CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 00674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'inammissibilità del ricorso; vista la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti del ricorrente venivano congiuntamente applicate la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese. Le due misure cautelari veniva autonomamente impugnate e subivano una sorte diversa, posto che la misura interdittiva veniva confermata con ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta, mentre l'ordinanza cautelare concernente la misura dell'obbligo di presentazione veniva annullata, sul presupposto che le esigenze cautelari erano adeguatamente garantite dalla misura interdittiva. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Caltanissetta, confermava la sussistenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui agli artt. 319, secondo comma, 110 e 321 cod. pen., per avere, quale amministratore della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], promesso e dato al pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], presidente del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico Ipab (Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza) "[OSCURATO:PERSONA]", nonché a [OSCURATO:PERSONA], imprecisate somme di denaro e altre utilità (aiuto per la raccolta del 5x1000 in favore di una onlus; appoggio elettorale per le elezioni europee del 2019; assunzione di [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:PERSONA]), al fine di ottenere l'assegnazione degli immobili e della gestione dei servizi della casa di riposo "[OSCURATO:PERSONA]". 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Mauro, articolando due motivi e precisando che l'interesse al ricorso deriva dal fatto che la misura cautelare è stata annullata esclusivamente per la ritenuta insussistenza del periculum, avendo per converso il Tribunale riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza. Con il ricorso in cassazione, pertanto, il Mauro richiede l'annullamento della misura cautelare anche sotto il diverso profilo dell'insussistenza della gravità indiziarla. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 319 e 321 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale erroneamente sostenuto che í responsabili dell'Ipab avevano compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, trasferendo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata dal ricorrente) la gestione della casa di riposo gestita dall'Ipab. Si sostiene che tra l'ente pubblico e la società privata era intervenuto esclusivamente un contratto di locazione degli immobili con destinazione vincolata, soggetto esclusivamente alla disciplina civilistica e non anche alla operatività del codice degli appalti pubblici. Deduce il ricorrente che i giudici della cautela avrebbero errato nel ritenere che alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fosse stata trasferita, in rapporto di concessione, la gestione dell'attività assistenziale posto che l'Ipab aveva interrotto i rapporti con i propri assistiti in concomitanza con la locazione degli immobili. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge, in relazione all'art.321 cod. pen., e vizio di motivazione, relativamente alla ritenuta individuazione di una pluralità di utilità che il ricorrente avrebbe versato a Tandurella. Si afferma ztv. che i rapporti con il Tandurella erano stati tenuti costantemente da [OSCURATO:PERSONA] e che gran parte delle richieste di sponsorizzazione ed appoggio politico avanzate da Tandurella si inserivano nel rapporto che questi aveva con la Bennici, al quale il Mauro era sostanzialmente estraneo. Infine, vengono evidenziati plurimi elementi sulla cui base il Tribunale avrebbe dovuto escludere la sussistenza di un sicuro rapporto sinallagmatico tra le richieste avanzate da Tundarella e le promesse o presunte dazioni effettuate in suo favore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La misura cautelare oggetto dell'ordinanza impugnata è stata annullata dal Tribunale che ha escluso la ricorrenza delle esigenze cautelari, il che rende irrilevante che i gravi indizi di colpevolezza siano stati ritenuti sussistenti, in quanto l'annullamento della misura comporta il difetto di interesse ad impugnare. Per costante giurisprudenza, infatti, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (da ultimo, Sez.5, n. 2747 del 24/01/2022, Migliore, Rv. 282542). È utile richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata, è ammissibile a condizione che il ricorrente coltivi l'impugnazione ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione e che egli abbia manifestato tale volontà nello stesso ricorso personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale (Cass., Sez.6, n. 48583 del 15/10/2019, Capristo, Rv. 277567). Tale soluzione si giustifica proprio valorizzando la necessità della perdurante esistenza, fino alla definizione del giudizio di impugnazione, di un interesse concreto, consistente nella possibilità di ottenere un risultato processualmente favorevole, non essendo consentite forme di impugnazioni finalizzate al mero vaglio incidentale della fondatezza della tesi accusatoria. Nel caso di specie, non è neppure ipotizzabile un interesse derivante del futuro riconoscimento dell'ingiusta detenzione, posto che la misura oggetto di impugnazione non è custodiale. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci