CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 14840/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/2025 della [OSCURATO:PERSONA] MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette le conclusioni scritte presentate, con l’allegata nota spese, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale, nell’interesse della parte civile, ha sollecitato ladeclaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 15 settembre 2025, la Corte di appello di Messina haconfermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pattiin data 3 ottobre 2024 con la quale, all’esito del rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] erastato condannato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], alla pena di 3 anni e 6 mesidi reclusione e di 900 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del delittoprevisto dagli artt. 61, primo comma, nn. 5) e 7), 110, 624-bis, secondo e terzocomma, cod. pen., per essersi gli imputati impossessati, sottraendoli all’anzianapersona offesa, di una busta contenente oggetti preziosi per un valore di circa15.000 euro, cagionandole un danno patrimoniale di rilevante gravità eapprofittando di circostanze di luogo e persona, tali da ostacolarne la privatadifesa; fatto accertato in data 18 gennaio 2024.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendodue distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della leggepenale nonché il travisamento della prova in ordine alla sussistenza dellaaggravante prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen.A fronte della deduzione difensiva, svolta con i motivi di appello, secondo cuile risultanze di indagine non consentivano di accertare che l’imputato avesseapprofittato delle peculiari circostanze di contesto tali da ostacolare la privatadifesa, la Corte di merito avrebbe eluso di confrontarsi con la doglianza devoluta,non considerando che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per furto con strappo e non peraver ordito una messa in scena artificiosa e ingannevole, che non aveva avutoalcuna incidenza nella verificazione dell’illecito, commesso grazie alla repentinitàdell’azione e della forza con cui egli aveva sottratto la res furtiva. E ciò tanto piùove si consideri che, ai fini dell’integrazione dell’aggravante in parola, è necessarioaccertare che la difesa sia stata concretamente ostacolata dalle condizioni stabilitedalla norma (così Sez. U, n. 4275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02),laddove dalla sentenza impugnata non sarebbe dato dedurre che le condizioni incui versava la vittima ne abbiano concretamente ostacolato le capacità reattive.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la mancanza o apparenza della motivazione in relazionealla sussistenza dell’aggravante del danno di particolare gravità di cui all’art. 61,primo comma, n. 7, cod. pen. Benché con i motivi di appello fosse stato dedottoche non si era proceduto a verificare la natura delle cose sottratte o alla stima delloro valore, né a svolgere un accertamento sulle generali condizioni economichedella persona offesa, la Corte territoriale avrebbe affermato, apoditticamente, chesussisteva un danno di particolare gravità in ragione del valore del bene e dellenon floride condizioni economiche della persona offesa.3. In data 20 dicembre 2025 il difensore della parte civile ha rassegnatoconclusioni scritte, con allegata nota spese, sollecitando la declaratoria diinammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.4. In data 23 dicembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scrittadel Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Muovendo dal primo motivo di ricorso, relativo alla configurabilitàdell’aggravante della minorata difesa, giova premettere che essa riguarda ognisituazione, di tempo, di luogo o persona, che sia tale da ostacolare la pubblica oprivata difesa e di cui l’agente abbia approfittato ai fini della commissione delreato. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamatadallo stesso ricorrente, ai fini dell’integrazione dell’aggravante della minoratadifesa, prevista dall’art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo,di luogo o di persona, di cui l’agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto,in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, nonessendo sufficiente l’idoneità astratta delle predette condizioni a favorire lacommissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv.282095 - 02). Dunque, è necessario che il giudice di merito compia una specificaverifica che dia conto di come le condizioni personali o gli altri elementi sopraindicati abbiano agevolato la commissione del reato.Nel caso di specie, diversamente da quanto dedotto con il primo motivo diricorso, l’aggravante è stata considerata sussistente attraverso una ragionevoleanalisi delle modalità esecutive del furto, avendo la sentenza impugnata dato attoche la donna si trovava in una condizione di precarietà emotiva determinata dallatelefonata in cui le era stato falsamente riferito che il figlio era stato coinvolto inun incidente automobilistico, venendo indotta a racimolare oro e gioielli per pagareimmediatamente un finto avvocato che avrebbe dovuto prendersi cura dellevicende legali del congiunto.Dunque, la condizione emotiva della persona offesa è stata in concretorilevante nella dinamica dell’esecuzione del furto con strappo, reso possibile dalfatto che la donna avesse creduto al raggiro architettato ai suoi danni, avesseraccolto gli oggetti preziosi e si fosse recata all’appuntamento con gli autori deldelitto, ove questi l’avevano derubata. Pertanto, le doglianze difensive articolatesul punto devono ritenersi infondate.3. Venendo, indi, alle censure svolte con il secondo motivo in relazioneall’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità prevista dal n. 7 dell’art.61, primo comma, cod. pen., va premesso che secondo il consolidato indirizzogiurisprudenziale di legittimità essa ricorre, innanzitutto, quando l’entità oggettivadel pregiudizio recato è tale da integrare, di per sé, un danno patrimoniale dirilevante gravità, ma anche quando esso, pur non essendo oggettivamentesignificativo, risulti tale in rapporto alle particolari condizioni economiche dellapersona offesa (ex multis Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446- 01; Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264543 - 01).Nel caso di specie, la sentenza di primo grado, la cui motivazione è destinataa integrarsi con quella della sentenza qui impugnata, ha evidenziato, accanto allaoggettiva rilevanza economica del danno, ricavabile dall’entità della somma, paria 15.000 euro, che era stata chiesta alla donna dal finto avvocato, come il dannodebba ritenersi particolarmente rilevante anche in rapporto al livello economicomedio della comunità sociale nel momento storico in cui il reato è stato commesso.Ciò in quanto il furto ha riguardato tutti i gioielli, accumulati durante l'intero arcodella sua vita, della persona offesa, pensionata e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] provincia, il cui livello economico medio era certamente modesto.Dunque, i Giudici di merito hanno motivato in maniera non illogica, nécontraddittoria, il riconoscimento dell’aggravante in parola, sicché le sentenze diprimo e secondo grado si rivelano esenti, nel complesso, dai vizi dedotti conl’odierno ricorso.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Con ordinanza n. 394/2026 in data 24 febbraio 2026 la Quinta Sezione penaledella Corte di cassazione ha disposto correggersi l’errore materiale contenuto neldispositivo annotato sul ruolo dell’udienza del 15 gennaio 2026 concernente ilpresente ricorso, nel senso che laddove era riportata la locuzione «ammessa alpatrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appellodi Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato», debba leggersi «cheliquida in complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge». P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro4500,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]