CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 ottobre 1980
Cassazione n. 32838/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12/09/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che in relazione al procedimento RG n. 17759/2025, avente ad oggetto il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], trattato dalla Prima sezione penale nella camera di consiglio del 12/09/2025, nel ruolo dell'udienza è stato inserito il seguente dispositivo "Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Bari"; rilevato che per mero errore materiale nel suddetto dispositivo è stato indicato "Annulla l'ordinanza impugnata", anziché "Annulla il decreto impugnato"; considerato che deve procedersi alla correzione dell'evidenziato errore materiale in quanto il provvedimento del 28 aprile 2025, oggetto della pronuncia di annullamento con rinvio, ha la forma del decreto. P.Q.M la Corte dispone la correzione dell'errore materiale del dispositivo inserito nel ruolo dell'udienza in camera di consiglio della prima sezione penale della Corte di cassazione in data 12/09/2025, relativo al procedimento n.17759/2025, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che laddove è scritto "Annulla l'ordinanza impugnata" deve intendersi scritto e leggersi "Annulla il decreto impugnato", fermo il resto. Manda alla Cancelleria per le annotazioni di rito. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2025.