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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 27376/2026

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ata 04/03/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

L’imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe,pronunciata in data 04/03/2026 dal G.i.p. del Tribunale di Ravenna ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen.2.

Con un unico motivo si lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell’art.5050, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., che la sentenza impugnata non haadeguatamente argomentato l’insussistenza dei presupposti per addivenire ad unapronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3.

Il ricorso è inammissibile perché presuppone questioni non consentite in presenza di unasentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a fronte della quale ilricorrente lamenta il predetto vizio, peraltro, del tutto genericamente e apoditticamente.4.

Sul punto, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., leipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sonotassative e che, dal novero dei casi previsti, è escluso il difetto di motivazione del giudicein ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509)ovvero la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità̀, avendol'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storichedell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari,Rv. 264595-01).5.

Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata 04/03/2026,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe,pronunciata in data 04/03/2026 dal G.i.p. del Tribunale di Ravenna ai sensi dell’art. 444cod. proc. pen.2. Con un unico motivo si lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione ai sensi dell’art.5050, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., che la sentenza impugnata non haadeguatamente argomentato l’insussistenza dei presupposti per addivenire ad unapronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.3. Il ricorso è inammissibile perché presuppone questioni non consentite in presenza di unasentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a fronte della quale ilricorrente lamenta il predetto vizio, peraltro, del tutto genericamente e apoditticamente.4. Sul punto, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., leipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sonotassative e che, dal novero dei casi previsti, è escluso il difetto di motivazione del giudicein ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimentoex art. 129 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509)ovvero la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità̀, avendol'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storichedell'accusa mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari,Rv. 264595-01).5. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 07/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27376/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris