CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08832/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 del TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il Procuratore Generale ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Mantova, che ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice, perché estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il procuratore generale presso il Tribunale di Mantova denunzia erronea applicazione della legge penale, dolendosi, in particolare, del calcolo del termine prescrizionale operato dal giudice di merito, è assolutamente carente di interesse, perché - a causa del ritardo nella trasmissione del ricorso a questa Corte - il reato si è comunque prescritto in data 2 agosto 2023, pur ritenendo la recidiva (risalendo la consumazione al 30.5.2013); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso 19 novembre 202