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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15325/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione per il mancato accoglimento del motivo d'appello con cui si richiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di doglianza, assolutamente generica, non consentita in sede di legittimità, poiché afferente al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle doglianze difensive, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione per il mancato accoglimento del motivo d'appello con cui si richiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che si tratta di doglianza, assolutamente generica, non consentita in sede di legittimità, poiché afferente al trattamento sanzionatorio sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle doglianze difensive, non potendo questa Corte altrimenti rivalutare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] oggi, 2 0
Sentenza Cassazione n. 15325/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris