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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27679/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, per la fissazione di udienza pubblica; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 18 ottobre 2022, in parziale riforma, quanto al trattamento sanzionatorio, della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa in data 11 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna dello stesso Gallo per i reati di tentata estorsione (capo a dell'imputazione) e di porto illegale di un'arma (capo b dell'imputazione).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, relativo al reato di cui al capo a) dell'imputazione, con il quale si contesta l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla finalizzazione della condotta minacciosa a costringere la persona offesa a compiere un atto di disposizione patrimoniale a proprio favore, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici effettivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062; Sez. 6, n. 197 del 15/12/2011, dep. 2012, Cava, Rv. 251493), con i quali il ricorrente neppure si confronta adeguatamente, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6, dove la Corte territoriale, pur preso atto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito non essergli stato chiesto del denaro, ha peraltro logicamente motivato come tutta la condotta dell'imputato fosse in realtà diretta a ottenere del denaro, come risultava dal fatto che il Gallo aveva mostrato al Pierri una preesistente fattura per la sostituzione di uno specchietto e si fosse alterato quando il Pierri gli aveva rappresentato di volere rimandare la questione relativa alla riparazione del presunto danno alla normale prassi di scambio dei dati tra automobilisti coinvolti in un sinistro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, per la fissazione di udienza pubblica; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 18 ottobre 2022, in parziale riforma, quanto al trattamento sanzionatorio, della sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, emessa in data 11 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna dello stesso Gallo per i reati di tentata estorsione (capo a dell'imputazione) e di porto illegale di un'arma (capo b dell'imputazione). Considerato che l'unico motivo di ricorso, relativo al reato di cui al capo a) dell'imputazione, con il quale si contesta l'erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine alla finalizzazione della condotta minacciosa a costringere la persona offesa a compiere un atto di disposizione patrimoniale a proprio favore, tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse dalla pertinente individuazione di specifici effettivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 24166 del 20/03/2019, Maggiorelli, Rv. 276537; Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Cocuzza, Rv. 271062; Sez. 6, n. 197 del 15/12/2011, dep. 2012, Cava, Rv. 251493), con i quali il ricorrente neppure si confronta adeguatamente, le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6, dove la Corte territoriale, pur preso atto che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito non essergli stato chiesto del denaro, ha peraltro logicamente motivato come tutta la condotta dell'imputato fosse in realtà diretta a ottenere del denaro, come risultava dal fatto che il Gallo aveva mostrato al Pierri una preesistente fattura per la sostituzione di uno specchietto e si fosse alterato quando il Pierri gli aveva rappresentato di volere rimandare la questione relativa alla riparazione del presunto danno alla normale prassi di scambio dei dati tra automobilisti coinvolti in un sinistro); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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