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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18402/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso del Nicosia e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; .uch u il ul erisr5re [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 7 febbraio 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro centocinquanta di multa e [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa, entrambi in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 624 bis, comma secondo, cod. pen., per essersi impossessati, in concorso tra loro, di una borsa contenente documenti, di un telefono cellulare e di effetti personali che strappavano di dosso a [OSCURATO:PERSONA] - con la recidiva reiterata e specifica per il [OSCURATO:PERSONA].

In ordine alla ricostruzione dei fatti, la notte del 16 ottobre 2016, due srikankesi, tra i quali la persona offesa, si avvicinavano ad una pattuglia della Polizia di Stato, riferendo di aver subito uno scippo. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che, mentre si trovava in compagnia di un amico a bordo di un motorino, quattro ragazzi a bordo di due diversi motorini si erano avvi- cinati, uno di loro - il soggetto trasportato su uno Scooter SH - gli aveva strappato di dosso la borsa che portava a tracolla e, infine, si erano dati alla fuga.

Aggiungeva che, casualmente, subito dopo avevano incontrato il personale di una pattuglia della Polizia ferma per un posto di blocco e avevano raccontato immediatamente l'acca- duto; in tale frangente, avevano rivisto in lontananza lo scooter con a bordo i due malviventi e li avevano segnalati ai militari, i quali si erano posti al loro inseguimento.

La persona offesa dichiarava che, successivamente, si era recata in caserma per formalizzare la denuncia e che lì aveva incontrato i due autori dello scippo ai suoi danni, nel frattempo fermati dalla pattuglia di P.S..

La vittima specificava di aver riconosciuto con certezza: a) l'autore materiale dello scippo, che aveva visto bene in viso e che ricordava perfettamente, perché dopo la sottrazione della borsa si era girato nella sua direzione e lo aveva guardato ridendo; b) il conducente del motorino che, sebbene portasse il casco, aveva riconosciuto dall'aspetto e dall'abbigliamento (in particolare, dal giubbottino leggero nero da que- sti indossato).

Inoltre, aggiungeva che davanti alla caserma aveva notato e ricono- sciuto anche lo scooter a bordo del quale i due viaggiavano.

In sede di esame dibattimentale, gli imputati ammettevano che quella notte erano insieme a bordo dello scooter, ma negavano di aver commesso lo scippo e riferivano di essere fuggiti perché il Nicosia era sprovvisto di patente di guida e stava svolgendo un periodo di messa alla prova e perché il [OSCURATO:PERSONA] era senza documenti.

Le versioni dei fatti degli imputati sono state ritenute inattendibili, perché cadevano in contrad- dizione tra loro.L'indomani mattina, il personale di un'altra pattuglia di P.G., tornando sui luoghi dove i due imputati erano stati bloccati, rinveniva per terra la borsa della persona offesa, seppur priva del telefono cellulare.

2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello.

3. NICOSIA (un motivo di impugnazione)

3.1. Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva; vizio di motivazione.

Si deduce che, in sede di convalida dell'arresto e durante il suo esame in dibatti- mento, il Nicosia aveva negato ogni responsabilità in ordine all'accaduto e aveva ri- ferito che egli stava rientrando insieme al [OSCURATO:PERSONA] a casa dopo aver trascorso assieme la serata del sabato e che, poco prima del fermo operato dagli agenti di P.S., avevano effettuato una sosta per comprare delle sigarette; specificava di essersi dato a pre- cipitosa fuga alla vista degli agenti, solo perché sprovvisto di patente di guida.

Tale versione dei fatti era confermata anche dal [OSCURATO:PERSONA].

Gli unici elementi indiziari nei confronti del Nicosia consistevano nella precipitosa fuga alla vista degli agenti e nel presunto riconoscimento da parte della persona of- fesa del [OSCURATO:PERSONA] come colui che gli avrebbe strappato la borsa, la cui valenza doveva essere esclusa per i seguenti motivi: A) La persona offesa aveva dichiarato di essere stata pedinata da due scooter con a bordo due soggetti per ogni motociclo, mentre nel momento in cui avevano indivi- duato lo scooter in cui erano presenti gli imputati il secondo scooter improvvisamente scompariva e non si avevano più notizie.

B) Appariva strano, se non inverosimile, che lo scooter guidato dal Nicosia che poco prima avrebbe effettuato - a dire della persona offesa - il furto con strappo ripassasse nel luogo della sottrazione e in mancanza dell'altro scooter menzionato dalla persona offesa nella denuncia.

C) L'esito della perquisizione eseguita su entrambi gli imputati e sullo scooter era negativo.

D) La persona offesa riconosceva solo il passeggero (cioè il [OSCURATO:PERSONA]).

La vicenda, infatti, si svolgeva in pochissimi secondi e di sera.

Inoltre, la persona offesa non effettuava una rituale individuazione fotografica, in quanto affermava in Questura di aver riconosciuto senza ombra di dubbio entrambi gli imputati solo per averli visti entrare mentre si trovava a sporgere denuncia.

E) [OSCURATO:PERSONA] di primo grado (tesi condivisa dalla Corte di appello) esponeva in sentenza che la persona offesa avrebbe riconosciuto in Questura, senza ombra di dubbio, entrambi gli imputati come gli autori del furto, ma in effetti la persona offesa poteva riconoscerne solo uno e cioè il [OSCURATO:PERSONA], in quanto il Nicosia indossava il casco e, quindi, era impossibile riconoscerne le sembianze del viso, di sera e con scarsa visibilità.

L'individuazione, infatti, non era avvenuta ritualmente tramite una descri- zione fisica della persona e il successivo riconoscimento in un album fotografico.

Peraltro, il Nicosia, anche invano chiesto un raffronto con la persona offesa, dap- prima tramite incidente probatorio e poi nel corso dei giudizi di merito.

La Corte ter- ritoriale non ha motivato il diniego della richiesta di esperire tale mezzo istruttorio.

D'altronde, non risultava dagli atti processuali il tipo di casco indossato dagli im- putati (se integrale o aperto).

La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto apodittica- mente che il riconoscimento degli imputati fosse avvenuto dinanzi all'utilizzo da parte degli stessi di caschi aperti. [OSCURATO:PERSONA] quella sera, indossava un casco che copriva il viso, come confermato dalla persona offesa e dal personale di Polizia intervenuto.

Non era in possesso della presunta refurtiva ed era all'oscuro dei fatti denunciati da un soggetto incontrato solo di passaggio nel corridoio della caserma.

La condicio sine qua non del riconoscimento del Nicosia era stata esclusivamente quello preliminare del coimputato [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto eventualmente identifica- bile dalla persona offesa, stante la presenza certa del casco a coprire il volto del Nicosia.

Gli imputati versavano in buona fede, in quanto, in caso contrario, il confronto avrebbe potuto pregiudicare la loro posizione, perché la persona offesa avrebbe po- tuto ricordare in modo più nitido il volto di almeno uno di loro.

4. [OSCURATO:PERSONA] (due motivi di impugnazione)

4.1. Violazione degli artt. 187, 189, 192, 213, 361 e 530 cod. proc. pen.; vizio di motivazione; travisamento ed erronea applicazione ed interpretazione della legge; mancata assunzione di prova decisiva.

Si rileva che la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base del riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima del reato in sede di inda- gini preliminari e poi confermato, senza poche perplessità, in sede dibattimentale allorché la persona offesa era stata escussa in qualità di testimone.

La dichiarazione testimoniale non aveva raggiunto la soglia di attendibilità capace di dare forza probante, nel contraddittorio delle parti e quindi in sede dibattimentale, al riconoscimento effettuato in caserma dalla presunta persona offesa; lo Hettiarach- chige riferiva circostanze diverse da quelle raccolte a sommarie informazioni ovvero in denuncia, per cui sussistevano dubbi sul numero di motocicli che si sarebbero posti al suo inseguimento, sul colore dello scooter adoperato dai malviventi, sulle fattezze fisiche e sugli abiti da loro indossati.

Il teste riferiva a sommarie informazioni che il conducente indossava il casco al momento del fatto; in sede dibattimentale non ri- cordava più tale circostanza.La ricostruzione fornita dai Giudici, sulla base delle risultanze istruttorie, risulta in molte parti illogica e contraddittoria, anche avuto riguardo alla regola generale dell'id quod plerumque accidit: A) Strideva con le regole di esperienza la circostanza che il reo, incurante di pren- dere precauzioni, transitasse nuovamente sul luogo del delitto: la Corte catanese ha affermato che non vi fosse nulla di strano, nonostante l'assenza di motivi per transi- tarvi nuovamente, senza valutare il rischio di attivazione dei dovuti controlli territo- riali nelle zone del delitto.

B) Secondo la Corte di merito gli imputati non indossavano il casco e, in ogni caso, il casco aperto (c.d. jet) non precludeva il riconoscimento di chi lo indossava.

Non si riusciva a comprendere da quale circostanza il Giudice avesse dedotto che gli imputati indossassero il casco c.d. jet.

C) La Corte di appello ha affermato che il volto dei malviventi impressiona la me- moria di una vittima molto più degli abiti indossati, sicché non doveva stupire che lo Hettiarachchige avesse subito riconosciuto gli imputati in caserma, per poi far confu- sione in sede dibattimentale sugli abiti indossati.

In ragione della scarsa luminosità sono state giustificate alcune circostanze di fatto, quali il mancato ritrovamento della borsa nell'immediatezza dei fatti, la confusione sul colore dello scooter e sugli abiti indossati dai malviventi - mentre non si è ipotizzato che l'insufficiente visibilità po- teva aver determinato un errore dello Hettiarachchige nel riconoscimento informale da lui effettuato.

Nel corso del giudizio era stato invano richiesto un confronto tra gli imputati e la persona offesa o una ricognizione formale ex art. 213 cod. proc. pen., al fine di va- gliare la credibilità di quest'ultima e di accertare le reali circostanze del caso concreto.

Quando le modalità di esecuzione del riconoscimento informale si discostano da quelle tipicamente previste per la ricognizione personale ex art. 213 cod. proc. pen., il vaglio del Giudice dibattimentale sull'affidabilità e sull'attendibilità della fonte dalle quali le risultanze probatorie provengono deve essere particolarmente pregnante.

Orbene, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] era riconosciuto dalla vittima del furto diret- tamente in caserma, ove l'imputato era portato a seguito del suo arresto da parte del personale di P.G..

La dichiarazione del teste a conferma del riconoscimento era in- sufficiente.

Avuto riguardo alle risultanze di tale testimonianza e alle innumerevoli contraddizioni, in cui era incorsa la persona offesa, la scelta di non ammettere le prove richieste dalla difesa doveva essere ritenuta illegittima.

4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen..

Si deduce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non era stato mo- tivato. [OSCURATO:PERSONA] si era sempre dichiarato innocente e si era dato alla fuga, perché sprov- visto dì patente di guida; le innumerevoli richieste probatorie avanzate agli organi giudicanti e inspiegabilmente mai accolte dimostravano la sua buona fede.

Inoltre, il Giudice di secondo grado non ha valutato la condotta tenuta successivamente al reato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 62 bis, 133, comma se- condo, n. 3), cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

2. Col primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, si formulano plurimi rilievi alla tenuta logica dell'impianto probatorio della sentenza impugnata in riferimento alla carenza di elementi idonei ad affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di Ca- ruso Rosario in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. loro ascritto.

Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua con- traddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inade- guatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non ma- nifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come mag- giormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adot- tati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).

L'impugnazione di legittimità non è proponibile quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valuta- zione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).

Alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda.

3. Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni sia della scelta di non disporre supplementi istruttori sia della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente e, per- tanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

La Corte di appello ha affermato la responsabilità degli imputati sulla base di una valutazione complessiva e coordinata dei seguenti elementi probatori: A) Il riconoscimento informale degli autori dello scippo operato dalla vittima del reato, senza ombra di dubbio, in fase di indagini e confermato in sede dibattimentale; i due extracomunitari avevano correttamente descritto le fattezze fisiche e l'abbiglia- mento dei responsabili dello scippo.

La persona offesa aveva riconosciuto con cer- tezza entrambi: l'autore materiale dello scippo (il [OSCURATO:PERSONA], visto bene in viso e che ricordava perfettamente, perché si era girato nella sua direzione e lo aveva guardato ridendo); il guidatore del motorino (il Nicosia), che, sebbene portasse il casco, aveva riconosciuto dall'aspetto e dall'abbigliamento (in particolare, dal giubbotto nero che indossava; inoltre, in caserma aveva identificato lo scooter adoperato dagli aggres- sori (vedi sul punto la sentenza di primo grado).

La persona offesa è stata ritenuta credibile, in quanto il racconto di quella notte era risultato coerente e privo di contraddizioni rilevanti; dimostrava, inoltre, di non avere interesse all'esito della causa, non essendosi costituita parte civile e non avendo manifestato livore verso gli imputati, entrambi da lui non conosciuti.

In ra- gione della particolareggiata descrizione dei malviventi e degli ulteriori elementi pro- batori acquisiti la Corte di merito ha logicamente escluso il rilievo della tematica del tipo di casco adoperato dal conducente (indicato come un casco jet dalla stessa Corte, pur in mancanza di specifici accertamenti probatori sul punto).

Si è sottolineato che, per strappare la borsa, i due correi si erano avvicinati sensi- bilmente al soggetto passivo, sicché, nonostante l'assenza di luce naturale, egli po- teva apprezzare visivamente da vicino le fattezze degli scippatori e successivamente riconoscerli; ad avviso della Corte catanese, il volto dei malviventi è elemento che impressiona la memoria di una vittima molto più degli abiti indossati, sicché non deve stupire che egli avesse effettuato un sicuro riconoscimento, pur senza ricordare poi, in dibattimento, esattamente le caratteristiche degli abiti degli scippatori.

In ordine a tali logiche argomentazioni della sentenza impugnata, va ricordato che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motiva- zione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).

A ciò va aggiunto che il riconoscimento informale dell'imputato operato dal teste in dibattimento, costituisce accertamenti di fatto utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice; il momento ricognitivo, peraltro, costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua mo- tivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908; Sez. 2, n. 16204 del 11/03/2004, Kerkoti, Rv. 228777).

B) Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sovrintendente Capo della Polizia di Stato, au- tore dell'arresto.

Il teste confermava che, mentre si trovava a bordo di una pattuglia di servizio unitamente a dei colleghi, si erano avvicinate due persone di colore, rife- rendo di aver subito uno scippo e che, durante il racconto, aveva visto transitare lo stesso motorino coi due soggetti che lo avevano appena scippato; poiché i due sog- getti a bordo dello scooter, si erano dati a precipitosa fuga, si erano immediatamente posti al loro inseguimento, avvenuto senza soluzione di continuità, dandone pronta comunicazione via radio.

Peraltro, la perquisizione aveva avuto esito negativo, ma il giorno successivo, la borsa sottratta era stata ritrovata nel medesimo luogo del fermo, segno evidente che i due imputati se ne erano disfatti un attimo prima di essere fermati e controllati.

L'inseguimento durava a lungo, ma un'altra volante riusciva a bloccarli.

La Corte territoriale ha fornito congrua ed adeguata risposta, immune da censure proponibili in sede di legittimità, a tutti gli ulteriori rilievi formulati dal ricorrente, anche quelli riguardanti l'asserito travisamento della prova. 1) L'organo giudicante non ha ritenuto strano che gli imputati, prima del furto, si stessero muovendo in compagnia di altri soggetti a bordo di un ulteriore scooter e che, poi, detto mezzo fosse scomparso; ha considerato normali l'evenienza di una diversa direzione dei mezzi (a maggior ragione dopo la commissione di un reato) e il nuovo passaggio poco tempo dopo sui luoghi del fatto.

Nella sentenza impugnata, infatti, si è chiarito che il reato era stato commesso a bordo di un veicolo in movi- mento ed in danno di un altro mezzo in movimento, sicché i correi, in occasione del loro secondo passaggio sui luoghi, potevano ragionevolmente supporre che le vittime si fossero ormai allontanate, anche, eventualmente, per sporgere denuncia e non potevano immaginare che sul posto fossero presenti gli organi di P.G.. 2) La Corte di merito ha ritenuto infondato il rilievo relativo ad una presunta con- fusione in ordine al soggetto alla guida del mezzo, avendo il Tribunale commesso un semplice errore materiale nel riportare i nomi degli imputati, laddove aveva illustrato chi era alla guida; dal tenore complessivo della sentenza di primo grado si evinceva che il decidente aveva ben chiaro il ruolo e le condotte di entrambi. 3) La Corte di appello ha escluso che la giustificazione fornita sulle ragioni dell'al- lontanamento alla vista degli organi di P.G. - mancanza di patente di guida - stridesse col ritrovamento della refurtiva nella stessa via ove era stato operato il fermo.

Evi- dentemente, i due correi erano in possesso della borsa sottratta alla persona offesa nel momento in cui erano stati avvistati dal personale di P.G. e, per tale ragione, si erano dati alla fuga.

Non si comprendeva, peraltro, come mai, una volta fermati dopo l'inseguimento, i due imputati non avessero spiegato agli operanti le ragioni del pro- prio allontanamento dal posto. 4) La sommarietà della descrizione resa nell'immediatezza dei fatti dalla persona offesa era stata determinata dall'esigenza di procedere immediatamente alla ricerca dei responsabili del furto e costituiva un fatto decisamente secondario, avendo ella riconosciuto i correi presso l'ufficio di P.G. dopo il loro fermo. 5) La persona offesa non aveva dichiarato che gli scooter erano tre, in quanto aveva rettificato tale dichiarazione durante la deposizione testimoniale. 6) L'assenza di luce naturale spiegava il mancato rinvenimento della borsa oggetto di furto al momento del controllo, avvenuto invece il giorno successivo.

Ogni ipotesi alternativa appariva inverosimile, non comprendendosi perché i veri responsabili del furto avrebbero dovuto lasciare il corpo del reato nello stesso luogo, ove erano state fermate persone estranee ai fatti.

In sostanza, le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauri- scono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il giudice a quo giudicava idonei a integrare il compen- dio probatorio, senza valutare l'esauriente e logica ricostruzione operata nella sen- tenza impugnata.

In proposito, è opportuno richiamare il principio affermato da questa Corte, se- condo cui il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, co- stituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091, in fattispecie in cui la Corte ha respinto ct il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione).

4. In ordine al secondo motivo di ricorso, proposto dal [OSCURATO:PERSONA], va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia con- traddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti ge- neriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfa- vorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disat- tesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della lunga fuga degli imputati, sintomatica di personalità pericolose, all'assenza di elementi valutabili a loro favore e ai precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha poi evidenziato l'elevato rischio al quale erano state esposte le persone offese, cadute in terra in conseguenza dello strappo della borsa.

Il ricorrente non si confronta con l'ampio apparato argomentativo e si limita ad evidenziare singoli aspetti a suo favore, legittimamente ritenuti di minor rilievo se non totalmente ininfluenti.

Va al riguardo precisato che, nella parte preliminare del ricorso, il Nicosia indica gli artt. 62 bis e 133 cod. pen. quali disposizioni violate nella sentenza impugnata, ma non formula nessun tipo di rilievo in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche o al trattamento sanzionatorio.

5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso del Nicosia e dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]; .uch u il ul erisr5re [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 7 febbraio 2017, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro centocinquanta di multa e [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro duecentocinquanta di multa, entrambi in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 624 bis, comma secondo, cod. pen., per essersi impossessati, in concorso tra loro, di una borsa contenente documenti, di un telefono cellulare e di effetti personali che strappavano di dosso a [OSCURATO:PERSONA] - con la recidiva reiterata e specifica per il [OSCURATO:PERSONA]. In ordine alla ricostruzione dei fatti, la notte del 16 ottobre 2016, due srikankesi, tra i quali la persona offesa, si avvicinavano ad una pattuglia della Polizia di Stato, riferendo di aver subito uno scippo. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava che, mentre si trovava in compagnia di un amico a bordo di un motorino, quattro ragazzi a bordo di due diversi motorini si erano avvi- cinati, uno di loro - il soggetto trasportato su uno Scooter SH - gli aveva strappato di dosso la borsa che portava a tracolla e, infine, si erano dati alla fuga. Aggiungeva che, casualmente, subito dopo avevano incontrato il personale di una pattuglia della Polizia ferma per un posto di blocco e avevano raccontato immediatamente l'acca- duto; in tale frangente, avevano rivisto in lontananza lo scooter con a bordo i due malviventi e li avevano segnalati ai militari, i quali si erano posti al loro inseguimento. La persona offesa dichiarava che, successivamente, si era recata in caserma per formalizzare la denuncia e che lì aveva incontrato i due autori dello scippo ai suoi danni, nel frattempo fermati dalla pattuglia di P.S.. La vittima specificava di aver riconosciuto con certezza: a) l'autore materiale dello scippo, che aveva visto bene in viso e che ricordava perfettamente, perché dopo la sottrazione della borsa si era girato nella sua direzione e lo aveva guardato ridendo; b) il conducente del motorino che, sebbene portasse il casco, aveva riconosciuto dall'aspetto e dall'abbigliamento (in particolare, dal giubbottino leggero nero da que- sti indossato). Inoltre, aggiungeva che davanti alla caserma aveva notato e ricono- sciuto anche lo scooter a bordo del quale i due viaggiavano. In sede di esame dibattimentale, gli imputati ammettevano che quella notte erano insieme a bordo dello scooter, ma negavano di aver commesso lo scippo e riferivano di essere fuggiti perché il Nicosia era sprovvisto di patente di guida e stava svolgendo un periodo di messa alla prova e perché il [OSCURATO:PERSONA] era senza documenti. Le versioni dei fatti degli imputati sono state ritenute inattendibili, perché cadevano in contrad- dizione tra loro.L'indomani mattina, il personale di un'altra pattuglia di P.G., tornando sui luoghi dove i due imputati erano stati bloccati, rinveniva per terra la borsa della persona offesa, seppur priva del telefono cellulare. 2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 3. NICOSIA (un motivo di impugnazione) 3.1. Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva; vizio di motivazione. Si deduce che, in sede di convalida dell'arresto e durante il suo esame in dibatti- mento, il Nicosia aveva negato ogni responsabilità in ordine all'accaduto e aveva ri- ferito che egli stava rientrando insieme al [OSCURATO:PERSONA] a casa dopo aver trascorso assieme la serata del sabato e che, poco prima del fermo operato dagli agenti di P.S., avevano effettuato una sosta per comprare delle sigarette; specificava di essersi dato a pre- cipitosa fuga alla vista degli agenti, solo perché sprovvisto di patente di guida. Tale versione dei fatti era confermata anche dal [OSCURATO:PERSONA]. Gli unici elementi indiziari nei confronti del Nicosia consistevano nella precipitosa fuga alla vista degli agenti e nel presunto riconoscimento da parte della persona of- fesa del [OSCURATO:PERSONA] come colui che gli avrebbe strappato la borsa, la cui valenza doveva essere esclusa per i seguenti motivi: A) La persona offesa aveva dichiarato di essere stata pedinata da due scooter con a bordo due soggetti per ogni motociclo, mentre nel momento in cui avevano indivi- duato lo scooter in cui erano presenti gli imputati il secondo scooter improvvisamente scompariva e non si avevano più notizie. B) Appariva strano, se non inverosimile, che lo scooter guidato dal Nicosia che poco prima avrebbe effettuato - a dire della persona offesa - il furto con strappo ripassasse nel luogo della sottrazione e in mancanza dell'altro scooter menzionato dalla persona offesa nella denuncia. C) L'esito della perquisizione eseguita su entrambi gli imputati e sullo scooter era negativo. D) La persona offesa riconosceva solo il passeggero (cioè il [OSCURATO:PERSONA]). La vicenda, infatti, si svolgeva in pochissimi secondi e di sera. Inoltre, la persona offesa non effettuava una rituale individuazione fotografica, in quanto affermava in Questura di aver riconosciuto senza ombra di dubbio entrambi gli imputati solo per averli visti entrare mentre si trovava a sporgere denuncia. E) [OSCURATO:PERSONA] di primo grado (tesi condivisa dalla Corte di appello) esponeva in sentenza che la persona offesa avrebbe riconosciuto in Questura, senza ombra di dubbio, entrambi gli imputati come gli autori del furto, ma in effetti la persona offesa poteva riconoscerne solo uno e cioè il [OSCURATO:PERSONA], in quanto il Nicosia indossava il casco e, quindi, era impossibile riconoscerne le sembianze del viso, di sera e con scarsa visibilità. L'individuazione, infatti, non era avvenuta ritualmente tramite una descri- zione fisica della persona e il successivo riconoscimento in un album fotografico. Peraltro, il Nicosia, anche invano chiesto un raffronto con la persona offesa, dap- prima tramite incidente probatorio e poi nel corso dei giudizi di merito. La Corte ter- ritoriale non ha motivato il diniego della richiesta di esperire tale mezzo istruttorio. D'altronde, non risultava dagli atti processuali il tipo di casco indossato dagli im- putati (se integrale o aperto). La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto apodittica- mente che il riconoscimento degli imputati fosse avvenuto dinanzi all'utilizzo da parte degli stessi di caschi aperti. [OSCURATO:PERSONA] quella sera, indossava un casco che copriva il viso, come confermato dalla persona offesa e dal personale di Polizia intervenuto. Non era in possesso della presunta refurtiva ed era all'oscuro dei fatti denunciati da un soggetto incontrato solo di passaggio nel corridoio della caserma. La condicio sine qua non del riconoscimento del Nicosia era stata esclusivamente quello preliminare del coimputato [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto eventualmente identifica- bile dalla persona offesa, stante la presenza certa del casco a coprire il volto del Nicosia. Gli imputati versavano in buona fede, in quanto, in caso contrario, il confronto avrebbe potuto pregiudicare la loro posizione, perché la persona offesa avrebbe po- tuto ricordare in modo più nitido il volto di almeno uno di loro. 4. [OSCURATO:PERSONA] (due motivi di impugnazione) 4.1. Violazione degli artt. 187, 189, 192, 213, 361 e 530 cod. proc. pen.; vizio di motivazione; travisamento ed erronea applicazione ed interpretazione della legge; mancata assunzione di prova decisiva. Si rileva che la Corte territoriale ha affermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sulla base del riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima del reato in sede di inda- gini preliminari e poi confermato, senza poche perplessità, in sede dibattimentale allorché la persona offesa era stata escussa in qualità di testimone. La dichiarazione testimoniale non aveva raggiunto la soglia di attendibilità capace di dare forza probante, nel contraddittorio delle parti e quindi in sede dibattimentale, al riconoscimento effettuato in caserma dalla presunta persona offesa; lo Hettiarach- chige riferiva circostanze diverse da quelle raccolte a sommarie informazioni ovvero in denuncia, per cui sussistevano dubbi sul numero di motocicli che si sarebbero posti al suo inseguimento, sul colore dello scooter adoperato dai malviventi, sulle fattezze fisiche e sugli abiti da loro indossati. Il teste riferiva a sommarie informazioni che il conducente indossava il casco al momento del fatto; in sede dibattimentale non ri- cordava più tale circostanza.La ricostruzione fornita dai Giudici, sulla base delle risultanze istruttorie, risulta in molte parti illogica e contraddittoria, anche avuto riguardo alla regola generale dell'id quod plerumque accidit: A) Strideva con le regole di esperienza la circostanza che il reo, incurante di pren- dere precauzioni, transitasse nuovamente sul luogo del delitto: la Corte catanese ha affermato che non vi fosse nulla di strano, nonostante l'assenza di motivi per transi- tarvi nuovamente, senza valutare il rischio di attivazione dei dovuti controlli territo- riali nelle zone del delitto. B) Secondo la Corte di merito gli imputati non indossavano il casco e, in ogni caso, il casco aperto (c.d. jet) non precludeva il riconoscimento di chi lo indossava. Non si riusciva a comprendere da quale circostanza il Giudice avesse dedotto che gli imputati indossassero il casco c.d. jet. C) La Corte di appello ha affermato che il volto dei malviventi impressiona la me- moria di una vittima molto più degli abiti indossati, sicché non doveva stupire che lo Hettiarachchige avesse subito riconosciuto gli imputati in caserma, per poi far confu- sione in sede dibattimentale sugli abiti indossati. In ragione della scarsa luminosità sono state giustificate alcune circostanze di fatto, quali il mancato ritrovamento della borsa nell'immediatezza dei fatti, la confusione sul colore dello scooter e sugli abiti indossati dai malviventi - mentre non si è ipotizzato che l'insufficiente visibilità po- teva aver determinato un errore dello Hettiarachchige nel riconoscimento informale da lui effettuato. Nel corso del giudizio era stato invano richiesto un confronto tra gli imputati e la persona offesa o una ricognizione formale ex art. 213 cod. proc. pen., al fine di va- gliare la credibilità di quest'ultima e di accertare le reali circostanze del caso concreto. Quando le modalità di esecuzione del riconoscimento informale si discostano da quelle tipicamente previste per la ricognizione personale ex art. 213 cod. proc. pen., il vaglio del Giudice dibattimentale sull'affidabilità e sull'attendibilità della fonte dalle quali le risultanze probatorie provengono deve essere particolarmente pregnante. Orbene, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] era riconosciuto dalla vittima del furto diret- tamente in caserma, ove l'imputato era portato a seguito del suo arresto da parte del personale di P.G.. La dichiarazione del teste a conferma del riconoscimento era in- sufficiente. Avuto riguardo alle risultanze di tale testimonianza e alle innumerevoli contraddizioni, in cui era incorsa la persona offesa, la scelta di non ammettere le prove richieste dalla difesa doveva essere ritenuta illegittima. 4.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 bis cod. pen.. Si deduce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche non era stato mo- tivato. [OSCURATO:PERSONA] si era sempre dichiarato innocente e si era dato alla fuga, perché sprov- visto dì patente di guida; le innumerevoli richieste probatorie avanzate agli organi giudicanti e inspiegabilmente mai accolte dimostravano la sua buona fede. Inoltre, il Giudice di secondo grado non ha valutato la condotta tenuta successivamente al reato, in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 62 bis, 133, comma se- condo, n. 3), cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. Col primo motivo, comune ad entrambi i ricorsi, si formulano plurimi rilievi alla tenuta logica dell'impianto probatorio della sentenza impugnata in riferimento alla carenza di elementi idonei ad affermare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di Ca- ruso Rosario in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. loro ascritto. Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, in tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua con- traddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inade- guatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non ma- nifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come mag- giormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adot- tati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601). L'impugnazione di legittimità non è proponibile quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valuta- zione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Alla Corte di Cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. 3. Ciò posto sui principi giurisprudenziali in materia, il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni sia della scelta di non disporre supplementi istruttori sia della propria decisione, la quale è sorretta da motivazione lineare e coerente e, per- tanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. La Corte di appello ha affermato la responsabilità degli imputati sulla base di una valutazione complessiva e coordinata dei seguenti elementi probatori: A) Il riconoscimento informale degli autori dello scippo operato dalla vittima del reato, senza ombra di dubbio, in fase di indagini e confermato in sede dibattimentale; i due extracomunitari avevano correttamente descritto le fattezze fisiche e l'abbiglia- mento dei responsabili dello scippo. La persona offesa aveva riconosciuto con cer- tezza entrambi: l'autore materiale dello scippo (il [OSCURATO:PERSONA], visto bene in viso e che ricordava perfettamente, perché si era girato nella sua direzione e lo aveva guardato ridendo); il guidatore del motorino (il Nicosia), che, sebbene portasse il casco, aveva riconosciuto dall'aspetto e dall'abbigliamento (in particolare, dal giubbotto nero che indossava; inoltre, in caserma aveva identificato lo scooter adoperato dagli aggres- sori (vedi sul punto la sentenza di primo grado). La persona offesa è stata ritenuta credibile, in quanto il racconto di quella notte era risultato coerente e privo di contraddizioni rilevanti; dimostrava, inoltre, di non avere interesse all'esito della causa, non essendosi costituita parte civile e non avendo manifestato livore verso gli imputati, entrambi da lui non conosciuti. In ra- gione della particolareggiata descrizione dei malviventi e degli ulteriori elementi pro- batori acquisiti la Corte di merito ha logicamente escluso il rilievo della tematica del tipo di casco adoperato dal conducente (indicato come un casco jet dalla stessa Corte, pur in mancanza di specifici accertamenti probatori sul punto). Si è sottolineato che, per strappare la borsa, i due correi si erano avvicinati sensi- bilmente al soggetto passivo, sicché, nonostante l'assenza di luce naturale, egli po- teva apprezzare visivamente da vicino le fattezze degli scippatori e successivamente riconoscerli; ad avviso della Corte catanese, il volto dei malviventi è elemento che impressiona la memoria di una vittima molto più degli abiti indossati, sicché non deve stupire che egli avesse effettuato un sicuro riconoscimento, pur senza ricordare poi, in dibattimento, esattamente le caratteristiche degli abiti degli scippatori. In ordine a tali logiche argomentazioni della sentenza impugnata, va ricordato che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motiva- zione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609). A ciò va aggiunto che il riconoscimento informale dell'imputato operato dal teste in dibattimento, costituisce accertamenti di fatto utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice; il momento ricognitivo, peraltro, costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua mo- tivazione, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908; Sez. 2, n. 16204 del 11/03/2004, Kerkoti, Rv. 228777). B) Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sovrintendente Capo della Polizia di Stato, au- tore dell'arresto. Il teste confermava che, mentre si trovava a bordo di una pattuglia di servizio unitamente a dei colleghi, si erano avvicinate due persone di colore, rife- rendo di aver subito uno scippo e che, durante il racconto, aveva visto transitare lo stesso motorino coi due soggetti che lo avevano appena scippato; poiché i due sog- getti a bordo dello scooter, si erano dati a precipitosa fuga, si erano immediatamente posti al loro inseguimento, avvenuto senza soluzione di continuità, dandone pronta comunicazione via radio. Peraltro, la perquisizione aveva avuto esito negativo, ma il giorno successivo, la borsa sottratta era stata ritrovata nel medesimo luogo del fermo, segno evidente che i due imputati se ne erano disfatti un attimo prima di essere fermati e controllati. L'inseguimento durava a lungo, ma un'altra volante riusciva a bloccarli. La Corte territoriale ha fornito congrua ed adeguata risposta, immune da censure proponibili in sede di legittimità, a tutti gli ulteriori rilievi formulati dal ricorrente, anche quelli riguardanti l'asserito travisamento della prova. 1) L'organo giudicante non ha ritenuto strano che gli imputati, prima del furto, si stessero muovendo in compagnia di altri soggetti a bordo di un ulteriore scooter e che, poi, detto mezzo fosse scomparso; ha considerato normali l'evenienza di una diversa direzione dei mezzi (a maggior ragione dopo la commissione di un reato) e il nuovo passaggio poco tempo dopo sui luoghi del fatto. Nella sentenza impugnata, infatti, si è chiarito che il reato era stato commesso a bordo di un veicolo in movi- mento ed in danno di un altro mezzo in movimento, sicché i correi, in occasione del loro secondo passaggio sui luoghi, potevano ragionevolmente supporre che le vittime si fossero ormai allontanate, anche, eventualmente, per sporgere denuncia e non potevano immaginare che sul posto fossero presenti gli organi di P.G.. 2) La Corte di merito ha ritenuto infondato il rilievo relativo ad una presunta con- fusione in ordine al soggetto alla guida del mezzo, avendo il Tribunale commesso un semplice errore materiale nel riportare i nomi degli imputati, laddove aveva illustrato chi era alla guida; dal tenore complessivo della sentenza di primo grado si evinceva che il decidente aveva ben chiaro il ruolo e le condotte di entrambi. 3) La Corte di appello ha escluso che la giustificazione fornita sulle ragioni dell'al- lontanamento alla vista degli organi di P.G. - mancanza di patente di guida - stridesse col ritrovamento della refurtiva nella stessa via ove era stato operato il fermo. Evi- dentemente, i due correi erano in possesso della borsa sottratta alla persona offesa nel momento in cui erano stati avvistati dal personale di P.G. e, per tale ragione, si erano dati alla fuga. Non si comprendeva, peraltro, come mai, una volta fermati dopo l'inseguimento, i due imputati non avessero spiegato agli operanti le ragioni del pro- prio allontanamento dal posto. 4) La sommarietà della descrizione resa nell'immediatezza dei fatti dalla persona offesa era stata determinata dall'esigenza di procedere immediatamente alla ricerca dei responsabili del furto e costituiva un fatto decisamente secondario, avendo ella riconosciuto i correi presso l'ufficio di P.G. dopo il loro fermo. 5) La persona offesa non aveva dichiarato che gli scooter erano tre, in quanto aveva rettificato tale dichiarazione durante la deposizione testimoniale. 6) L'assenza di luce naturale spiegava il mancato rinvenimento della borsa oggetto di furto al momento del controllo, avvenuto invece il giorno successivo. Ogni ipotesi alternativa appariva inverosimile, non comprendendosi perché i veri responsabili del furto avrebbero dovuto lasciare il corpo del reato nello stesso luogo, ove erano state fermate persone estranee ai fatti. In sostanza, le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, si esauri- scono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che il giudice a quo giudicava idonei a integrare il compen- dio probatorio, senza valutare l'esauriente e logica ricostruzione operata nella sen- tenza impugnata. In proposito, è opportuno richiamare il principio affermato da questa Corte, se- condo cui il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, co- stituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091, in fattispecie in cui la Corte ha respinto ct il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione). 4. In ordine al secondo motivo di ricorso, proposto dal [OSCURATO:PERSONA], va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia con- traddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti ge- neriche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfa- vorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia rife- rimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disat- tesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce della lunga fuga degli imputati, sintomatica di personalità pericolose, all'assenza di elementi valutabili a loro favore e ai precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale ha poi evidenziato l'elevato rischio al quale erano state esposte le persone offese, cadute in terra in conseguenza dello strappo della borsa. Il ricorrente non si confronta con l'ampio apparato argomentativo e si limita ad evidenziare singoli aspetti a suo favore, legittimamente ritenuti di minor rilievo se non totalmente ininfluenti. Va al riguardo precisato che, nella parte preliminare del ricorso, il Nicosia indica gli artt. 62 bis e 133 cod. pen. quali disposizioni violate nella sentenza impugnata, ma non formula nessun tipo di rilievo in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche o al trattamento sanzionatorio. 5. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am- mende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal consiglier
Sentenza Cassazione n. 18402/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris