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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04509/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 22 aprile 2021 di condanna per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della diminuzione di pena per la circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'aumento di pena a titolo di continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen..

Le censure ineriscono al trattamento punitivo in ordine al quale la Corte di ap- pello, con motivazione sufficiente e non illogica, sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive, ha affermato che la pena inflitta appare equa e prossima al mi- nimo edittale nonostante gli elevati quantitativi di stupefacente trattati.

La Corte territoriale ha ritenuto il fatto non meritevole di una maggiore riduzione di pena per la circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, cit. in ragione del dato ponderale e della notevole purezza della droga detenuta, la quale consentiva di rica- vare un numero assai rilevante di dosi.

L'imputato ha altresì agevolato l'attività di un grosso fornitore di droghe di varia natura ed ha agito con astuzia, avendo egli suddi- viso le sostanze ricevute, occultandole in luoghi diversi e distanti tra loro per renderne più sicura la custodia.

Inoltre, la collaborazione prestata dall'imputato non aveva consentito di individuare il fornitore e, a causa della sua tardività, non aveva per- messo di recuperare tutte le sostanze cedute al Baldicchi.

La motivazione, peraltro, appare logica ed immune da censure anche in relazione all'entità dell'aumento di pena per la continuazione coi reati satellite (di solo un anno di reclusione ed euro ottomila di multa a fronte della detenzione di gr. 600 di hashish, pari a 3622 dosi, occultato in diverse località).

Il ricorrente non si confronta con l'ampio ed analitico apparato argomentativo, limitandosi a contestare il solo dato della presunta tardività della collaborazione.

3. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 11 17 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 22 aprile 2021 di condanna per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 1 e comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'entità della diminuzione di pena per la circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'aumento di pena a titolo di continuazione ai sensi dell'art. 81 cod. pen.. Le censure ineriscono al trattamento punitivo in ordine al quale la Corte di ap- pello, con motivazione sufficiente e non illogica, sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive, ha affermato che la pena inflitta appare equa e prossima al mi- nimo edittale nonostante gli elevati quantitativi di stupefacente trattati. La Corte territoriale ha ritenuto il fatto non meritevole di una maggiore riduzione di pena per la circostanza attenuante ex art. 73, comma 7, cit. in ragione del dato ponderale e della notevole purezza della droga detenuta, la quale consentiva di rica- vare un numero assai rilevante di dosi. L'imputato ha altresì agevolato l'attività di un grosso fornitore di droghe di varia natura ed ha agito con astuzia, avendo egli suddi- viso le sostanze ricevute, occultandole in luoghi diversi e distanti tra loro per renderne più sicura la custodia. Inoltre, la collaborazione prestata dall'imputato non aveva consentito di individuare il fornitore e, a causa della sua tardività, non aveva per- messo di recuperare tutte le sostanze cedute al Baldicchi. La motivazione, peraltro, appare logica ed immune da censure anche in relazione all'entità dell'aumento di pena per la continuazione coi reati satellite (di solo un anno di reclusione ed euro ottomila di multa a fronte della detenzione di gr. 600 di hashish, pari a 3622 dosi, occultato in diverse località). Il ricorrente non si confronta con l'ampio ed analitico apparato argomentativo, limitandosi a contestare il solo dato della presunta tardività della collaborazione. 3. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 17 gennai
Sentenza Cassazione n. 04509/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris