Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 25513/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; letta la comunicazione del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con ordinanza del 7/12/2020, ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO in data 29/6/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 44 lett c), 64 e 71 D.P.R. 380/01, 146 - 181 D.Lvo 42/04, 734 e 635, commi primo, secondo e terzo cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 83 del D.L 18/2020 e 585 cod. proc. pen.

Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale, che avrebbe anche erroneamente indicato la data di deposito nell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] anziché nell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non avrebbe tenuto conto della sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale.

Ragione questa la quale l'atto di appello, il cui termine di deposito originariamente scadeva il 16/3/2020, sarebbe ammissibile.2.

In data 11 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che l'ordinanza impugnata sia annullata.

3. In data 24 marzo 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria di replica con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale del sig. [OSCURATO:PERSONA], comunicato che la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Salerno è stata annullata senza rinvio da questa Corte perché il reato è estinto per prescrizione con sentenza pronunciata il 9 dicembre 2021, dichiara di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il solo appello presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non quello ritualmente proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori del ricorrente.

Avverso l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità ha presentato ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

La stessa Corte territoriale, d'altro canto, ritenuta la ritualità e tempestività dell'impugnazione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha comunque celebrato il giudizio di appello e pronunciato sentenza.

Avverso la sentenza che si è pronunciata nel merito ha ritualmente proposto ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e all'esito dell'udienza, fissata per il giorno 9 dicembre 2021 questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, il medesimo oggetto del presente ricorso, si era nel frattempo estinto per decorso del termine di prescrizione.

A fronte di tale pronuncia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], espressamente munito di procura speciale, in data 24 marzo 2022, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso.

L'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.

L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; letta la comunicazione del difensore. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di SALERNO, con ordinanza del 7/12/2020, ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SALERNO in data 29/6/2016, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 44 lett c), 64 e 71 D.P.R. 380/01, 146 - 181 D.Lvo 42/04, 734 e 635, commi primo, secondo e terzo cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 83 del D.L 18/2020 e 585 cod. proc. pen. Nell'unico motivo di ricorso la difesa rileva che la Corte territoriale, che avrebbe anche erroneamente indicato la data di deposito nell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] anziché nell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non avrebbe tenuto conto della sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale. Ragione questa la quale l'atto di appello, il cui termine di deposito originariamente scadeva il 16/3/2020, sarebbe ammissibile.2. In data 11 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che l'ordinanza impugnata sia annullata. 3. In data 24 marzo 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria di replica con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale del sig. [OSCURATO:PERSONA], comunicato che la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Salerno è stata annullata senza rinvio da questa Corte perché il reato è estinto per prescrizione con sentenza pronunciata il 9 dicembre 2021, dichiara di rinunciare al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il solo appello presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e non quello ritualmente proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi difensori del ricorrente. Avverso l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità ha presentato ricorso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La stessa Corte territoriale, d'altro canto, ritenuta la ritualità e tempestività dell'impugnazione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha comunque celebrato il giudizio di appello e pronunciato sentenza. Avverso la sentenza che si è pronunciata nel merito ha ritualmente proposto ricorso per cassazione l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e all'esito dell'udienza, fissata per il giorno 9 dicembre 2021 questa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato, il medesimo oggetto del presente ricorso, si era nel frattempo estinto per decorso del termine di prescrizione. A fronte di tale pronuncia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], espressamente munito di procura speciale, in data 24 marzo 2022, ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso. L'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 25513/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris