CassazionesentenzaSezione UDecisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 31909/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso iscritto al n. r.g. 22668/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 7195/2024 del [OSCURATO:PERSONA] per il LAZIO. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, accogliendo il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], giudice tributario e componente designato dal Parlamento del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia Tributaria, ha impugnato davanti al TAR del Lazio le seguenti delibere: n. 845/2024 del 28.05.2024 avente ad oggetto la decadenza dall’incarico di Consigliere del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia Tributaria, ai sensi dell’art. 17 comma 2 ter del D.lgs. n. 545/1992; n. 1508/2023 del 28.11.2023 di avvio del procedimento; n. 957/2024 del 25.06.2024 avente ad oggetto l’immediata efficacia della decadenza, nonché la risoluzione del CPGT n. 3 del 2000 ed ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale chiedendo che si accerti e dichiari la violazione degli artt. 17, comma 2 ter e dell’art. 12, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 545 del 1992, e, per l’effetto, se ne disponga l’annullamento in uno con gli atti presupposti, connessi e conseguenti, riservandosi di formulare domanda di risarcimento del danno ex art. 30 comma 54 CPA. 1.1. In particolare, e per quanto qui interessa -pur ricordando che nel caso di decadenza ex art. 17, comma 2 ter D.lgs. n. 545 del 1992 la giurisprudenza ravvisa la giurisdizione del giudice ordinario sul rilievo che il procedimento non avrebbe natura sanzionatoria, ma solo dichiarativa della sopravvenuta carenza di requisiti necessari alla nomina, incidendo perciò sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo (in questo senso Cass., sez. un. nn. 8469/2004 e 11646/2003) –il ricorrente ritiene che la fattispecie rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo. 1.2. Osserva, infatti, che si tratta di un “provvedimento sanzionatorio, adottato sulla base di una valutazione discrezionale dell’operato del componente dell’organo di governo autonomo della giustizia tributaria, e non già di un atto di natura accertativa di uno status (…)”. Una decadenza che non è legata ad un’incompatibilità genetica o sopravvenuta con la carica, in quanto tale incidente sul diritto soggettivo all’elettorato attivo e passivo, ma piuttosto conseguente alla valutazione discrezionale della condotta (asserite pendenze fiscali, contenziosi ed omissioni dichiarative) che si porrebbe in contrasto con il regolamento etico del CPGT. 1.3. Ritiene, in sostanza, che con il provvedimento non verrebbe in rilievo il diritto soggettivo all’elettorato passivo (ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità) che rientrerebbe nella cognizione del giudice ordinario, ma la decadenza con la quale l’ordinamento reagisce per sanzionare una condotta che non solo integra una violazione di legge, ma che è idonea anche ad arrecare un grave vulnus al prestigio ed all’autorevolezza dell’organo di autogoverno cui appartiene il ricorrente. 1.4. Sostieneche pur in presenza di un potere vincolato, quale quello di cui agli artt. 12 e 17 comma 2 ter D.lgs. n. 545 /1992, sussisterebbe comunque la giurisdizione amministrativa. 2. Il Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia Tributaria ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 10 c.p.a. e dell’art. 41 c.p.c. deducendo che la giurisdizione nel caso di specie apparterrebbe invece al [OSCURATO:PERSONA] in quanto la posizione giuridica soggettiva fatta valere in giudizio, attinente al diritto di elettorato passivo, è di diritto soggettivo perfetto che non può essere degradato ad interesse legittimo ove si consideri che il Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia Tributaria si sarebbe limitato a constatare che le condotte ascritte al Fiorenza erano sussumibili nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 17, co. 2-ter del d.lgs. n. 545 del 1992. 3. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito per resistere al ricorsoper regolamento ed ha insistito per la giurisdizione del giudice amministrativo evidenziando che la delibera con la quale era stata disposta la decadenza dall’incarico era stata adottata all’esito di un’attività valutativa, espressione di un potere discrezionale. 3.1. Ha sottolineato che non si era trattato di un accertamento vincolato della sussistenza della fattispecie prevista dal comma 2 terdel citato art. 17 ed in tale prospettiva ha evidenziato che la reale motivazione emergeva dalla lettura del provvedimento, che aveva valorizzato il grave vulnus conseguente al clamore mediatico verificatosi a seguito di diffusione di notizie secretate. Ulteriore conferma sarebbe ravvisabile nello stesso iterprocedimentale seguito (avvio procedimento, apporto consultivo ausiliario di parere appositamente richiesto all’Avvocatura di Stato, audizione in contraddittorio della parte “interessata”, proposta di due soluzioni contrapposte, discussione del Plenum, controdeduzioni), caratterizzato da un particolare approfondimento istruttorio e da una obiettiva complessità ed opinabilità della questione e della conseguente determinazione, che non poteva risolversi in una mera attività vincolata di accertamento. 3.2. Ha evidenziato che non a caso le censure avevano investito il provvedimento proprio sotto il profilo dell’eccesso di potere estraneo per definizione alla logica degli atti vincolati. Ha rammentato che nel suo parere l’Avvocatura dello Stato aveva escluso l’esistenza di attività suscettibili di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria, ma piuttosto come emerge dalla stessa delibera determinata “dall’esigenza di garantire, (…) l’immagine e la fiducia sociale di imparzialità e terzietà dello stesso”, non in presenza di “attività suscettibili di interferire con l’attività degli organi di giustizia tributaria” ex art. 17, comma 2 ter Dlgs 545/1992, infatti insussistenti). Si tratterebbe nella sostanza di “provvedimento sanzionatorio, adottato sulla base di una valutazione discrezionale dell’operato del componente dell’organo di governo autonomo della giustizia tributaria, e non già di un atto di natura accertativa di uno status (…)”ovvero di una decadenza sanzionatoria, che è espressione dell’ esercizio di un potere amministrativo discrezionale, che radica la controversia avanti il G.A.. 3.3. La dichiarazione di decadenza impugnata avanti il TAR del Lazio non sarebbe “legata ad un’incompatibilità genetica o sopravvenuta con la carica, in quanto tale incidente sul diritto soggettivo all’elettorato attivo e passivo, ma consegue alla valutazione discrezionale di una condotta”, (rectius“circostanze”, id estpendenze fiscali, contenziosi ed omissioni dichiarative), assunta a seguito dell’interpretazione discrezionale (estensiva) della disciplina di riferimento (di stretta interpretazione in quanto limitativa di diritti), alla luce dei principi contenuti nel Regolamento etico del CPGT (delibera n. 1464 del 19 settembre 2014) e, dunque, in contrasto con la norma di legge, che non contempla l’esercizio di tale potere (art. 12 e art. 17, comma 2-ter, del d.lgs. n. 545 del 1992), non sussistendo nel caso di specie un’illegittima interferenza nell’attività dei giudici tributari sottoposti all’organo di autogoverno (in questo senso Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2021, n. 4189). 3.4. Infine, ricorda che anche in presenza di un potere vincolato, quale quello di cui agli artt. 12 e 17 comma 2 ter d.lgs. n. 545 del 1992, sussisterebbe comunque la giurisdizione amministrativa (in questo senso C.G.A. Reg. Sic. 13/09/2021 n. 802). 4. Il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni scritte nel senso dell’accoglimento del ricorso e dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. 2. A norma dell’art. 17 comma 2 ter del d.lgs. n. 545 del 1992 i componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria - composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica - eletti dal Parlamentoe per la durata della carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria. 3. La norma fa riferimento specificatamente e come causa di incompatibilità con la carica diconsigliere ad “attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria”. 4. Si tratta di u na clausola aperta , che deve essere necessariamente riempita di contenuto nella valutazione di preesistenti o sopravvenute circostanze fattuali. Il procedimento di sussunzione non implica esercizio di attività discrezionale ma piuttosto una valutazione di condotta in concreto accertata e riconduzione della stessa alla causa specifica di decadenza dalla carica prevista dalla norma. Solo laddove sussista il pericolo di interferenza viene meno il diritto soggettivo alla carica. Viene svolta una attività di ricognizione che resta vincolata, risolvendosi nell’ accertamento “ della sussistenza dei requisiti legalmente necessari per il mantenimento della carica di componente dell'organo di autogoverno della giustizia tributaria, ivi compresi quelli costituenti un priuslogico del diritto di elettorato passivo” (cfr. Cass. ss.uu. n. 28248 del 29.09.2022). 5. Ciò premesso,va ricordato che il riparto di giurisdizione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si determina in base al petitumsostanziale, il quale si identifica non solo in funzione della pronuncia richiesta, ma soprattutto in funzione della causa petendi, ovvero della intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. 6. Nel caso di specie, la Delibera di decadenza non riveste la natura di provvedimento autoritativo, espressione di un potere discrezionale della pubblica amministrazione e si configura, per contro , come un mero atto ricognitivodella sussistenza di presupposti legali predeterminati dalla legge per il mantenimento della carica di componente dell’organo di autogoverno della giustizia tributaria. Il Consiglio di P residenza della G iustizia T ributaria ha, dapprima, qualificato la fattispecie legale quale disciplinante una ipotesi di incompatibilità dalla carica elettiva e, successivamente , ha operato la sussunzione in essa delle condotte materiali ascritte al ricorrente F., siccome reputate tali da integrare, proprio alla stregua di quanto stabilito dal citato art. 17, comma 2-ter, «attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria". 7. Ne risulta confermata la natura di atto ricognitivo dei presupposti legali per il conseguimento o il mantenimento dell’incaricovale a dire su una situazione la cui consistenza è di diritto soggettivo perfetto, garantito dall'art. 51 Cost. (cfr in terminiCons. Stato n. 215 del 2021) . N on si tratta di un provvedimento in senso proprio sanzionatorio adottato all’ e sito dell’esercizio di un’ attività discrezionale.La decisione si muove secondo lo schema dinamico norma - fatto - dichiarazione-effettoe non rappresenta l’esercizio di un potere “discrezionale” . Ed infatti ad esso è estraneo l’apprezzamento comparativo di “interessi” in conflitto e non integra una manifestazione di autoritatività, rientrando come ricordato nella attività vincolata di “verifica” della sussistenza dei requisiti legalmente necessari per il mantenimento della carica, ivi compresi quelli costituenti un prius logico del diritto di elettorato passivo. Come è stato osservato (cfr. Cons. Stato n. 215 del 2021), non cambia la natura giuridica dell’atto il dato che esso sia seguito alla discussione consiliare recependone le argomentazioni. L’ apparato argomentativo rappresenta un mero supporto “giustificativo” della ricognizione di legge effettuatanel dibattito. 8. In definitiva trattandosi di mera ricognizione dei requisiti necessari al l a conservazione del diritto soggettivo perfetto apermanere nell’incarico conferito la successiva valutazione della correttezza attiene più propriamente al merito della domanda e non alla qualificazione della posizione sostanziale incisa rilevante ai fini della giurisdizione. 9. Va perciò confermato quanto già ritenuto da queste sez ioni unite con la sentenza n. 28428 del 2022 -che nel riformare proprio in punto di giurisdizione la decisione del Cons. Stato n. 4189 del 2021 che aveva ricondotto l’atto di decadenza ad una sanzione – ha afferma to che “la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di decadenza dalla carica di un componente elettivo del Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] della Giustizia tributaria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la statuizione adottata nei confronti dell'interessato non integra un provvedimento autoritativo, tale da porre il destinatario al cospetto di un potere, ma un atto meramente ricognitivo dei presupposti legali di applicazione della norma, il quale viene ad incidere sulla pretesa alla continuazione nel "munus" pubblico elettivo e, quindi, alla permanenza del relativo incarico, ossia su una situazione la cui consistenza è di diritto soggettivo perfetto” atteso che l’accertamento compiuto dal Consiglio di [OSCURATO:PERSONA] è , come detto , frutto di mera attività ricognitiva della volontà di legge e puramente intesa all’automatica applicazione della stessa. 10 Alla luce delle esposte considerazioni deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Quanto alle spese del presente regolamento queste saranno rego