CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 28932-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]. 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentae difesa - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1977/31/2015della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 9.11.2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 20 giugno 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L’Agente della riscossione notificò una intimazione di pagamento a [OSCURATO:PERSONA], dell’importo di € 281.302,31, impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Firenze sull’assunto di non aver mai ricevuto notifica delle prodromiche cartelle di pagamento. Cartella di pagamento – Notifica -Vizi RGN 28932/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] giudice di primo grado accolse il ricorso con sentenza n. 53/02/2007, per tardività della costituzione dell’ente e tardiva ed inidonea produzione dei documenti a sostegno della ritualità della notifica delle cartelle. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 62/16/2008, reputando privo di legittimazione l’ente riscossore nelle more subentrato ([OSCURATO:PERSONA] spa), dichiarò inammissibile l’appello. La sentenza fu cassata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7318 del 28 marzo 2014. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, quale giudice del rinvio, con sentenza n. 1977/31/2015 rigettò nel merito le ragioni d’appello, reputando la documentazione prodotta dall’agente inidonea a dimostrare la rituale notifica delle cartelle di pagamento. La ricorrente ha censurato la pronuncia con tre motivi, chiedendo la cassazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA], cui risulta notificato il ricorso, è rimasta intimata. Nell’adunanza camerale del 20giugno 202 3 la causa è stata discussa e decisa. Considerato che Con il primo motivo la ricorrente denuncia la « violazione e falsa applicazione dell’art. 25, D.P.R. n. 602/73, nonché degli artt. 1 e 6 D.M. 321/1999, per essersi ritenuta nulla la notifica delle cartelle nonostante la produzione delle relate e degli estratti di ruolo», in relazione all’art. 360 primo comma, n. 4 c od . p roc . c iv . , quanto alla rilevanza della documentazione allegata dall’ufficio a dimostrazione della rituale notificazione delle cartelle di pagamento. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 139 II co. c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., sulla notifica effettuata al domicilio del destinatario e a persona addetta alla casa», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla idoneità della notifica delle cartelle. I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente perché, sebbene sotto i distinti profili dell’errore processuale e dell’errore giuridico sostanziale, indirizzano la critica alla sentenza sulla asserita erroneità delle ragioni per le quali il giudice d’appello abbia ritenuto inidonea la RGN 28932/2016 Consigliere rel. Federici documentazione depositata nel processo a dimostrare la rituale notifica delle cartelle di pagamento, sono infondati. Il giudice regionale, all’esito dell’esame della documentazione, ha rilevato che «Quanto prodotto da [OSCURATO:SOCIETA], epoi da Equitalia, non ha alcun valore probatorio. Sono fotocopie del retro di un avviso di ricevimento riferibili forse ad un atto, di cui però si ignora il contenuto indirizzato ad un soggetto, di cui non viene riportato il nominativo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 Firenze, che certamente non è la residenza (via Masaccio 195) né il domicilio fiscale (via Modena 2) della Petrone, neppure si conosce il mittente». Nel prosieguo il giudice regionale rileva anche che gli atti risulterebbero ritirati da persone “addette alla casa”. Conclude ritenendo per un verso che le modalità emergenti non osservano le prescrizioni dell’art. 139 cod. proc. civ., e che le fotocopie prodotte non contengono elementi utili per risalire alle cartelle esattoriali che l’agente della riscossione sostiene aver notificato alla Petrone. Ebbene, a parte che dalla decisione emerge che la Commissione regionale ha eseguito un accertamento dettagliato, ed in fatto, sulla adeguatezza della documentazione prodotta dalla ricorrente, concludendo sulla inidoneità della stessa a dare prova della relazione tra essa e le cartelle, della cui notifica si controverte, vi è che nelle pur diffuse difese della ricorrente non vi è una sola parola spesa per spiegare innanzitutto a cosa corrisponda l’indirizzo di via Alfieri 10, cui risulta eseguita la notifica, ma che non corrisponde né alla residenza, né al domicilio fiscale della Petrone. Ne deriva che le ragioni del ricorso non colgono nel segno, perché con quell’accertamento il giudice d’appello ha rilevato che manca innanzitutto la prova della notifica delle cartelle alla contribuente. Si tratta dunque di un accertamento in fatto, rispetto al quale non poteva farsi questione sui principi giuridici regolatori della materia. I motivi vanno pertanto rigettati. Il rigetto del primo e del secondo motivo assorbe il terzo, con il quale Equitalia ha lamentato l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti implicante un travisamento della prova relativa alla riferibilità delle relate agli atti notificati», in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., con cui si prospetta un vizio di motivazione sulle medesime questioni.RGN 28932/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] conclusione il ricorso deve essere rigettato. Non avendo resistito la contribuente, nulla va regolato in ordine alle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a n