure “a monte” è dimostrata decisività e,per vero, rilevanza.3. In definitiva, il ricorso è integralmente da rigettarsi con lestatuizioni consequenziali ex artt. 96 e 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.Pertanto, il contribuente deve essere condannato a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 21.000 (di cui euro 14.000 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 7.000 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.Il medesimo deve essere altresì condannato a pagare la somma dieuro 3.500 alla Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate le spesedi lite, liquidate in euro 21.000, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 29691/2021Numero sezionale 7757/2025Numero di raccolta generale 8184/2026Data pubblicazione 02/04/2026Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro 3.500.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 13 novembre 2025.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08184/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris