Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 40/1983
ECLI:IT:COST:1983:40
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] -
imputato del reato di cui all'art. "87, comma ottavo", d.P.R. 15 giugno
1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale),
perché, munito di patente della categoria F, guidava una autovettura
diversa da quella indicata dalla Prefettura nella stessa patente - il
Pretore di Chieri, con ordinanza pronunciata all'udienza 24 gennaio
1976, ha sollevato, di ufficio, la questione di legittimità
costituzionale del citato art. "87, comma ottavo", d.P.R. n. 393 del
1959, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 346 del
29 dicembre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
:
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Chieri ha sollevato, di ufficio, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. "87, comma ottavo", d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione
stradale) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, avendola
ritenuta rilevante ai fini della decisione del procedimento penale e
non manifestamente infondata. Ha premesso che dal dibattimento era
emerso che l'autovettura guidata dall'imputato era identica, quanto
agli adattamenti richiesti dalla sua minorazione fisica, ad altra da
lui posseduta in precedenza ed indicata sulla sua patente di categoria
"F". Ha rilevato che l'art. "87, comma ottavo", citato decreto n. 393
del 1959 sottopone ad identica sanzione sia la violazione dell'obbligo
"formale" della indicazione del veicolo nella patente, sia la
violazione dell'obbligo di munire il veicolo degli adattamenti
richiesti dalle particolarità del caso.
Ha ritenuto che fosse logico prevedere una sanzione per entrambe le
suddette violazioni, ma indiscutibile la ben diversa gravità di esse;
che, quindi, la punibilità delle due infrazioni con la stessa pena
detentiva si ponesse in contrasto con il principio di eguaglianza
inteso anche, secondo il costante insegnamento della Corte
costituzionale, come parametro della ragionevolezza della norma
ordinaria.
2. - La questione non è fondata.
[OSCURATO:PERSONA] di Chieri ha erroneamente indicato come norma impugnata
il comma "ottavo" dell'art. 87 d.P.R. n. 393 del 1959.
Le specifiche sanzioni dell'arresto da due a quattro mesi e
dell'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 per il mutilato od il minorato
fisico - che, munito della patente della categoria "F", guida veicolo
diverso da quello indicato nella patente stessa e specialmente adattato
in relazione alla sua mutilazione o minorazione - sono previste dal
precedente comma settimo del medesimo art. 87, che deve, quindi,
individuarsi quale norma impugnata.
3. - Questa Corte - con giurisprudenza costante anche nella
specifica materia dei reati previsti dal citato d.P.R. n. 393 del 1959
- ha affermato che rientra nella discrezionalità del legislatore
statuire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano
essere la qualità e la misura della pena; e che, finché siffatto
potere sia contenuto nei limiti della razionalità, non vi è
violazione dell 'art. 3 della Costituzione (sentenze n. 121 e n. 160
del 1973; n. 1 del 1975; n. 72 del 1980; n. 103 e n. 199 del 1982).
Nel caso di specie il legislatore non irrazionalmente ha
considerato equivalenti le due ipotesi ritenute diverse dal Pretore di
Chieri: la violazione dell'obbligo della indicazione, nella patente di
categoria "F", del veicolo provvisto dei particolari adattamenti
richiesti dalla mutilazione o menomazione fisica; la violazione
dell'obbligo di munire il veicolo di questi particolari adattamenti.
Invero l'annotazione dello specifico veicolo nella patente di
categoria "F" non ha affatto carattere formale; ha carattere
sostanziale, come ha più volte affermato la Corte di cassazione,
perché viene effettuata dopo l'accertamento da parte dell'Ispettorato
della Motorizzazione Civile che quel determinato veicolo è stato
munito degli adattamenti resi necessari dalla mutilazione o minorazione
fisica del conducente. La natura costitutiva di tale accertamento e
della conseguente annotazione esclude che prima di essi il veicolo,
anche se munito degli adattamenti necessari, possa essere guidato.
Altrimenti ritenendo, la valutazione dell'idoneità di quegli
adattamenti, effettuata esclusivamente e direttamente dall'interessato,
sostituirebbe quella dell'organo tecnico amministrativo particolarmente
qualificato, al quale è demandato l'accertamento preventivo della
esistenza di tutti i requisiti richiesti per un fine di garanzia e di
tutela del pubblico e privato interesse.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 87, comma settimo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico
delle norme sulla circolazione stradale) proposta dal Pretore di
Chieri, con ordinanza 24 gennaio 1976, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere