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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 novembre 2024

Cassazione n. 13583/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata 13/11/2024, il Tribunale di Venezia, adito ex art.310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello proposto dal PM avverso la decisione del GIP del Tribunale di Verona, che aveva sostituito la custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione a plurimi episodi di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con gli arresti domiciliari, disponendo la custodia in carcere.

2. Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione Toli, a mezzo del difensore di fiducia, che, con unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. nonché il vizio esiziale di motivazione deducendo: il provvedimento che aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari era stato adottato dal GIP del Tribunale di Venezia mentre il provvedimento che aveva disposto gli arresti domiciliari era stato adottato dal GIP del Tribunale di Verona, il quale "non risulta vincolato da precedenti provvedimenti, non potevano essere coperti dal giudicato cautelare l'atto di liberalità e la confessione dell'imputato, che non "erano nella cognizione del GIP di Venezia"; il distacco dall'ambiente criminale era dimostrato dalla confessione resa dall'indagato che non si era limitato ad ammettere la propria responsabilità ma aveva rivelato quelle dei coindagati; l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, intervenuta dopo la concessione degli arresti domiciliari, confermava la volontà dell'indagato di distaccarsi dal pregresso ambiente criminale; l'indagato aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia la detenzione domiciliare.

Tali elementi, ad avviso del difensore, rendono la motivazione che sorregge il provvedimento del Tribunale del riesame contraddittoria e illogica e, inoltre, priva di un effettivo confronto con gli argomenti difensivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile articolando censure generiche, che non si confrontano con l'ordinanza impugnata, o manifestamente infondate.

E' però, preliminarmente, necessario chiarire che, in tema di impugnazioni cautelari: eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente. (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Rv. 275982 - 01). è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza originante il procedimento e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 4/10/2023 Scaglione, Rv. 285335 - 01).

Orbene, non risulta che la confessione e le chiamate in correità dell'imputato e il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza siano state poste a oggetto delle difese spiegate dinanzi al Tribunale del riesame o poste a fondamento della richiesta di sostituzione della misura.

Tali circostanze, pertanto, non possono assumere rilievo ai fini del presente giudizio.

2. Il provvedimento impugnato, ancora, rileva che una prima istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari era stata respinta dal GIP del Tribunale di Verona e il Tribunale del Riesame aveva rigettato l'appello dell'imputato valorizzando: l'assenza del ridimensionamento delle accuse; la gravità dei fatti; il periodo di latitanza; l'assenza di prove in ordine all'effettiva presa in carico da parte del SERD.

Il GIP aveva anche segnalato l'assenza di elementi che confermassero la presa di distanza dell'indagato dal contesto delinquenziale nel quale si muoveva.

3. Era stata, quindi, presentata una seconda istanza di sostituzione che riproponeva gli argomenti già dedotti con la precedente richiesta aggiungendo che era stata effettuata una liberalità in favore di un'associazione che si occupava del disagio provocato dall'uso di stupefacenti e che la moglie di Toli aveva reperito un'occupazione.

4. Il GIP, nell'accogliere la nuova l'istanza, aveva proceduto a rivalutare gli elementi già fondanti la precedente richiesta di sostituzione in aperta violazione, come osservato dal Tribunale del riesame, del c.d. giudicato cautelare.

5. Circoscritto, quindi, il novum valutabile, il Tribunale ha escluso che la donazione intervenuta e il tempo trascorso agli arresti domiciliari potessero avere valenza attenuatrice delle esigenze cautelari, in considerazione della mancanza di condotte che testimoniavano una effettiva presa di distanza dal contesto criminale, della gravità delle condotte contestate e dell'intensa pericolosità dell'indagato.

6. Trattasi di apprezzamenti congrui ai dati fattuali esaminati, articolati anche in relazione alle specifiche deduzioni difensive, valutati con motivazione non apparente ed immune da vizi logici, che il ricorso non scalfisce, risultando incentrato su elementi non valutabili in questa sede o che ripropongono le medesime circostanze già adeguatamente valutate dal Tribunale.

7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 e dei profili di inammissibilità rilevati, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempiment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata 13/11/2024, il Tribunale di Venezia, adito ex art.310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello proposto dal PM avverso la decisione del GIP del Tribunale di Verona, che aveva sostituito la custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA], indagato in relazione a plurimi episodi di trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, con gli arresti domiciliari, disponendo la custodia in carcere. 2. Avverso la decisione propone ricorso per Cassazione Toli, a mezzo del difensore di fiducia, che, con unico motivo, denuncia la violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. nonché il vizio esiziale di motivazione deducendo: il provvedimento che aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari era stato adottato dal GIP del Tribunale di Venezia mentre il provvedimento che aveva disposto gli arresti domiciliari era stato adottato dal GIP del Tribunale di Verona, il quale "non risulta vincolato da precedenti provvedimenti, non potevano essere coperti dal giudicato cautelare l'atto di liberalità e la confessione dell'imputato, che non "erano nella cognizione del GIP di Venezia"; il distacco dall'ambiente criminale era dimostrato dalla confessione resa dall'indagato che non si era limitato ad ammettere la propria responsabilità ma aveva rivelato quelle dei coindagati; l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa, intervenuta dopo la concessione degli arresti domiciliari, confermava la volontà dell'indagato di distaccarsi dal pregresso ambiente criminale; l'indagato aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia la detenzione domiciliare. Tali elementi, ad avviso del difensore, rendono la motivazione che sorregge il provvedimento del Tribunale del riesame contraddittoria e illogica e, inoltre, priva di un effettivo confronto con gli argomenti difensivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile articolando censure generiche, che non si confrontano con l'ordinanza impugnata, o manifestamente infondate. E' però, preliminarmente, necessario chiarire che, in tema di impugnazioni cautelari: eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente. (Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, Rv. 275982 - 01). è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza originante il procedimento e non esaminate in sede di appello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione, indispensabile per la corretta individuazione del fatto cui si riferisce la norma giuridica di cui si discute l'applicazione (Sez. 3, n. 45314 del 4/10/2023 Scaglione, Rv. 285335 - 01). Orbene, non risulta che la confessione e le chiamate in correità dell'imputato e il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza siano state poste a oggetto delle difese spiegate dinanzi al Tribunale del riesame o poste a fondamento della richiesta di sostituzione della misura. Tali circostanze, pertanto, non possono assumere rilievo ai fini del presente giudizio. 2. Il provvedimento impugnato, ancora, rileva che una prima istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari era stata respinta dal GIP del Tribunale di Verona e il Tribunale del Riesame aveva rigettato l'appello dell'imputato valorizzando: l'assenza del ridimensionamento delle accuse; la gravità dei fatti; il periodo di latitanza; l'assenza di prove in ordine all'effettiva presa in carico da parte del SERD. Il GIP aveva anche segnalato l'assenza di elementi che confermassero la presa di distanza dell'indagato dal contesto delinquenziale nel quale si muoveva. 3. Era stata, quindi, presentata una seconda istanza di sostituzione che riproponeva gli argomenti già dedotti con la precedente richiesta aggiungendo che era stata effettuata una liberalità in favore di un'associazione che si occupava del disagio provocato dall'uso di stupefacenti e che la moglie di Toli aveva reperito un'occupazione. 4. Il GIP, nell'accogliere la nuova l'istanza, aveva proceduto a rivalutare gli elementi già fondanti la precedente richiesta di sostituzione in aperta violazione, come osservato dal Tribunale del riesame, del c.d. giudicato cautelare. 5. Circoscritto, quindi, il novum valutabile, il Tribunale ha escluso che la donazione intervenuta e il tempo trascorso agli arresti domiciliari potessero avere valenza attenuatrice delle esigenze cautelari, in considerazione della mancanza di condotte che testimoniavano una effettiva presa di distanza dal contesto criminale, della gravità delle condotte contestate e dell'intensa pericolosità dell'indagato. 6. Trattasi di apprezzamenti congrui ai dati fattuali esaminati, articolati anche in relazione alle specifiche deduzioni difensive, valutati con motivazione non apparente ed immune da vizi logici, che il ricorso non scalfisce, risultando incentrato su elementi non valutabili in questa sede o che ripropongono le medesime circostanze già adeguatamente valutate dal Tribunale. 7. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 e dei profili di inammissibilità rilevati, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempiment
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