CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 20544/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5711/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2017 SRL, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA],290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-intimati- vista l’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta l’omessa distrazione delle spese, nonostante rituale richiesta in tal senso; considerato che l’omissione sussiste effettivamente ed è suscettibile di rimedio a mezzo della procedura di correzione dell’errore materiale (Cass. SU 16037/2010; Cass. SU 32200/2021); P.Q.M. dispone che, nel dispositivo del decreto di estinzione n. 19141- 2024 dell’11 luglio 2024, a pagina 2, laddove è scritto «oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge» debba invece intendersi scritto «oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, il tutto distratto in favore del difensore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]», mandando alla cancelleria per le annotazioni di