Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 luglio 2024

Cassazione n. 45130/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA— rdato avv o alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di cui agli artt.479 e 476 cod. pen., perché estinto per prescrizione; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591 comma 1 lett. c), 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo.

Il ricorso è stato depositato il 22/07/2024 a fronte di sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - con rito cartolare ex art. 23 bis L. 176/2020 e notifica del dispositivo della sentenza nella medesima data, ai sensi del comma 3 del citato art. 23 bis - con motivazione entro 15 giorni ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.

La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 23/05/2024 - decorreva il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo il 22/07/2024.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 novembre 2024 Il co n si gl+.6 estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA— rdato avv o alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto di cui agli artt.479 e 476 cod. pen., perché estinto per prescrizione; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano senza l'osservanza di formalità, ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 591 comma 1 lett. c), 585, comma 1, lett. b) e 544, comma 2, cod. proc. pen., perché tardivo. Il ricorso è stato depositato il 22/07/2024 a fronte di sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - con rito cartolare ex art. 23 bis L. 176/2020 e notifica del dispositivo della sentenza nella medesima data, ai sensi del comma 3 del citato art. 23 bis - con motivazione entro 15 giorni ai sensi dell'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza è stata tempestivamente depositata e dalla data del previsto deposito - cioè 23/05/2024 - decorreva il termine di 30 giorni per il deposito del ricorso, viceversa depositato solo il 22/07/2024. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 novembre 2024 Il co n si gl+.6 estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 45130/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris