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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33194/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 5/10/2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Teramo, in data 12/02/2018, nei confronti di D'ADDETTA Giovanni in relazione al reato di cui all'art. 635, co. 1 e 2, cod. pen.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, come unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta - peraltro reiterativa - di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Peraltro, come anticipato, le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative.

In particolare, i giudici d'appello hanno evidenziato come non si potesse ricondurre la condotta alle ipotesi di cui all'art. 131-bis c.p. stante la non particolare tenuità dell'offesa arrecata in ragione della non esiguità del danno arrecato (v. pag. 3 della sentenza impugnata).

A fronte di una tale motivazione della sentenza impugnata, ampia e logicamente corretta, il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 5/10/2021, confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Teramo, in data 12/02/2018, nei confronti di D'ADDETTA Giovanni in relazione al reato di cui all'art. 635, co. 1 e 2, cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, come unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella richiesta - peraltro reiterativa - di una nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Peraltro, come anticipato, le doglianze difensive reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla corte territoriale, che li ha disattesi con il supporto di una motivazione esente da criticità giustificative. In particolare, i giudici d'appello hanno evidenziato come non si potesse ricondurre la condotta alle ipotesi di cui all'art. 131-bis c.p. stante la non particolare tenuità dell'offesa arrecata in ragione della non esiguità del danno arrecato (v. pag. 3 della sentenza impugnata). A fronte di una tale motivazione della sentenza impugnata, ampia e logicamente corretta, il ricorrente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. C
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