CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15197/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaCampania n. 2754/2024 depositata il 24/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Come si apprende dagli atti, con atto di recupero n. TF7CR0200382-2021, emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. e notificato in data29.11.2021, l’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]/UfficioControlli provvedeva al recupero del credito relativo alla “Imposta perinvestimenti nel Mezzogiorno”, riferito all’anno 2020 ed indebitamenteutilizzato in compensazione nell’anno 2021. La richiesta dell’Ufficio,comprensiva di interessi e sanzioni, ammonta ad euro 320.696,40.2. I crediti in oggetto – erogabili a favore delle imprese disposte adacquisire nuovi beni strumentali facenti parte di progetti d’investimento –Numero registro generale 24298/2024Numero sezionale 3455/2026Numero di raccolta generale 15197/2026Data pubblicazione 20/05/2026erano stati disciplinati dall'art. 1 – commi da 98 a 108 – della legge28.12.2015 n. 208 (così come modificato dall'art. 7-quater del d.l.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27.02.2017,n.18) e, ai sensi del comma 103, veniva fatto obbligo alle impreseinteressate di produrre apposite comunicazioni in via telematicaall'Agenzia delle Entrate.2.1. In relazione al periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2019, detticrediti erano stati - nello specifico – previsti a favore di struttureproduttive ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise,Sardegna ed Abruzzo. In relazione a tali bonus - fatti rientrare tra i«contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dellostesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte delloStato, di altri Enti pubblici, o delle Comunità europee, per lo svolgimentodi attività imprenditoriali», veniva altresì richiesta l’acquisizioneobbligatoria da parte delle Amministrazioni procedenti delladocumentazione antimafia ex art. 67 – comma 1, lettera g) - del d.lgs. n.159/2011, come successivamente modificato dal d.lgs. n. 153/2014 (c.d.“[OSCURATO:PERSONA]”).2.2. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti fossesuperiore a 150.000,00 euro era previsto che l’Agenzia delle Entrate neautorizzasse l'utilizzo in compensazione solo in assenza di motivi ostativi edopo verifiche effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] di Cagliari.2.3. Sotto l’aspetto sanzionatorio, l’art. 13, comma 5, del d.lgs.18.12.1997 n. 471 aveva espressamente stabilito che «nel caso di utilizzoin compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle sommedovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento nellamisura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, innessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli artt.16 –comma 3 -e 17 – comma 2 - del Decreto Legislativo 18.12.1997 n. 472. Siintende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o inNumero registro generale 24298/2024Numero sezionale 3455/2026Numero di raccolta generale 15197/2026Data pubblicazione 20/05/2026parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabilemediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del Decreto delPresidente della Repubblica 29.09.1973 n. 600 ed all’art.54-bis delDecreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 633».2.4. Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] aveva segnalato che, ai finidella fruizione dei crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, lasocietà interessata aveva fatto pervenire due distinte comunicazioni: 1)una, in data 13.12.2019, relativamente a crediti per un importo di euro31.500,00, automaticamente usufruibili in quanto inferiori al limite dei150.000,00 euro fissato dalla legge; 2) l’altra, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], conriguardo a crediti pari ad euro 125.306,00, autorizzati all’utilizzo sottocondizione risolutiva, ma non automaticamente usufruibili, stante ilsuperamento del limite prestabilito dei 150.000,00 euro per effetto disommatoria con quelli di cui alla precedente richiesta.2.5. Conseguentemente, in data 17.11.2020 il Centro aveva inserito idati della società interessata nella [OSCURATO:PERSONA],segnalando all’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] la necessità di procedere al recupero a tassazione deicrediti indebitamente compensati e facendo anche seguire, il 05.11.2021,apposita informativa alla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva, per effettodi ciò, rigettato l’istanza di rinnovo dell’iscrizione della ILPA negli elenchidei fornitori “[OSCURATO:PERSONA]”, di cui all’art. 1, commi 52-56 della legge n. 190del 06/11/2012.3. La società contribuente presentava ricorso avverso l’atto direcupero in oggetto, con il quale: i) in via preliminare chiedeva, ai sensidell’art. 39 del d.lgs. n. 546/1992, la sospensione del processo tributario edegli effetti esecutivi dell’atto di recupero, in attesa della definizione dellaquestione nelle sedi giudiziarie amministrativa e penale; ii) deduceva ilfatto che gli investimenti posti in essere si fossero basati sulla assolutainesistenza di problematiche volte ad inficiare l’ottenimento dei benefici;Numero registro generale 24298/2024Numero sezionale 3455/2026Numero di raccolta generale 15197/2026Data pubblicazione 20/05/2026iii) eccepiva l’illegittimità, inammissibilità ed infondatezza delle preteseimpositive e sanzionatorie.3.1. L’Agenzia delle Entrate si costituiva e, nelle propriecontrodeduzioni, si opponeva alla richiesta di sospensione del processotributario e, nel merito, affermava la legittimità della pretesa erariale,rilevando che i crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiornoprima del rilascio della prescritta certificazione antimafia sono riconosciutisotto condizione risolutiva, con conseguente infondatezza dell’assuntoavversario, fondato sulla mancanza di corrispondenza temporale tral’evento sottoposto a condizione e l’evento risolutivo.3.2. Con memoria difensiva, la contribuente evidenziava che ladomanda era stata proposta, e quindi l’investimento era stato realizzato,in un arco temporale durante il quale la società era già sottoposta acontrollo ex art. 34-bis, comma 6 del codice antimafia, nel cui ambito ilTribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva nominato un amministratoregiudiziario ai fini del controllo contabile.4. I Giudici di primo grado accoglievano l’istanza di sospensione delprovvedimento impugnato e, in esito, con sentenza del 12.07.2022accoglievano il ricorso.5. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di giustiziatributaria di II grado della Campania accoglieva l’appellodell’Amministrazione finanziaria, ritenendo legittimo l’atto di recuperoimpugnato.6. Avverso la predetta sentenza ricorre la società contribuente con duemotivi, illustrati con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al finedell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa inpubblica udienza.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24298/2024Numero sezionale 3455/2026Numero di raccolta generale 15197/2026Data pubblicazione 20/05/20261. Con il primo motivo di ricorso la società contribuente lamenta, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in relazione alla sentenza n. 552/2024 del Consiglio di Stato.1.1. Deduce la ricorrente che la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania avrebbe erroneamente ritenuto di accoglierel’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate per l’asserito avveramentodella condizione risolutiva, e cioè per essere stata la [OSCURATO:SOCIETA]. destinatariadi informativa/interdittiva antimafia.1.2. Tuttavia, rileva, l’atto di interdittiva era stato tempestivamenteimpugnato innanzi al T.A.R. Campania, e successivamente, il Consiglio diStato, con sentenza n. 552/2024, pubblicata il 17.01.2024, l’avevadefinitivamente annullato.1.3. Rileva inoltre che, nonostante la società [OSCURATO:SOCIETA]. avesseprontamente allegato tale provvedimento amministrativo in sede digiudizio di appello tributario in data 1.03.2024 (e dunque più di un meseprima rispetto all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e rispetto alla pubblicazionedella sentenza del 24.04.2024), la Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania, senza farne alcun riferimento in sentenza, non neaveva esaminato e valutato il contenuto, che risultava inevitabilmente echiaramente interconnesso con la decisione che di lì a poco ha poiassunto. La decisione che avrebbero dovuto assumere nel caso de quo igiudici tributari non poteva non tener conto, o quantomeno farriferimento, alla pronuncia di merito e definitiva del Consiglio di Stato.Infatti, se da un lato, in sede amministrativa, è stato impugnatoproprio il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo dell’iscrizionedella Ilpa negli elenchi dei fornitori “[OSCURATO:PERSONA]” (a seguito dellacomunicazione della Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), dall’altro, inambito tributario, l’atto di recupero n. TF7CR0200382-2021 del creditod’imposta “Mezzogiorno” relativo all’anno 2020 e utilizzato inNumero registro generale 24298/2024Numero sezionale 3455/2026Numero di raccolta generale 15197/2026Data pubblicazione 20/05/2026compensazione nell’anno 2021 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (a seguito diasserito avveramento della condizione risolutiva, smentita prontamente insede amministrativa) è scaturito dalla stessa motivazione sottesa alrigetto dell’istanza di rinnovo dell’iscrizione della società nella suddetta“[OSCURATO:PERSONA]”: l’asserito pericolo di condizionamento criminale sulla gestionedella società che il Consiglio di Stato, con la citata sentenza del 2024,aveva già escluso.1.4. Il motivo è fondato.1.5. La menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 552/2024 delrisulta essere stata prodotta tempestivamente – in data 1° marzo 2024per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - nel giudizio di appello, tuttavial’annullamento definitivo del diniego di iscrizione della società ricorrentenella “white list” è fatto il cui esame è stato del tutto omesso da parte delCollegio territoriale. Si rileva inoltre che ai fini dell’autosufficienza IlpaS.r.l. ha prodotto il fascicolo telematico di secondo grado. Non si pongono,in radice, questioni di ammissibilità della produzione, in ragione del testoratione temporis vigente dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992,che consentiva senza limiti la produzione di nuovi documenti in appello, ecomunque si tratta di documento sopravvenuto, la cui produzione sarebbeammessa anche dalla attuale formulazione del primo comma dell’art. 58cit.2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degliartt. 67, comma 1, lettera g), e 92, comma 2 e 3, del d. lgs. n. 159/2011(come modificato dal d. lgs. 153/2014, cd. codice antimafia).2.1. Osserva la ricorrente che la domanda per la fruizione del creditod’imposta e l’utilizzo degli investimenti nel Mezzogiorno si erano realizzatiin un arco temporale nel quale la società Ilpa era già sottoposta acontrollo ex art. 34-bis, comma 6 - del Codice antimafia (tra la secondametà del 2019 e la prima metà del 2020), con la presenza di unNumero registro generale 24298/2024Numero sezionale 3455/2026Numero di raccolta generale 15197/2026Data pubblicazione 20/05/2026amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere. Venuta poi a scadenza la procedura, il competente Tribunale, conordinanza del 15/02/2021, esaminate le relazioni periodiche presentatedall’allora amministratore giudiziario, con sentenza n. 30/2019 aveva nellospecifico dichiarato «ultimato, senza criticità, il periodo di controllogiudiziario dell’azienda».2.2. All’atto delle richieste dei crediti d’imposta (13.12.2019 e03.11.2020), l’[OSCURATO:SOCIETA]. non era ancora stata destinataria diinformativa/interdittiva antimafia, e detta circostanza risulta avallatadall’avvenuta iscrizione negli elenchi di fornitori, prestatori di servizio edesecutori di lavoro non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.“[OSCURATO:PERSONA]”), disposta dalla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.3. Sul punto, la ricorrente richiama inoltre la disciplina dettata dallenorme evocate in rubrica, secondo cui la perdita dei benefici dei creditid’imposta sarebbe direttamente ancorata all’avveramento della condizionerisolutiva della definitività del provvedimento di interdittiva, requisito che,al momento di notifica dell’atto di recupero, non sussisteva, e che non èmai venuto ad essere, stante il richiamato pronunciamento del Consiglio diStato.3. Il motivo è fondato, nei termini che seguono.3.1. La disciplina speciale che regola le modalità di erogazione - ed ipresupposti della eventuale revoca - del credito d’imposta in questione valetta in combinato disposto con gli artt. 67, comma 1, lettera g), e 92,comma 2 e 3, del d.lgs. n. 159/2011 (come modificato dal D. Lgs.153/2014, cd. “[OSCURATO:PERSONA]”) e con l’art. 1, commi 52-56 della leggen. 190 del 06/11/2012.3.2. Le c.d. “white list” sono un istituto codificato con la legge 6novembre 2012, n. 190 (art. 1, commi 52-56). Pur con le dovutedifferenze di procedimento, legate alla sua natura ad istanza di parte,l’iscrizione negli elenchi prefettizi presuppone un’istruttoria il cui oggettoNumero registro generale 24298/2024Numero sezionale 3455/2026Numero di raccolta generale 15197/2026Data pubblicazione 20/05/2026sostanziale di indagine è il medesimo delle informazioni antimafia, cioè laverifica dell’assenza di cause preclusive ex art. 67, del d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, e l’insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cuiall’art. 84 del medesimo Codice antimafia.3.3. Per effetto del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, poi convertito con legge11 agosto 2014, n. 114, la suddetta iscrizione, pur conservandoformalmente la primigenia natura volontaria, è divenuta di fattoadempimento necessitato attraverso il quale viene accertata, nei confrontidei soggetti che operano nei settori “sensibili”, l’assenza di motivi ostativiai fini antimafia. Inoltre, l’iscrizione nell’elenco tiene luogo dellacomunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini dellastipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativiad attività diverse. Ed infatti l’art. 1, comma 52 della legge 6 novembre2012, n. 190, dispone che «Per le attività imprenditoriali di cui al comma53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisireindipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, è obbligatoriamente acquisita daisoggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in viatelematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutoridi lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti neimedesimi settori. Il suddetto elenco è istituito presso ogni prefettura.L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui ilsoggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettuaverifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi diinfiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazionedell'impresa dall'elenco». Il seguente comma 52-bis precisa che«L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo dellacomunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini dellaNumero registro generale 24298/2024Numero sezionale 3455/2026Numero di raccolta generale 15197/2026Data pubblicazione 20/05/2026stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativiad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta».4. Tanto premesso, non vi è dubbio che il beneficio economico di cuitrattasi rientri tra i «contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altreerogazioni dello stesso tipo, comunque denominate» indicati dall’art. 67,comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 159/2011.4.1. È, inoltre, previsto che laddove il provvedimento antimafia nonvenga rilasciato nel termine ordinatorio prescritto, l’Amministrazioneprocedente abbia la facoltà, ma non l’obbligo, di sospendere il versamentofino alla ricezione della documentazione liberatoria (art. 88, comma 4-quater d.lgs. n. 159/2011).4.2. L’Amministrazione può comunque - legittimamente - determinarsianche in assenza della citata documentazione, corrispondendo i contributi,i finanziamenti e le altre erogazioni sotto condizione risolutiva (art. 88,comma 4-bis) e così è avvenuto nella fattispecie in esame (in tale senso v.la Circ. n. 11001/119/20(8)-A del 3 luglio 2018 del Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA]. II Ord. Sic. Pubb.).4.3. L’art. 67, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 159/2011, infine,dispone che «Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimentodefinitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capoII non possono ottenere: (…) g) contributi, finanziamenti o mutuiagevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delleComunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali (…)».5. E, dunque, in sintesi:- all’atto delle richieste dei crediti d’imposta (13.12.2019 e 03.11.2020),la società [OSCURATO:SOCIETA]. non era destinataria di informativa/interdittivaantimafia, e detta circostanza risulta avallata dall’avvenuta iscrizione neglielenchi di fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavoro nonsoggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) ex art. 1, commiNumero registro generale 24298/2024Numero sezionale 3455/2026Numero di raccolta generale 15197/2026Data pubblicazione 20/05/202652-56 legge 6 novembre 2012, n. 190, disposta dalla Prefettura di Casertain data 01.08.2020;- il credito è quindi stato concesso sotto condizione risolutiva, conesercizio da parte dell’Amministrazione della facoltà di cui all’art. 88,comma 4-bis del d.lgs. n. 159/2011;- al momento della revoca e del conseguente recupero del credito, conl’atto qui impugnato, non si era avverata la condizione risolutiva, daidentificare con la definitività del provvedimento di diniego di rinnovo dellaiscrizione nella “white list” prefettizia, iscrizione da equipararsi quoadeffectum, per quanto supra argomentato, ad un provvedimento diinformazione antimafia liberatoria;- il diniego di iscrizione era stato, infatti, impugnato dalla società e,quindi, prima sospeso ed infine annullato con sentenza con sentenza n.552/2024, pubblicata il 17.01.2024, che la società contribuente avevatempestivamente prodotto avanti alla CTR della Campania.6. Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: «I crediti diimposta per investimenti nel Mezzogiorno disciplinati dall'art. 1, commi da98 a 108, della legge 28.12.2015 n. 208 (così come modificato dall'art. 7-quater del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 243, convertito con modificazioni dalla legge27.02.2017, n.18) rientrano tra i «contributi, finanziamenti o mutuiagevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate»indicati dall’art. 67, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. CodiceAntimafia), e richiedono la certificazione di iscrizione negli elenchi difornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavoro non soggetti atentativo di infiltrazione mafiosa – “white list” - ex art. 1, commi 52-56legge 6 novembre 2012, n. 190, iscrizione da equipararsi quoad effectum,per quanto supra argomentato, ad un provvedimento di informazioneantimafia liberatoria; se erogati sotto condizione risolutiva, tali creditivengono recuperati dall’Amministrazione nel caso di avveramento dellacondizione, da identificarsi nella specie con la definitività delNumero registro generale 24298/2024Numero sezionale 3455/2026Numero di raccolta generale 15197/2026Data pubblicazione 20/05/2026provvedimento di diniego di rinnovo della iscrizione nella “white list”prefettizia».7. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza deveessere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti difatto, può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, cod.proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso della societàcontribuente.Si compensano le spese dell’intero giudizio, stante la peculiarità enovità delle questioni trattate. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo lacausa nel merito, accoglie il ricorso originario della società contribuente.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/04/2026.La PresidenteRoberta Crucitti